Regolamento (UE) 2016/2222
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2222 della Commissione, del 5 dicembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 inserendo una nota complementare al capitolo 95 della nomenclatura combinata. La finalità è garantire un’interpretazione uniforme della sottovoce 9505 10 in tutta l’Unione, distinguendo gli autentici oggetti per feste di Natale dagli articoli decorativi invernali più generici. La misura mira a rafforzare la certezza del diritto nelle classificazioni doganali.
Chiarisce l’ambito della sottovoce tariffaria 9505 10 della nomenclatura combinata, precisando quali oggetti rientrano tra gli articoli per le feste di Natale e gli addobbi per alberi di Natale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, con effetto sull’interpretazione e classificazione doganale dei prodotti rientranti nel capitolo 95, sottovoce 9505 10, in tutti gli Stati membri. Riguarda operatori economici, importatori, esportatori, dogane e autorità nazionali incaricate della classificazione tariffaria. Non disciplina altri capitoli della nomenclatura se non per il rinvio al capitolo 95 e non introduce deroghe territoriali o temporali particolari oltre all’entrata in vigore generale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2222: chiarimento della sottovoce 9505 10 della nomenclatura combinata
Il regolamento interviene sulla nomenclatura tariffaria e statistica dell’Unione per precisare il contenuto della sottovoce 9505 10, relativa agli oggetti per feste di Natale. La Commissione rileva, nei considerando, l’esistenza di divergenze interpretative tra gli Stati membri e richiama la necessità di certezza del diritto e di applicazione uniforme delle regole doganali in tutta l’Unione.
Ambito e finalità dell’intervento
La modifica riguarda l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, che istituisce la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune. L’obiettivo è distinguere chiaramente tra:
- i tradizionali oggetti per le feste di Natale, ideati e fabbricati esclusivamente per tale uso;
- gli articoli decorativi di carattere invernale più generico, che non devono essere classificati come oggetti natalizi solo perché richiamano, per aspetto o colori, il periodo di Natale.
Contenuto della nuova nota complementare
L’articolo 1 inserisce una nuova nota complementare 1 al capitolo 95 della parte seconda della nomenclatura combinata. La nota precisa che la sottovoce 9505 10 comprende sia gli oggetti tradizionalmente utilizzati a Natale sia gli oggetti decorativi per alberi di Natale, purché presentino un nesso con il Natale.
Sono espressamente inclusi:
- gli oggetti associati alla Natività, come figurine e animali per il presepe, stelle comete, re magi e scene della Natività;
- gli oggetti riconosciuti come natalizi per antiche tradizioni nazionali, quali alberi di Natale artificiali, calze di Natale, ceppi di Natale, botti di Natale, babbi Natale con o senza slitta e angeli di Natale;
- gli oggetti decorativi per alberi di Natale, definiti come oggetti leggeri, generalmente non durevoli, ideati per essere appesi all’albero di Natale.
Esclusioni rilevanti
La nota complementare stabilisce che non rientrano nella sottovoce 9505 10 gli oggetti per l’inverno destinati a un utilizzo più generico come decorazioni stagionali. L’esclusione si applica anche quando tali prodotti sono visivamente evocativi del Natale, se le loro caratteristiche oggettive indicano che sono principalmente decorazioni invernali. Tra gli esempi forniti figurano stalattiti, cristalli di neve, stelle, renne, pettirossi, pupazzi di neve e altre immagini associate all’inverno.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, con effetto uniforme sulle classificazioni doganali interessate.
Disposizioni principali
Inserimento della nota complementare al capitolo 95
L’articolo 1 inserisce una nuova nota complementare 1 nel capitolo 95 della parte seconda della nomenclatura combinata, modificando l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Contenuto della sottovoce 9505 10
La sottovoce 9505 10 comprende, da un lato, gli oggetti ampiamente riconosciuti come tradizionalmente utilizzati in occasione delle feste di Natale e ideati e fabbricati esclusivamente come oggetti per tali feste; dall’altro, gli oggetti decorativi per alberi di Natale, cioè oggetti leggeri generalmente non durevoli ideati per essere appesi all’albero e con un nesso con il Natale.
Esempi di oggetti inclusi
Sono indicati come inclusi gli oggetti associati alla Natività (figurine e animali del presepe, stelle comete, re magi, scene della Natività) e quelli riconosciuti per antiche tradizioni nazionali, come alberi di Natale artificiali, calze di Natale, ceppi di Natale, botti di Natale, babbi Natale con o senza slitta e angeli di Natale.
Esclusione degli oggetti invernali generici
La sottovoce non comprende gli oggetti destinati a un utilizzo più generico come decorazioni invernali, anche se colori o aspetto richiamano il Natale; sono menzionati, a titolo esemplificativo, stalattiti, cristalli di neve, stelle, renne, pettirossi, pupazzi di neve e altre immagini associate all’inverno.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 2.
Come è indicizzato
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