Regolamento (UE) 2016/2221
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2221 della Commissione, del 5 dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce descritta in allegato, ai fini di un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune. Il prodotto esaminato è ricondotto al codice NC 3917 33 00 sulla base delle regole generali di interpretazione, della nota 8 del capitolo 39 e delle caratteristiche oggettive del bene. Il testo prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le ITV non conformi possono ancora essere invocate dal titolare. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Classificazione doganale uniforme di talune merci nella nomenclatura combinata (NC) dell'Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell'allegato del regolamento, in particolare a un articolo costituito da tre tubi flessibili con raccordo a Y e attacchi Luer, destinato a collegamenti che evitano fuoriuscite di liquidi. Produce effetti nell’ambito della classificazione tariffaria doganale in tutti gli Stati membri dell’Unione. Rileva anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) rilasciate per merci interessate che risultino incompatibili con la classificazione stabilita, per le quali è previsto un periodo transitorio di tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2221 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87. La misura è adottata nell’ambito del codice doganale dell’Unione, in particolare per assicurare coerenza nella classificazione tariffaria delle merci descritte in allegato.
Ambito e finalità
L’atto riguarda specificamente le merci indicate nella tabella allegata, descritte come un articolo composto da tre tubi flessibili uniti da un raccordo a Y, con attacchi Luer alle estremità. Il prodotto è indicato come utilizzabile in ambito medico, laboratoristico, di ricerca e in altri contesti nei quali sia necessario un collegamento che impedisca la fuoriuscita di liquidi.
Fondamento della classificazione
La Commissione richiama le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e precisa che, in base alle caratteristiche oggettive del bene, la classificazione corretta è nel codice NC 3917 33 00. La motivazione evidenzia che il prodotto soddisfa le condizioni della voce 3917 e della nota 8 del capitolo 39. Viene inoltre esclusa la classificazione alla voce 9018, poiché l’articolo, al momento della presentazione in dogana, non è identificabile come parte di uno strumento medico ai sensi della nota 2 del capitolo 90.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento tutela le ITV già rilasciate che non siano conformi alla nuova classificazione: tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di una clausola transitoria utile per l’adeguamento degli operatori economici e delle amministrazioni doganali.
Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il bene descritto nell’allegato, la classificazione stabilita è nel codice 3917 33 00.
Motivazione della classificazione doganale
La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 8 del capitolo 39 e sul testo dei codici NC 3917 e 3917 33 00. Il regolamento precisa che l’articolo non è identificabile, alla presentazione in dogana, come parte di uno strumento medico ai sensi della nota 2 del capitolo 90 e quindi è esclusa la voce 9018.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le ITV non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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