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Circolare

Circolare numero 53 del 17-2-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione al trasporto aereo della fiscalizzazione degli oneri sociali prevista dal D.L. in oggetto, con decorrenza 1° gennaio 1994, richiamando le norme precedenti e le aliquote vigenti. Indica le imprese beneficiarie, la codifica da attribuire e le modalità operative per il conguaglio dei contributi previdenziali e sanitari tramite i modelli DM10/2, DM10/S e DM10/SR. Fornisce inoltre le istruzioni per il recupero delle riduzioni non applicate nel mese di gennaio 1994, nonché le modalità di richiesta del rimborso nel caso di saldo a credito eccedente i contributi sanitari dovuti.

Estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali al trasporto aereo dal 1° gennaio 1994

Estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali al trasporto aereo

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’estensione, dal 1° gennaio 1994, della fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese esercenti trasporto aereo. Il beneficio si inserisce nel quadro normativo già previsto per le imprese armatoriali di navigazione e viene richiamato come strumento a sostegno del riassetto organizzativo e produttivo del settore, anche in relazione al processo di liberalizzazione del mercato interno comunitario.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

La misura riguarda la totalità dei dipendenti delle imprese di trasporto aereo. La circolare specifica che:

  • per il personale di volo occorre fare riferimento al c.s.c. 1.15.04;
  • per il personale amministrativo e di terra occorre selezionare le imprese nell’ambito dei c.c.s. 1.15.05 e 1.15.06.

L’estensione opera con decorrenza 1° gennaio 1994 e si coordina con la proroga dell’ulteriore fiscalizzazione temporanea prevista per gli anni 1992 e 1993 dalla legge richiamata, in base all’art. 1 del D.L. 18 gennaio 1994, n. 39.

Misure della fiscalizzazione

Le aliquote di fiscalizzazione richiamate risultano quelle indicate nella circolare n. 31 del 27 gennaio 1994. La circolare distingue tra imprese operanti nel Centro/Nord e imprese operanti nel Mezzogiorno.

Per il Centro/Nord:

  • Tbc: 1,66%;
  • ENAOLI: 0,16%;
  • addizionale pensionati: 0,20%;
  • Servizio sanitario: 3,44%;
  • totale riduzione: 5,46%.

Per il Mezzogiorno:

  • Tbc: 1,66%;
  • ENAOLI: 0,16%;
  • addizionale pensionati: 0,20%;
  • Servizio sanitario: 9,60%;
  • totale riduzione: 11,62%.

Per i dipendenti non soggetti al contributo IVS, in particolare gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo e i dirigenti, la riduzione comprende solo Tbc ed ENAOLI, per un totale dell’1,82%.

Codifica delle imprese

Alle imprese che hanno diritto ai benefici deve essere attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1994, il codice di autorizzazione "2P". Alle imprese operanti nel Mezzogiorno deve essere attribuito anche il codice "0L".

Conguaglio dei contributi previdenziali

Per il recupero della fiscalizzazione sui contributi previdenziali le aziende devono utilizzare il mod. DM10/2, nel quadro "D", in uno dei righi in bianco, con le seguenti modalità:

  • imprese del Centro/Nord: importo della riduzione del 2,02% con dicitura "RID TBC/EN/0,20" e codice "S197";
  • dipendenti non soggetti a IVS nelle imprese del Centro/Nord: importo della riduzione dell’1,82% con dicitura "RID TBC/EN" e codice "S204";
  • imprese del Mezzogiorno: importo della riduzione del 2,02% con dicitura "RID TBC/EN/0,20" e codice "S199";
  • dipendenti non soggetti a IVS nelle imprese del Mezzogiorno: importo della riduzione dell’1,82% con dicitura "RID TBC/EN" e codice "S204".

Conguaglio dei contributi sanitari

Per i lavoratori per i quali i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario sono versati all’INPS con mod. DM10/S, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 53 del 26 febbraio 1993. Nella denuncia riepilogativa annuale mod. DM10/SR, l’importo della fiscalizzazione portata in detrazione deve essere indicato nel rigo 60 del quadro D, secondo quanto previsto dalla circolare n. 291 del 22 dicembre 1993.

Recupero delle riduzioni non applicate nel mese di gennaio 1994

Le imprese che non abbiano potuto applicare nel mese di gennaio le riduzioni spettanti possono recuperare le somme con le denunce relative a febbraio 1994, oppure con quelle di marzo e aprile 1994.

Per il recupero sui contributi previdenziali devono essere utilizzati i seguenti codici nel quadro D del mod. DM10/2:

  • "RID TBC" con codice "R153" per la riduzione dell’1,66%;
  • "RID ENAOLI" con codice "R154" per la riduzione dello 0,16%;
  • "RID 0,20" con codice "R155" per la riduzione dell’addizionale pensionati dello 0,20%.

