Circolare numero 33 del 18-3-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna gli importi dei contributi dovuti per il 2008 dai datori di lavoro domestico, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo pari all’1,7%. Conferma che l’aliquota contributiva non è cambiata rispetto al 2007 e richiama gli esoneri ancora vigenti. Riporta inoltre le nuove fasce retributive, i contributi orari, i coefficienti di ripartizione e chiarisce gli effetti del decreto interministeriale 30 ottobre 2007 sulla comunicazione obbligatoria per assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro domestico.
Importo dei contributi 2008 per i lavoratori domestici e chiarimenti sulla comunicazione obbligatoria
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2008 per i lavoratori domestici e chiarimenti sulla comunicazione obbligatoria
La circolare aggiorna la contribuzione dovuta per il lavoro domestico per l’anno 2008 e fornisce chiarimenti operativi sugli adempimenti di comunicazione previsti dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007. Il documento è rilevante sia per la determinazione degli importi contributivi sia per la gestione delle denunce di instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro domestico.
Aggiornamento delle basi contributive per il 2008
L’adeguamento dei contributi deriva dalla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati comunicata dall’ISTAT, pari all’1,7% tra il periodo gennaio-dicembre 2006 e gennaio-dicembre 2007. In conseguenza di tale incremento sono state rideterminate le fasce di retribuzione utili al calcolo dei contributi per i lavoratori domestici nel periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.
La circolare precisa che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2007. Restano inoltre fermi gli esoneri già previsti dall’ordinamento, in particolare quelli richiamati dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Importi dei contributi orari
Per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008, la circolare indica gli importi contributivi orari per lavoratori italiani e stranieri, distinti per fasce di retribuzione effettiva:
- fino a 6,95 euro: 1,29 euro con quota CUAF, 1,25 euro senza quota CUAF;
- oltre 6,95 euro e fino a 8,48 euro: 1,46 euro con quota CUAF, 1,42 euro senza quota CUAF;
- oltre 8,48 euro: 1,78 euro con quota CUAF, 1,73 euro senza quota CUAF.
Per l’orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali il contributo è pari a 0,94 euro con CUAF e 0,91 euro senza CUAF. La cifra indicata tra parentesi rappresenta la quota a carico del lavoratore.
CUAF, esoneri e altre precisazioni normative
La nota alla tabella chiarisce che il contributo CUAF, relativo alla Cassa Unica Assegni Familiari, non è dovuto soltanto nei rapporti fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
La circolare richiama inoltre i principali effetti di precedenti disposizioni normative:
- l’esonero del contributo CUAF riconosciuto ai datori di lavoro dall’art. 120 della legge n. 388/2000, con decorrenza 1 febbraio 2001;
- l’esonero previsto dalla legge n. 266/2005 per i datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per gli assegni al nucleo familiare, riferito ai contributi CUAF, maternità e disoccupazione;
- la riduzione del contributo di maternità richiamata dall’art. 49 della legge n. 488/1999 e confermata dalla normativa successiva;
- la soppressione del contributo dello 0,50% a carico del lavoratore destinato al Fondo di rimpatrio;
- la soppressione dei contributi Enaoli e Tbc;
- la mancata riscossione, a seguito dell’introduzione dell’IRAP, del contributo TBC dell’1,66% e del contributo al S.S.N. del 10,60%.
Coefficienti di ripartizione della contribuzione
La circolare riporta anche i coefficienti di ripartizione della contribuzione per i lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF.
Per i lavoratori domestici con CUAF risultano:
- F.P.L.D. 17,4275% con coefficiente 0,831068;
- D.S. 2,0325% con coefficiente 0,096924;
- CUAF 0,0000%;
- maternità 0,0000%;
- INAIL 1,31% con coefficiente 0,062470;
- Fondo garanzia trattamento di fine rapporto 0,20% con coefficiente 0,009538;
- totale 20,9700%.
Per i lavoratori domestici senza CUAF risultano:
- F.P.L.D. 16,7075% con coefficiente 0,820201;
- D.S. 2,1525% con coefficiente 0,105670;
- CUAF 0,0000%;
- maternità 1,31% con coefficiente 0,064310;
- INAIL 0,2000% con coefficiente 0,009819;
- totale 20,3700%.
Le note esplicative indicano il fondamento normativo delle singole voci e richiamano le disposizioni che hanno introdotto esoneri o soppressioni di specifici contributi.
