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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2130

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2130 della Commissione, del 5 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R2130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce, per una specifica data di applicazione, i valori forfettari all'importazione necessari al calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura si fonda sull'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e sui criteri previsti nel quadro dell'OCM dei prodotti agricoli. I valori sono riportati nell'allegato per singolo codice NC e per ciascuna origine rilevante. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, limitatamente ai codici NC elencati e alle origini paese terzo indicate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2130 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'intervento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e applica le regole previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Finalità e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si chiarisce che i valori forfettari sono determinati secondo i criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Oggetto della disciplina

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene gli importi, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC relativi a prodotti ortofrutticoli, con distinzione per origine geografica. Tra le origini indicate figurano, a seconda del prodotto, Cile, Egitto, Marocco, Tunisia, Turchia, Uruguay, Sud Africa, Giamaica, Perù, Stati Uniti, Cina e la categoria "altre origini" (codice ZZ).

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori doganali e per gli importatori, i valori fissati nel presente regolamento rilevano ai fini del calcolo del prezzo di entrata e quindi della determinazione del trattamento importativo applicabile ai prodotti interessati. Poiché i valori sono aggiornati con atto di esecuzione, occorre fare riferimento esclusivamente agli importi contenuti nell'allegato per la data di pubblicazione del regolamento.

Entrata in vigore

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore immediata, il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Oggetto della fissazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Tali valori servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Base normativa e periodicità del calcolo

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito merceologico e origini interessate

L'allegato elenca i codici NC interessati e i corrispondenti valori per specifiche origini di paesi terzi, tra cui CL, EG, MA, TN, TR, UY, ZA, JM, PE, US, CN e il codice ZZ per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledogane

Testo integrale

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