Circolare numero 31 del 12-3-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione della salvaguardia della disciplina previgente al 31 dicembre 2007 per il pensionamento di anzianità dei lavoratori in mobilità ordinaria. Definisce i destinatari, la ripartizione dei plafond numerici, le modalità di monitoraggio affidate all’INPS e gli adempimenti delle sedi territoriali per la certificazione del diritto. Precisa inoltre che l’accesso al beneficio è subordinato al collocamento in mobilità sulla base di accordi stipulati entro le date previste e alla maturazione dei requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
Salvaguardia pensionistica per lavoratori in mobilità ordinaria ex legge 243/2004 come modificata dalla legge 247/2007
Lavoratori in mobilità ordinaria: salvaguardia pensionistica ex legge n. 243/2004 come modificata dalla legge n. 247/2007
La circolare disciplina l’applicazione della salvaguardia della normativa previgente al 31 dicembre 2007 per l’accesso alla pensione di anzianità da parte di determinati lavoratori collocati in mobilità ordinaria. Essa chiarisce i presupposti normativi, i contingenti numerici disponibili, il sistema di monitoraggio affidato all’INPS e le modalità con cui le sedi territoriali devono procedere alle verifiche e alla certificazione del diritto.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama la legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, che ha apportato modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 243. Le modifiche rilevanti sono quelle contenute nell’articolo 1, comma 2, punto 3, lettere d) ed e), con le quali viene confermata e ampliata la salvaguardia in materia di pensionamenti di anzianità.
In particolare, la circolare riporta che:
- le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima dell’entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi, entro il limite di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- il comma 19 viene modificato prevedendo il passaggio da 10.000 a 15.000 domande di pensione e sostituendo il richiamo ai soli commi 18 con il richiamo ai commi 18 e 18-bis.
Soggetti destinatari della salvaguardia
La salvaguardia della disciplina vigente al 31 dicembre 2007 si applica, nei limiti di 10.000 unità, a due categorie di lavoratori:
- lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991;
- lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma 28.
La circolare precisa inoltre che, nei limiti di ulteriori 5.000 unità, la medesima salvaguardia si applica anche ai lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria per effetto di accordi stipulati entro il 15 luglio 2007 da aziende ubicate sull’intero territorio nazionale.
Ripartizione dei contingenti
Secondo l’interpretazione ministeriale richiamata dalla circolare, la salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 18, della legge n. 243/2004 deve intendersi ripartita nel modo seguente:
- 5.000 posti per i lavoratori ammessi ai fondi di settore istituiti entro il 1° marzo 2004, già individuati al momento dell’accesso alla prestazione;
- 5.000 posti per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno ammessi alla mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 1° marzo 2004.
La circolare evidenzia che l’introduzione del comma 18-bis ha richiesto un ulteriore monitoraggio per individuare i lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria in base ad accordi stipulati anteriormente al 15 luglio 2007.
Monitoraggio INPS e criteri di verifica
Il comma 19 dell’articolo 1 della legge n. 243/2004, come modificato, prevede che la verifica del numero dei beneficiari dei commi 18 e 18-bis sia effettuata dall’INPS mediante monitoraggio. L’articolo 7-quaterdecies della legge n. 43/2005, qualificato come norma di interpretazione autentica, stabilisce che il monitoraggio deve essere riferito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla base di tale criterio:
- le Direzioni Centrali hanno già effettuato la ricognizione dei potenziali fruitori della deroga relativa al comma 18, in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro o di decorrenza dell’assegno straordinario;
- dal monitoraggio è emerso che i 10.000 soggetti potenzialmente beneficiari della disciplina previgente, a decorrere dal 1° gennaio 2008, risultavano esauriti;
- per il comma 18-bis è stato disposto un nuovo monitoraggio finalizzato a individuare i soggetti ammessi alla mobilità ordinaria per effetto di accordi stipulati anteriormente al 15 luglio 2007.
Adempimenti delle sedi territoriali
La circolare prevede che con successiva comunicazione saranno trasmessi a ciascuna Sede regionale i file contenenti le posizioni di rispettiva competenza territoriale. Le sedi dovranno:
- effettuare con la massima urgenza le verifiche propedeutiche alla certificazione del diritto;
- comunicare gli esiti alla Direzione centrale Prestazioni mediante la procedura che sarà rilasciata con successivo messaggio.
