Circolare numero 32 del 12-3-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione tra INPS ed ENPAPI per il trasferimento dei contributi IVS versati indebitamente o spettanti all’ente competente, con riferimento agli infermieri iscritti ai Collegi IPASVI e iscritti alla Gestione separata. Vengono definite le categorie interessate, il perimetro dei contributi da trasferire, le modalità operative per le sedi INPS e le istruzioni contabili per la registrazione dei movimenti. La circolare precisa anche che, per ora, le istruzioni sul trasferimento inverso dall’ENPAPI all’INPS saranno impartite successivamente.
Convenzione INPS-ENPAPI: istruzioni operative e contabili
Convenzione INPS-ENPAPI: istruzioni operative e contabili
La circolare disciplina l’attuazione della convenzione tra INPS ed ENPAPI per il trasferimento della contribuzione pensionistica riferita agli infermieri e, in alcuni casi, per la riallocazione di contributi versati a ente non competente. L’obiettivo è regolare in modo uniforme la sistemazione delle posizioni assicurative e le relative movimentazioni contabili.
Quadro normativo e finalità dell’accordo
La convenzione è richiamata come applicazione del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, in coerenza con i principi della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essa è stata approvata con deliberazione n. 149 del 7 novembre 2007 e sottoscritta il 20 novembre 2007 dai Presidenti dei due enti.
L’accordo nasce per consentire il trasferimento:
- dall’INPS all’ENPAPI, delle somme corrispondenti ai contributi versati per attività infermieristica da soggetti tenuti all’iscrizione all’ENPAPI;
- dall’ENPAPI all’INPS, delle somme indebitamente versate all’ente infermieristico da lavoratori non infermieri o per attività diverse da quella infermieristica.
Soggetti destinatari
La circolare richiama il sistema delineato dal d.lgs. n. 103/1996, che tutela i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione e il cui esercizio sia subordinato all’iscrizione in albi o elenchi.
Nel caso specifico, sono destinatari della disciplina gli infermieri:
- iscritti nei Collegi IPASVI;
- che svolgono attività libero-professionale autonoma;
- che svolgono attività in collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- nonché i soci di cooperative sociali inquadrati come lavoratori autonomi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.
Oggetto del trasferimento
Il trasferimento all’ENPAPI riguarda la contribuzione IVS acquisita o accreditata dall’INPS dal 1° gennaio 1996 fino al momento in cui si realizzano le condizioni per il versamento all’ente legittimato, con riferimento alle posizioni assicurative di soggetti iscritti alla Gestione separata che abbiano svolto attività infermieristica.
Il trasferimento all’INPS riguarda, invece, la contribuzione IVS acquisita o accreditata dall’ENPAPI per attività diverse da quella infermieristica, quando tale contribuzione sia stata indebitamente versata all’ente della professione infermieristica.
La convenzione precisa inoltre che gli importi dovuti sono crediti ad esigibilità limitata ai contributi effettivamente percepiti dagli enti; eventuali recuperi restano a carico dell’ente cui la contribuzione spetta.
Modalità di calcolo della contribuzione da trasferire
La circolare distingue due ipotesi operative:
- per gli infermieri iscritti alla Gestione separata come professionisti, va trasferito all’ENPAPI l’intero importo della contribuzione versata dal professionista;
- per gli infermieri iscritti come collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, va trasferito un importo pari a un terzo del contributo versato dal committente, corrispondente alla quota a carico del collaboratore, maggiorato del 2% del reddito imponibile, corrispondente al contributo integrativo.
Adempimenti operativi delle sedi
Per rendere effettivo il trasferimento dei contributi, la Direzione centrale per i Sistemi Informativi e Telecomunicazioni deve attivare una procedura informatica con istruzioni operative, destinata a supportare le strutture periferiche.
La procedura deve produrre:
- l’importo da trasferire all’ENPAPI per ciascun infermiere, professionista o collaboratore;
- la lettera di comunicazione da inviare al singolo infermiere;
- il totale complessivo degli importi da trasferire;
- la lettera di comunicazione all’ENPAPI dell’importo complessivo;
- le coordinate bancarie per il trasferimento delle somme alla Direzione generale ENPAPI.
Le sedi devono inoltre comunicare alla Direzione centrale delle Entrate Contributive, Area Lavoratori Autonomi, l’importo trasferito e la data del trasferimento.
Trasferimento inverso dall’ENPAPI all’INPS
Per il trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’ENPAPI e da riversare all’INPS, la circolare non fornisce istruzioni operative immediate e rinvia a successive disposizioni. Lo stesso rinvio riguarda la relativa gestione contabile.
Istruzioni contabili
L’importo da trasferire all’ENPAPI, qualificato sostanzialmente come rimborso di contributi, deve essere imputato al conto esistente PAR 34/000, previa emissione del mandato di pagamento mod. IP 6 bis.
Gli estremi del mandato e della relativa contabilizzazione devono essere riportati:
- sulla copia della lettera indirizzata all’ENPAPI;
- sulla copia dell’apposita lista da conservare agli atti della sede.
