Regolamento (UE) 2016/2225
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2225 della Commissione, del 5 dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale vincolante di una specifica merce nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme della tariffa nell'Unione. In particolare, un rullo in acciaio destinato ai cingoli di un escavatore cingolato viene classificato nel codice NC 8431 49 80. Il testo disciplina inoltre un periodo transitorio di tre mesi per l'uso delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo orientamento.
Classificazione nella nomenclatura combinata di un rullo in acciaio destinato ai cingoli di escavatori cingolati, con effetti vincolanti per la tariffa doganale.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nella nomenclatura combinata (NC), delle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare a un articolo cilindrico tipo "rullo" destinato all’uso con i cingoli di un escavatore cingolato. Produce effetti su operatori economici, importatori, esportatori e autorità doganali degli Stati membri dell’Unione. Rilevano anche le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi, che possono essere ancora invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2225 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. La misura riguarda una specifica merce descritta nell’allegato, individuata come un rullo cilindrico in acciaio destinato all’uso con i cingoli di un escavatore cingolato.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, quale base per adottare disposizioni di classificazione. I considerando precisano che, per assicurare uniformità di applicazione, è necessario stabilire il corretto codice NC per le merci elencate nell’allegato.
Ambito materiale della classificazione
L’allegato descrive un articolo cilindrico composto per la maggior parte da acciaio, diverso dall’acciaio colato, con lunghezza di circa 35 cm e diametro di circa 19 cm nel punto di massima larghezza. Il bene presenta un corpo cilindrico con solco graduato per la guida del cingolo, un albero levigato e due boccole e collari in bronzo alle estremità; è progettato per l’uso con i cingoli di un escavatore di tipo cingolato, in abbinamento con altri rulli analoghi per la guida longitudinale e laterale del cingolo.
Codice NC assegnato e criteri interpretativi
L’articolo 1 dispone la classificazione nel codice NC 8431 49 80. La motivazione richiamata nell’allegato si fonda sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 2 b) della sezione XVI e sul testo delle voci e sottovoci 8431, 8431 49 e 8431 49 80. Viene espressamente esclusa la voce 8708 relativa alle parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, poiché il bene non è destinato a tali veicoli ma a macchine della voce 8429.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento: tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La previsione è espressamente collegata all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente vincolatività uniforme per autorità doganali e operatori economici.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’NC
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la merce oggetto del regolamento, il codice assegnato è 8431 49 80.
Motivazione tecnica della classificazione
Dall’allegato emerge che la classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 2 b) della sezione XVI e sul testo dei codici NC 8431, 8431 49 e 8431 49 80. È esclusa la classificazione alla voce 8708, poiché il bene non è progettato per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, ma per i cingoli di un escavatore della voce 8429.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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