Comunicazione obbligatoria per assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni
Un’ulteriore parte della circolare è dedicata agli effetti del decreto interministeriale 30 ottobre 2007 in materia di comunicazione obbligatoria. In applicazione dell’art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’11 gennaio 2008 tutti i datori di lavoro domestico, in caso di assunzione, proroga, trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro, devono inviare un’unica comunicazione ai Servizi per l’Impiego, efficace anche nei confronti dell’INPS.
La comunicazione può essere trasmessa:
- telematicamente;
- con modulo cartaceo consegnato a mano;
- via fax;
- con raccomandata A/R.
La circolare precisa che, a decorrere dall’11 gennaio 2008, sono abrogati i modelli precedentemente utilizzati, incluso il mod. LD09. Tuttavia, per le denunce di rapporto di lavoro domestico nelle quali la comunicazione di assunzione mod. C/ASS sia stata presentata al Centro per l’Impiego entro il 10 gennaio 2008, il mod. LD09 cartaceo deve essere comunque accettato dall’INPS anche se presentato oltre tale data, purché agli atti sia acquisita copia della ricevuta del mod. C/ASS con data non successiva al 10 gennaio 2008, come precisato dal messaggio INPS n. 1440 del 17 gennaio 2008.
Punti principali
Aggiornamento dei contributi per il 2008
L’ISTAT ha rilevato una variazione del 1,7% dell’indice dei prezzi al consumo tra gennaio-dicembre 2006 e gennaio-dicembre 2007. In conseguenza di ciò sono state rideterminate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici nel 2008. La circolare precisa che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico resta invariata rispetto al 2007.
Fasce di retribuzione e importi contributivi
Per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 sono indicate le fasce di retribuzione oraria e i corrispondenti importi del contributo. Per i lavoratori italiani e stranieri con retribuzione effettiva fino a 6,95 euro il contributo è 1,29 euro comprensivo CUAF e 1,25 euro senza CUAF; oltre 6,95 e fino a 8,48 euro è 1,46 euro con CUAF e 1,42 euro senza CUAF; oltre 8,48 euro è 1,78 euro con CUAF e 1,73 euro senza CUAF. Per l’orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali il contributo è 0,94 euro con CUAF e 0,91 euro senza CUAF. La quota tra parentesi è quella a carico del lavoratore.
Esoneri e quota CUAF
Restano vigenti gli esoneri previsti dall’art. 120 della legge n. 388/2000, con decorrenza 1 febbraio 2001, e quelli introdotti dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, con decorrenza 1 gennaio 2006. La nota specifica che il contributo CUAF non è dovuto solo nei rapporti fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Vengono inoltre richiamate le riduzioni e soppressioni di contributi disposte da varie norme, tra cui la soppressione del contributo dello 0,50% al Fondo di rimpatrio, dei contributi Enaoli e Tbc, e l’assenza di riscossione del contributo TBC dell’1,66% e del contributo al S.S.N. del 10,60% a seguito dell’introduzione dell’IRAP.
Coefficienti di ripartizione della contribuzione
La circolare riporta i coefficienti di ripartizione per i lavoratori domestici con e senza CUAF. Per i casi con CUAF risultano, tra le principali voci, F.P.L.D. 17,4275%, D.S. 2,0325%, INAIL 1,31% e Fondo garanzia TFR 0,20%, per un totale del 20,9700%. Per i casi senza CUAF risultano F.P.L.D. 16,7075%, D.S. 2,1525%, maternità 1,31%, INAIL 0,20%, per un totale del 20,3700%. Le note chiariscono il fondamento normativo delle singole componenti e degli esoneri applicati.
Comunicazione obbligatoria dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007
In applicazione dell’art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge n. 296/2006, dall’11 gennaio 2008 i datori di lavoro domestico devono inoltrare un’unica comunicazione ai Servizi per l’Impiego in caso di assunzione, proroga, trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro, comunicazione efficace anche verso l’INPS. La comunicazione può essere inviata telematicamente oppure su modulo cartaceo consegnato a mano, spedito via fax o con raccomandata A/R. Sono abrogati i modelli precedentemente utilizzati, compreso il mod. LD09. Tuttavia, per le denunce di rapporto per le quali la comunicazione di assunzione (mod. C/ASS) sia stata presentata al Centro per l’Impiego entro il 10 gennaio 2008, deve essere accettato il mod. LD09 cartaceo presentato all’INPS anche oltre tale data, purché agli atti sia acquisita copia della ricevuta C/ASS con data non successiva al 10 gennaio 2008.
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