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Ordinanza

Ordinanza n. 270/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 1036 del 28 marzo 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di opere abusive n. 8 del 18 febbraio 2021, impugnata con appello avverso la sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 1036 del 2023; oggetto immediato dell’ordinanza è l’istanza comunale di revoca della sospensione del giudizio d’appello

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Caltagirone ha chiesto la revoca dell’ordinanza CGARS n. 453 del 9 giugno 2025, con la quale il giudizio d’appello era stato sospeso ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Caltagirone nel giudizio civile R.G. 186/2024, avente a oggetto l’accertamento dell’usucapione di una porzione di terreno. In rito, il Comune ha sostenuto che l’istanza fosse ammissibile perché l’art. 79, comma 3, c.p.a. riguarderebbe soltanto le ordinanze di sospensione adottate dai TAR e che, per le ordinanze pronunciate in appello, troverebbe applicazione l’art. 177 c.p.c., richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., consentendo al giudice autore dell’ordinanza di modificarla o revocarla. Nel merito, ha negato la sussistenza della pregiudizialità, sostenendo che la natura demaniale o privata dell’area fosse irrilevante ai fini dell’accertamento dell’abuso edilizio, poiché non costituirebbe il presupposto dell’ordinanza di demolizione. Il Comune ha quindi affermato che l’esito del giudizio civile di usucapione sarebbe indifferente rispetto all’esito dell’appello amministrativo.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato implicitamente ammissibile l’istanza di revoca, richiamando il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2024 secondo cui l’appello previsto dall’art. 79, comma 3, c.p.a. riguarda le ordinanze di sospensione rese dai TAR e non quelle adottate in grado d’appello. Per queste ultime è ammessa la revoca da parte dello stesso giudice, in applicazione degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 177 c.p.c., non trovando applicazione nel processo amministrativo la disciplina dell’art. 42 c.p.c. Il Collegio ha tuttavia respinto l’istanza nel merito. Dall’ordinanza di demolizione risultava che alcune opere erano state realizzate “in parte su area di proprietà delle ferrovie”; pertanto, la titolarità dell’area da parte di Rete Ferroviaria Italiana costituiva uno degli elementi considerati dall’amministrazione. La stessa questione era stata valorizzata dal TAR, che aveva ritenuto comunque non assentibili le opere incidenti sul sedime ferroviario, ed era stata specificamente devoluta agli appellanti, i quali contestavano la proprietà dell’area in ragione di una prospettata sdemanializzazione di fatto. Ne consegue l’evidente pregiudizialità del giudizio civile di usucapione rispetto all’appello amministrativo. Poiché il giudizio civile risultava ancora pendente, con udienza fissata all’11 febbraio 2027, il CGARS ha confermato la permanenza dei presupposti della sospensione. L’istanza di revoca è stata quindi respinta; le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la sospensione del giudizio amministrativo; nel caso concreto la sospensione era stata disposta in attesa della definizione del giudizio civile pregiudiziale.

  • art. 79, comma 3, c.p.a.

    L’appello contro le ordinanze di sospensione riguarda le ordinanze rese nei giudizi davanti ai TAR e non si estende alle ordinanze di sospensione adottate dal giudice amministrativo d’appello.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il richiamo delle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo, tra cui l’art. 177 c.p.c. per la revocabilità delle ordinanze di sospensione adottate in appello.

  • art. 177 c.p.c.

    le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate

    Trova applicazione alle ordinanze di sospensione del processo adottate in grado d’appello dal giudice amministrativo, che può quindi revocarle o modificarle.

  • art. 295 c.p.c.

    Costituisce il fondamento della sospensione necessaria quando la decisione del processo dipende dalla definizione di una controversia pregiudiziale pendente davanti ad altro giudice.

  • art. 42 c.p.c.

    i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza

    La relativa disciplina non si applica al processo amministrativo, sicché le ordinanze di sospensione adottate in appello restano revocabili dallo stesso giudice.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il principio della ragionevole durata del processo rafforza la soluzione della revocabilità delle ordinanze di sospensione adottate in appello.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2024 in materia di rimedi contro le ordinanze di sospensione.

Massime di principio

  • L’art. 79, comma 3, c.p.a. consente l’appello contro le ordinanze di sospensione del processo adottate dai TAR, ma non contro quelle pronunciate dal Consiglio di Stato o dal CGARS in grado d’appello.
  • Le ordinanze di sospensione del processo adottate in grado d’appello dal giudice amministrativo sono normalmente revocabili o modificabili dallo stesso giudice che le ha pronunciate, in applicazione combinata dell’art. 39, comma 1, c.p.a. e dell’art. 177 c.p.c.; tale rimedio non è sostituito dall’istanza di regolamento di competenza prevista dall’art. 42 c.p.c.
  • La sospensione del giudizio amministrativo è giustificata dalla pregiudizialità del giudizio civile quando la controversia civile incide su una questione di titolarità dominicale o di usucapione valorizzata dall’ordinanza amministrativa e dalla sentenza impugnata come elemento rilevante per la decisione sull’abuso edilizio.
  • La revoca della sospensione non può essere disposta quando l’atto impugnato, la sentenza di primo grado e i motivi d’appello collegano espressamente la legittimità dell’intervento amministrativo alla proprietà o alla natura dell’area oggetto del giudizio civile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanzioni amministrative pecuniarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaRiparto di giurisdizione

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