Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 54 del 17-2-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 alle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo. Vengono ridefinite le percentuali di riduzione per i lavoratori occupati in territori montani e in zone agricole svantaggiate, chiarendo che non vi è più distinzione tra Centro-Nord e Mezzogiorno per tali benefici. Sono inoltre indicati i casi di esclusione dai benefici, il limite della sola quota datoriale e il regime transitorio per il periodo 1 gennaio 1994 - 30 settembre 1994, per il quale continuano ad applicarsi le precedenti riduzioni. La circolare modifica anche l'agevolazione prevista dal D.L. 536/1987 per i datori operanti nei territori del Mezzogiorno, fissando nuove percentuali a decorrere dal 1 ottobre 1994 e confermando la durata originaria del beneficio.

Nuova disciplina delle agevolazioni contributive per il settore agricolo introdotta dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537

Nuova disciplina delle agevolazioni contributive per il settore agricolo

La circolare illustra gli effetti dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sulle riduzioni contributive spettanti ai datori di lavoro agricolo. In particolare, vengono ridefinite le percentuali di agevolazione previste per le diverse aree territoriali e chiarito il regime transitorio per il periodo anteriore al 1 ottobre 1994.

Modifica dell'art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988

Il comma 27 dell'art. 11 sostituisce la disciplina delle agevolazioni contributive per i premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il personale dipendente occupato a tempo indeterminato e determinato.

Per i territori montani di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, le misure sono fissate come segue:

  • 20% a decorrere dal 1 ottobre 1994;
  • 25% a decorrere dal 1 ottobre 1995;
  • 30% a decorrere dal 1 ottobre 1996.

Per le zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le misure sono fissate come segue:

  • 30% a decorrere dal 1 ottobre 1994;
  • 40% a decorrere dal 1 ottobre 1995;
  • 60% a decorrere dal 1 ottobre 1996.

La circolare precisa che la nuova disposizione non differenzia più, quanto alla misura del beneficio, tra datori di lavoro operanti nel Centro-Nord e datori di lavoro operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Le riduzioni si applicano quindi in modo uniforme.

Esclusioni e limiti oggettivi

Il comma 5-bis stabilisce che i benefici non spettano per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. Il comma 5-ter precisa inoltre che le agevolazioni si applicano soltanto alla quota di contributi a carico del datore di lavoro.

Regime transitorio dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994

Per il periodo 1.1.1994/30.9.1994, non espressamente regolato dalla nuova norma, la circolare ritiene che tornino ad applicarsi le disposizioni del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, in conseguenza dell'abrogazione dei commi 17 e 18 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, disposta dall'art. 11, comma 29, della legge n. 537/1993 con effetto dall'1.1.1994.

Per le modalità applicative dell'art. 10, comma 2, lett. b), della legge n. 537/1993, la circolare rinvia alla circolare INPS n. 186 del 2 agosto 1993, punto B.

Modifica dell'agevolazione per i datori di lavoro agricolo nel Mezzogiorno

Il comma 28 dell'art. 11 modifica anche l'agevolazione contributiva prevista dall'art. 1, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella L. 29 febbraio 1988, n. 48. Per i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno, la riduzione è fissata nelle seguenti misure:

  • 40% dal 1 ottobre 1994;
  • 30% dal 1 ottobre 1995;
  • 20% dal 1 ottobre 1996.

La durata del beneficio resta immutata in 10 anni a decorrere dal 1 gennaio 1987.

Condizioni di spettanza e continuità del beneficio nel periodo transitorio

Le agevolazioni introdotte dal comma 28 non spettano ai datori di lavoro che non adempiano alle condizioni e disposizioni previste dall'art. 6, commi 9 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

Per il periodo 1.1.1994/30.9.1994, la circolare ritiene che, per effetto dell'abrogazione con decorrenza 1.1.1994 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 375/1993, continuino a produrre effetti le riduzioni contributive previste dal comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 536/1987 nella misura del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Punti principali

Nuova disciplina delle agevolazioni ex art. 9, comma 5, L. 67/1988

L'art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993 riscrive le misure delle riduzioni contributive per i datori di lavoro agricolo. Per il personale occupato nei territori montani le percentuali sono fissate al 20% dal 1 ottobre 1994, al 25% dal 1 ottobre 1995 e al 30% dal 1 ottobre 1996. Per i datori operanti nelle zone agricole svantaggiate le riduzioni sono pari al 30% dal 1 ottobre 1994, al 40% dal 1 ottobre 1995 e al 60% dal 1 ottobre 1996.

Assenza di differenziazione tra Centro-Nord e Mezzogiorno

La circolare precisa che la nuova disciplina non distingue, quanto alla misura dei benefici, tra datori di lavoro agricolo operanti nel Centro-Nord e quelli operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218). Le riduzioni si applicano quindi nella stessa misura a tutti i datori di lavoro agricolo interessati.

Esclusioni e limiti di applicazione

Il nuovo comma 5-bis prevede che i benefici non spettano per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. Il comma 5-ter stabilisce inoltre che le agevolazioni si applicano solo sulla quota di contributi a carico del datore di lavoro.

Regime transitorio 1 gennaio 1994 - 30 settembre 1994

Per il periodo 1.1.1994/30.9.1994, non disciplinato espressamente dalla nuova norma, la circolare ritiene applicabili le disposizioni del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella L. 19 luglio 1993, n. 243, in quanto rivivono per effetto dell'abrogazione, con decorrenza 1.1.1994, dei commi 17 e 18 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, operata dall'art. 11, comma 29, della legge n. 537/1993. Per le modalità applicative dell'art. 10, comma 2, lett. b), della legge n. 537/1993, la circolare rinvia alla circolare INPS n. 186 del 2 agosto 1993, punto B.

Modifica dell'agevolazione ex art. 1, comma 5, D.L. 536/1987

L'art. 11, comma 28, della legge n. 537/1993 modifica anche la riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. per il Mezzogiorno. Le nuove misure sono pari al 40% dal 1 ottobre 1994, al 30% dal 1 ottobre 1995 e al 20% dal 1 ottobre 1996. La durata del beneficio resta invariata in 10 anni a decorrere dal 1 gennaio 1987.

Condizioni per il mantenimento del beneficio e regime transitorio

Le agevolazioni di cui al comma 28 non spettano ai datori di lavoro che non rispettino le condizioni e le disposizioni previste dall'art. 6, commi 9 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. Per il periodo 1.1.1994/30.9.1994, in forza dell'abrogazione con effetto dall'1.1.1994 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 375/1993, continuano ad applicarsi le riduzioni contributive nella misura del 60% prevista dal comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 536/1987, convertito nella L. n. 48/1988.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.