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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2129

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2129 della Commissione, del 5 dicembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea

Normativa europea32016R2129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, che disciplina le modalità di applicazione della normativa sulla rete d'informazione contabile agricola (RICA). Le modifiche riflettono cambiamenti strutturali dell'agricoltura in Bulgaria, Danimarca e Austria, incidendo sulle soglie di dimensione economica e sul numero di aziende contabili da selezionare. Sono inoltre introdotti adeguamenti tecnici ad alcuni allegati per chiarire definizioni e corrispondenze informative. Il regolamento si applica dall'esercizio contabile 2017.

Modifica alcune regole applicative della rete d'informazione contabile agricola (RICA), aggiornando soglie, numerosità campionarie, corrispondenze informative e chiarimenti tecnici del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola dell'Unione europea (RICA) e incide sugli Stati membri interessati dalla revisione dei piani di selezione e degli allegati tecnici del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220. Le modifiche riguardano in particolare Bulgaria, Danimarca e Austria per quanto concerne soglie di dimensione economica e numero di aziende contabili, nonché tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti nella compilazione e nell'uso della scheda aziendale RICA. Si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2017, con entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sulla RICA

Il regolamento interviene sul quadro applicativo della rete d'informazione contabile agricola (RICA), istituita dal regolamento (CE) n. 1217/2009, per aggiornare alcuni parametri nazionali e chiarire diversi profili tecnici. Le modifiche sono motivate da cambiamenti strutturali dell'agricoltura in Bulgaria, Danimarca e Austria e dall'esigenza di rendere più coerenti le istruzioni metodologiche e le corrispondenze informative contenute negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.

Finalità e contesto normativo

L'atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione della rete RICA per i redditi e l'economia delle aziende agricole nell'Unione europea. La Commissione richiama, in particolare, le basi normative per la definizione delle soglie, dei piani di selezione e delle modalità tecniche di applicazione. Il regolamento è adottato secondo il parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 e, più specificamente, gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII. Gli effetti pratici interessano le autorità nazionali competenti e i soggetti coinvolti nella selezione e nella compilazione delle aziende contabili RICA. Sul piano territoriale, le modifiche sono particolarmente rilevanti per Bulgaria, Danimarca e Austria, cui si richiede anche la revisione del piano di selezione per il 2017.

Modifiche alle soglie di dimensione economica

L'allegato I viene aggiornato in ragione della crescente importanza delle grandi aziende agricole in Bulgaria e Austria. Le nuove soglie di dimensione economica risultano fissate come segue:

  • Bulgaria: 4 000
  • Austria: 15 000 Questa modifica incide sui criteri di selezione delle aziende che rientrano nel campo RICA.

Numero di aziende contabili per Stato membro e circoscrizione

L'allegato II è modificato per adeguare la numerosità campionaria alle trasformazioni del settore agricolo. In particolare:

  • Bulgaria: il numero complessivo è fissato a 2 202, con distribuzione per circoscrizione regionale;
  • Danimarca: 1 850 aziende contabili;
  • Austria: 1 800 aziende contabili. La Commissione collega tali variazioni, per la Bulgaria, a cambiamenti strutturali dell'agricoltura, e, per Danimarca e Austria, alla riduzione del numero di aziende dovuta a ristrutturazioni del settore.

Revisione dei piani di selezione per l'esercizio contabile 2017

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è integrato con un obbligo specifico: Austria, Bulgaria e Danimarca devono rivedere il rispettivo piano di selezione già comunicato per l'esercizio contabile 2017 e trasmettere alla Commissione il piano riveduto entro il 31 marzo 2017. Si tratta di un adempimento funzionale all'allineamento dei campioni alle nuove soglie e ai nuovi numeri di aziende contabili.

Aggiornamenti delle corrispondenze informative e delle definizioni tecniche

Nell'allegato IV, parte B, la tabella di corrispondenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e la scheda aziendale RICA è corretta con riferimento al codice 3.06, relativo alle coniglie fattrici. È eliminato il riferimento agli "altri conigli", poiché per tale voce non è richiesto il calcolo della produzione standard.

Gli allegati VI, VII e VIII sono poi oggetto di chiarimenti testuali:

  • nell'allegato VI si precisa che le zone svantaggiate e quelle soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici non sono considerate unità geografiche;
  • nell'allegato VII si chiarisce che la produzione di vino e di olio d'oliva è considerata attività agricola se la quota acquistata all'esterno è irrilevante;
  • nell'allegato VIII, tabella D, il codice 7020 viene ridefinito per includere tutte le altre attività immateriali non facilmente acquistabili o vendibili, come software e licenze, precisando che tali informazioni sono obbligatorie e che gli importi indicati devono essere ammortizzati nella colonna DY.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La sua applicazione decorre dall'esercizio contabile 2017. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Revisione dei piani di selezione per il 2017

L'Austria, la Bulgaria e la Danimarca devono rivedere il rispettivo piano di selezione comunicato per l'esercizio contabile 2017 e trasmettere alla Commissione il piano riveduto entro il 31 marzo 2017 (articolo 3, paragrafo 2, come integrato).

Aggiornamento delle soglie di dimensione economica

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è modificato aumentando le soglie per Bulgaria e Austria: Bulgaria 4 000, Austria 15 000.

Modifica del numero di aziende contabili per circoscrizione

L'allegato II è aggiornato: Bulgaria passa a 2 202 aziende contabili complessive con ripartizione per circoscrizione, Danimarca a 1 850 e Austria a 1 800. Le cifre riflettono adeguamenti strutturali nel settore agricolo dei tre Stati membri.

Adeguamento delle corrispondenze con le indagini sulla struttura delle aziende agricole

Nell'allegato IV, parte B, la corrispondenza relativa al codice 3.06 è sostituita per il tema delle coniglie fattrici, con eliminazione del riferimento agli "altri conigli" per i quali non è richiesto il calcolo della produzione standard.

Chiarimenti tecnici sugli allegati metodologici

Gli allegati VI, VII e VIII sono modificati per fornire precisazioni sulle istruzioni e sulle definizioni, tra cui la qualificazione delle zone svantaggiate e delle zone soggette a vincoli come non unità geografiche, la considerazione della produzione di vino e olio d'oliva come attività agricola se gli acquisti esterni sono irrilevanti, e l'indicazione che talune attività immateriali, come software e licenze, sono informazioni obbligatorie e vanno ammortizzate nella colonna DY.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturastatistiche agricolecontabilità agricolaorganizzazione amministrativadati e informazioni agricole

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