Sentenza del 29/12/2016 n. 27331 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la richiesta dell'Ufficio del TAR Lombardia di pagamento del contributo unificato di 2.000 euro, dovuto per un ricorso amministrativo relativo alla sua esclusione da una gara pubblica per la gestione di servizi di teleassistenza e Contact Center. La società sosteneva che, in quanto ONLUS, fosse esente dal contributo in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 17, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, e dell'art. 27-bis della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 1972. La Corte ha invece ritenuto che l'esenzione prevista per le ONLUS dall'art. 27-bis riguardi gli atti amministrativi e non si estenda agli atti processuali, come i ricorsi al TAR. Ha inoltre distinto il contributo unificato dall'imposta di bollo e ha escluso profili di illegittimità costituzionale o incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. È stato quindi confermato l'obbligo della società di versare il contributo unificato di 2.000 euro per il ricorso in materia di appalti pubblici. Il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione, poiché il Ministero era stato estromesso dal giudizio di merito e non aveva impugnato tale statuizione. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 642 del 1972, art. 27-bis della Tabella B allegata
atti, documenti, istanze, contratti
L'esenzione dal bollo prevista per le ONLUS deve essere interpretata restrittivamente e riguarda gli atti amministrativi, non gli atti processuali o giudiziari, come i ricorsi presentati al TAR.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10
La norma disciplina le esenzioni dal contributo unificato secondo criteri collegati principalmente all'oggetto e alla particolare meritevolezza del giudizio, non alla sola qualità soggettiva della parte come ONLUS.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6-bis
Prevede il contributo unificato per i giudizi amministrativi rientranti nelle materie speciali, tra cui le controversie in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1307
Ha modificato la disciplina del contributo unificato, stabilendo per la fattispecie controversa l'importo di 2.000 euro.
Legge n. 1034 del 1971, art. 23-bis
Individuava le controversie amministrative soggette al rito speciale, comprendendo quelle relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici.
D.Lgs. n. 460 del 1997
La qualifica di ONLUS comporta specifiche agevolazioni fiscali, ma tali agevolazioni non possono essere estese per analogia al contributo unificato se la legge non lo prevede espressamente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9
Il contributo unificato è un'entrata tributaria erariale destinata al finanziamento delle spese degli atti giudiziari e costituisce un prelievo distinto dall'imposta di bollo.
Legge n. 186 del 1982, art. 31, comma 2, e Legge n. 400 del 1988, art. 19, comma 1, lett. r
Giustificano la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare in cassazione il TAR, quale ufficio impositore periferico.
Direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE
Non impedisce agli Stati membri di imporre tributi giudiziari, incluso il contributo unificato, per i ricorsi in materia di appalti pubblici, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.
Massime di principio
- Le agevolazioni e le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente previste.
- La qualifica di ONLUS, ente non lucrativo o soggetto avente finalità solidaristiche non comporta automaticamente l'esenzione dal contributo unificato per i ricorsi giudiziari.
- L'esenzione dall'imposta di bollo non equivale all'esenzione dal contributo unificato, che è un prelievo autonomo destinato al finanziamento della giustizia.
- Nei ricorsi amministrativi relativi a gare e appalti pubblici il contributo unificato è normalmente dovuto anche dagli enti esenti dal bollo, salvo una specifica disposizione che preveda diversamente.
- L'importo anticipato a titolo di contributo unificato può essere recuperato dalla parte vittoriosa nei confronti della parte soccombente tramite la condanna alle spese.
- La legittimazione a impugnare in un grado successivo dipende, in linea generale, dalla qualità di parte formalmente assunta nei gradi precedenti; chi è stato dichiarato estraneo al giudizio non può impugnare, salvo contestare proprio tale statuizione.
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