Recupero sui contributi sanitari e rimborsi

Per il recupero della riduzione spettante sul mese di gennaio 1994 relativa ai contributi sanitari, l’importo deve essere portato in detrazione dal campo del mod. DM10/S denominato "IMPORTO DEI CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI". Lo stesso importo deve poi essere esposto nella denuncia riepilogativa annuale DM10/SR, al rigo 60 del quadro D, unitamente alle riduzioni relative ai mesi correnti.

La circolare precisa inoltre che, qualora il saldo a credito dell’azienda risulti superiore ai contributi sanitari dovuti per la regione interessata, il rimborso delle differenze deve essere richiesto tramite la procedura delle regolarizzazioni (DM10/V). Gli importi da recuperare per gennaio 1994 devono essere determinati al netto di eventuali benefici già goduti per lo stesso mese ad altro titolo.

Punti principali

Ambito della fiscalizzazione e soggetti interessati

Dal 1° gennaio 1994 la fiscalizzazione degli oneri sociali è estesa a tutto il personale delle imprese esercenti trasporto aereo. Il beneficio è riconosciuto nelle misure già previste per le imprese armatoriali di navigazione da specifici decreti-legge richiamati dalla circolare. Sono interessate le imprese individuate dal c.s.c. 1.15.04 per il personale di volo e, per il personale amministrativo e di terra, quelle da selezionare tra i c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06.

Aliquote di riduzione applicabili

Per le aziende operanti nel Centro/Nord la riduzione complessiva è pari al 5,46%, composta da Tbc 1,66%, ENAOLI 0,16%, addizionale pensionati 0,20% e Servizio sanitario 3,44%. Per le aziende operanti nel Mezzogiorno la riduzione complessiva è pari all’11,62%, composta dagli stessi elementi contributivi ma con aliquota Servizio sanitario pari al 9,60%. Per i dipendenti non soggetti al contributo IVS (iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo e dirigenti) la riduzione è pari all’1,82%, esclusa la componente addizionale pensionati.

Codifica delle imprese

Alle imprese aventi diritto deve essere attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1994, il codice di autorizzazione "2P". Alle imprese operanti nel Mezzogiorno deve essere attribuito anche il codice "0L".

Modalità di conguaglio sui contributi previdenziali

Per le imprese del Centro/Nord la riduzione del 2,02% va esposta nel quadro D del mod. DM10/2 con la dicitura "RID TBC/EN/0,20" e il codice "S197"; per i dipendenti non soggetti a IVS la riduzione dell’1,82% va esposta con la dicitura "RID TBC/EN" e il codice "S204". Per le imprese del Mezzogiorno la riduzione del 2,02% va esposta con la dicitura "RID TBC/EN/0,20" e il codice "S199"; per i dipendenti non soggetti a IVS la riduzione dell’1,82% va esposta con la dicitura "RID TBC/EN" e il codice "S204".

Modalità di conguaglio sui contributi sanitari

Per i lavoratori per i quali i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario sono versati all’INPS con mod. DM10/S, le aziende devono seguire le istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993. Nella denuncia riepilogativa annuale mod. DM10/SR, l’importo della fiscalizzazione detratta dai contributi sanitari deve essere riportato nel rigo 60 del quadro D, secondo le istruzioni della circolare n. 291 del 22 dicembre 1993.

Recupero delle riduzioni non applicate a gennaio 1994

Se le riduzioni non sono state applicate nel mese di gennaio, il recupero può essere effettuato con le denunce relative a febbraio 1994 oppure a marzo e aprile 1994. Per i contributi previdenziali il recupero avviene indicando: riduzione TBC 1,66% con codice "R153" e dicitura "RID TBC"; riduzione ENAOLI 0,16% con codice "R154" e dicitura "RID ENAOLI"; riduzione addizionale pensionati 0,20% con codice "R155" e dicitura "RID 0,20".

Recupero della riduzione sui contributi sanitari di gennaio e rimborsi

Per il mese di gennaio 1994 la riduzione sui contributi sanitari va detratta dall’importo dei contributi dovuti da indicare nel campo "IMPORTO DEI CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI" del mod. DM10/S. Inoltre, nella denuncia annuale DM10/SR deve essere riportata al rigo 60 del quadro D, insieme alle riduzioni dei mesi correnti. Se il saldo a credito dell’azienda supera i contributi sanitari dovuti per la regione interessata, il rimborso delle differenze deve essere richiesto con la procedura delle regolarizzazioni (DM10/V). Gli importi da recuperare per gennaio devono essere calcolati al netto di eventuali benefici già fruiti per lo stesso mese ad altro titolo.

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