Completata l’istruttoria, la Direzione provvederà a inviare la certificazione ai soggetti che rientrano nei plafond di 5.000 unità previsti dai commi 18 e 18-bis dell’articolo 1 della legge n. 243/2004.
Contenuto della certificazione e condizioni di esclusione
La certificazione dovrà indicare:
- il diritto a conseguire la pensione di anzianità secondo la disciplina in vigore al 31 dicembre 2007;
- la data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità;
- la prima finestra utile per l’accesso al pensionamento.
La circolare ribadisce che la salvaguardia spetta soltanto ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 e che maturano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità. Inoltre, la certificazione dovrà specificare che l’avvio di un’attività lavorativa che comporti la sospensione o la perdita del diritto all’indennità di mobilità ordinaria comporta l’esclusione dal beneficio.
Esito del monitoraggio e operatività successiva
La circolare dà atto che il monitoraggio già effettuato sui soggetti del comma 18 ha evidenziato l’esaurimento del contingente di 10.000 unità. Per il nuovo contingente introdotto dal comma 18-bis, invece, resta necessario il completamento del monitoraggio territoriale e delle verifiche istruttorie, al termine delle quali sarà rilasciata la certificazione ai beneficiari rientranti nei limiti numerici previsti.
Punti principali
Premessa normativa
La circolare richiama la legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha modificato la legge 23 agosto 2004, n. 243 in materia di pensionamenti di anzianità. In particolare, vengono richiamate le modifiche introdotte all’articolo 1, comma 2, punto 3, lettere d) ed e), che estendono e rimodulano la salvaguardia della disciplina vigente prima della riforma.
Destinatari della salvaguardia
La salvaguardia della disciplina vigente al 31 dicembre 2007 si applica, nei limiti di 10.000 unità, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità. Rientrano inoltre i lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma.
Ulteriore contingente di 5.000 unità
La legge n. 247/2007 introduce un ulteriore limite di 5.000 unità per i lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria in forza di accordi stipulati entro il 15 luglio 2007 da aziende ubicate su tutto il territorio nazionale. La circolare precisa che questa estensione opera come ulteriore ambito di applicazione della salvaguardia.
Ripartizione del plafond
Su indicazione del Ministero del lavoro, il plafond complessivo viene ripartito in modo da ricomprendere 5.000 posti per i lavoratori ammessi ai fondi di settore istituiti entro il 1° marzo 2004, già individuati al momento dell’accesso alla prestazione, e 5.000 posti per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno ammessi alla mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 1° marzo 2004.
Monitoraggio e verifica dei beneficiari
Il comma 19 dell’articolo 1 della legge n. 243/2004, come modificato, affida all’INPS il monitoraggio del numero dei beneficiari dei commi 18 e 18-bis. La norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 7-quaterdecies della legge n. 43/2005 stabilisce che il monitoraggio deve essere riferito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La circolare segnala che il monitoraggio relativo ai 10.000 soggetti iniziali ha dato esito di esaurimento del plafond.
Attività delle sedi e certificazione del diritto
Per il nuovo monitoraggio relativo al comma 18-bis, le Direzioni Centrali invieranno alle Sedi Regionali i file con le posizioni territorialmente competenti. Le sedi dovranno effettuare con urgenza le verifiche istruttorie e comunicarne gli esiti alla Direzione centrale Prestazioni mediante la procedura che sarà resa disponibile con successivo messaggio. Terminata l’istruttoria, verrà inviata ai soggetti rientranti nei plafond la certificazione del diritto.
Contenuto della certificazione e condizioni di mantenimento
La certificazione indicherà il diritto a conseguire la pensione di anzianità secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2007, la data di perfezionamento dei requisiti e la prima finestra utile per il pensionamento. Verrà inoltre precisato che il lavoratore deve essere collocato in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 e maturare i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità. Sarà anche specificato che l’avvio di un’attività lavorativa che comporti la sospensione o la perdita del diritto all’indennità di mobilità ordinaria determina l’esclusione dal beneficio.
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