Contenuti ulteriori della convenzione
La convenzione disciplina anche aspetti complementari rilevanti per l’operatività tra i due enti:
- il trasferimento dei contributi pensionistici deve avvenire tempestivamente e senza interessi;
- per i trasferimenti a favore dell’ENPAPI è indicato il conto corrente n. 78910/5, CAB 03211, ABI 05696, CIN O, presso la Banca Popolare di Sondrio, Sede di Roma;
- per i trasferimenti a favore dell’INPS, l’ENPAPI si impegna a riversare i contributi di pertinenza dell’INPS sulla contabilità delle strutture periferiche, previo accordo con le stesse;
- eventuali differenze contributive saranno oggetto di richiesta o rimborso da parte dell’ente competente, secondo le aliquote applicabili;
- le parti si impegnano al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati trattati;
- le controversie sono devolute in via esclusiva al Foro di Roma;
- i costi di attuazione della convenzione sono a carico dei due enti, ciascuno per la propria competenza;
- la convenzione ha durata fino al momento in cui si realizzano le condizioni per il versamento della contribuzione all’ente legittimato alla riscossione per la regolarizzazione delle singole posizioni assicurative.
Sintesi conclusiva
La circolare fornisce quindi alle strutture INPS le regole per identificare i soggetti interessati, determinare gli importi da trasferire, effettuare le comunicazioni e registrare contabilmente le operazioni con ENPAPI. Rimangono sospese, per successivo intervento, le modalità operative del flusso inverso da ENPAPI a INPS.
Punti principali
Premessa e finalità della convenzione
La convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 149 del 7 novembre 2007 e sottoscritta il 20 novembre 2007, consente il trasferimento tra INPS ed ENPAPI delle somme corrispondenti ai contributi pensionistici dovuti per gli infermieri e, in senso inverso, di quelli indebitamente versati all’ente non competente. L’accordo è richiamato come strumento operativo in attuazione del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e in coerenza con la legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Soggetti interessati
Sono coinvolti gli infermieri iscritti nei Collegi IPASVI che svolgono attività libero-professionale autonoma oppure attività di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. La disciplina riguarda anche i soci di cooperative sociali inquadrati come lavoratori autonomi ai sensi della legge n. 142/2001. La circolare richiama il quadro normativo che prevede l’iscrizione obbligatoria all’ENPAPI per tali soggetti.
Oggetto del trasferimento
All’ENPAPI va trasferita la contribuzione IVS acquisita o accreditata dall’INPS dal 1° gennaio 1996 fino al momento in cui si rendono applicabili i versamenti all’ente legittimato alla riscossione, per posizioni di soggetti iscritti alla Gestione separata che abbiano svolto attività infermieristica. In senso opposto, all’INPS va trasferita la contribuzione IVS acquisita o accreditata dall’ENPAPI per attività diverse da quella infermieristica, quando sia stata indebitamente versata all’ente di previdenza infermieristica. Gli importi sono qualificati come crediti ad esigibilità limitata ai contributi effettivamente percepiti.
Criteri di calcolo degli importi da trasferire
Per gli infermieri iscritti alla Gestione separata come professionisti, all’ENPAPI si trasferisce l’intero importo della contribuzione versata dal professionista. Per gli infermieri iscritti come collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, si trasferisce un importo pari a 1/3 del contributo versato dal committente, corrispondente alla quota a carico del collaboratore, maggiorato del 2% del reddito imponibile, corrispondente al contributo integrativo.
Adempimenti delle strutture INPS
La Direzione centrale per i Sistemi Informativi e Telecomunicazioni deve mettere in linea una procedura informatica con relative istruzioni operative per consentire alle strutture periferiche di effettuare il trasferimento di propria competenza. La procedura deve produrre l’importo da trasferire per ciascun infermiere, la lettera di comunicazione al singolo interessato, il totale complessivo dei trasferimenti, la lettera di comunicazione all’ENPAPI e le coordinate bancarie per il versamento alla Direzione generale dell’ENPAPI. Le sedi devono inoltre comunicare alla Direzione centrale delle Entrate Contributive, Area Lavoratori Autonomi, la somma trasferita e la relativa data.
Trasferimento dall’ENPAPI all’INPS
Per l’ipotesi di trasferimento della contribuzione indebita dall’ENPAPI all’INPS, la circolare rinvia a successive disposizioni operative. Anche le istruzioni contabili relative alla rilevazione di tali trasferimenti sono rinviate a un momento successivo.
Istruzioni contabili
L’importo da trasferire all’ENPAPI deve essere imputato al conto esistente PAR 34/000, previa emissione del mandato di pagamento mod. IP 6 bis. Gli estremi del mandato e della relativa contabilizzazione devono essere riportati sulla copia della lettera indirizzata all’ENPAPI e sulla copia della lista da conservare agli atti della sede.
Contenuti essenziali della convenzione
La convenzione stabilisce che la contribuzione pensionistica deve essere trasferita tempestivamente e senza interessi. Per i trasferimenti a favore dell’ENPAPI è indicato il conto corrente n. 78910/5, CAB 03211, ABI 05696, CIN O, presso la Banca Popolare di Sondrio, Sede di Roma. Le eventuali differenze contributive saranno oggetto di richiesta o rimborso da parte dell’ente competente, secondo le aliquote applicabili. La convenzione disciplina anche la privacy, prevedendo il rispetto del d.lgs. n. 196/2003, attribuisce il Foro di Roma per le controversie e pone i costi di attuazione a carico dei due enti per la rispettiva competenza. La durata è fissata fino al momento in cui si realizzano le condizioni per il versamento della contribuzione all’ente legittimato alla riscossione per la regolarizzazione delle singole posizioni.
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