Circolare numero 55 del 17-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma che, per le aziende interessate e per il personale iscritto al Fondo speciale, la base imponibile del contributo GESCAL non subisce modifiche a seguito della soppressione del Fondo sostitutivo di Previdenza e dell’istituzione del Fondo integrativo ex legge n. 1084/1971. Vengono richiamate le precedenti istruzioni e ribadita la validità di quanto già chiarito con la circolare n. 249/1993. Inoltre, su richiesta delle aziende e nei limiti della prescrizione ordinaria decennale, possono essere rimborsate le somme eventualmente versate in eccedenza, inclusi i casi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro o a termine in rapporti a tempo indeterminato.
Chiarimenti sulla base imponibile del contributo GESCAL per il personale iscritto al Fondo speciale
Chiarimenti sulla base imponibile del contributo GESCAL
La circolare fornisce precisazioni in merito alla base imponibile del contributo GESCAL dovuto per il personale iscritto al Fondo speciale, alla luce dei dubbi sollevati da alcune Sedi dopo la circolare n. 249 del 5 novembre 1993. Il documento ribadisce che la soppressione del Fondo sostitutivo di Previdenza e la successiva istituzione del Fondo integrativo, disposte dall'art. 1 della legge n. 1084 del 6 dicembre 1971, non hanno comportato modifiche sulla materia.
Ambito e quadro normativo di riferimento
Vengono richiamate le istruzioni già impartite con le circolari n. 24193 FP/30 del 3 marzo 1964 e n. 34 FP/11 del 26 gennaio 1968, oltre a quanto già precisato con la circolare n. 102 F.P. del 21 febbraio 1974. In sostanza, l'Amministrazione conferma che, nonostante il mutato assetto dei fondi previdenziali, non vi sono innovazioni da considerare in relazione al contributo GESCAL per il personale interessato.
Conferma della circolare n. 249/1993
La circolare ribadisce espressamente il contenuto della n. 249/1993, chiarendo che le precedenti indicazioni restano integralmente valide. Il chiarimento è rivolto alle aziende indicate in oggetto e riguarda il trattamento contributivo del personale iscritto al Fondo speciale.
Rimborsi delle somme versate in eccedenza
È previsto che, su richiesta delle aziende interessate e nei limiti della prescrizione ordinaria decennale, le somme versate in misura superiore possano essere rimborsate. Tale possibilità è estesa anche alle ipotesi in cui un contratto di formazione e lavoro o un contratto a termine sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Sintesi operativa
Dal punto di vista operativo, la circolare conferma la continuità del criterio contributivo già applicato e offre alle aziende la possibilità di recuperare eventuali eccedenze versate, purché nei termini prescrizionali previsti. Non vengono introdotti nuovi adempimenti o nuove basi di calcolo, ma solo una conferma interpretativa della disciplina già vigente.
Punti principali
Oggetto del chiarimento
La circolare interviene a seguito di richieste di chiarimento sulla base imponibile del contributo GESCAL dovuto, per il personale iscritto al Fondo speciale, dalle aziende indicate, dopo la soppressione del Fondo sostitutivo di Previdenza e la conseguente istituzione del Fondo integrativo prevista dall'art. 1 della legge n. 1084 del 6 dicembre 1971.
Conferma della disciplina precedente
Si richiamano le istruzioni già fornite con le circolari n. 24193 FP/30 del 3 marzo 1964, n. 34 FP/11 del 26 gennaio 1968 e n. 102 F.P. del 21 febbraio 1974, precisando che in materia non è stato introdotto alcun elemento di novità a seguito della modifica normativa richiamata. Viene quindi confermato il contenuto della circolare n. 249 del 5 novembre 1993.
Rimborsi delle somme versate in eccedenza
Le maggiori somme eventualmente versate possono essere rimborsate alle aziende interessate su richiesta, entro il limite della prescrizione ordinaria decennale. La possibilità di rimborso è riconosciuta anche nei casi in cui il contratto di formazione e lavoro o il contratto a termine siano stati trasformati in un rapporto a tempo indeterminato.
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