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Circolare

Circolare numero 51 del 16-2-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422 in tema di ripartizione delle spese per pubblicità delle amministrazioni statali e degli enti pubblici. Viene confermata la quota del 50% da destinare a quotidiani e periodici e ridotta al 15% la quota da riservare all’emittenza televisiva locale e alle emittenti radiofoniche nazionali e locali, con vincolo complessivo del 65% delle spese pubblicitarie su mezzi di comunicazione di massa. La circolare richiama inoltre le sanzioni penali e amministrative per l’inosservanza, e l’obbligo di trasmettere ogni anno un prospetto analitico delle spese entro il 31 marzo.

Destinazione delle spese pubblicitarie di amministrazioni statali ed enti pubblici

Destinazione della pubblicità delle amministrazioni statali e degli enti pubblici

La circolare riepiloga gli effetti della legge 27 ottobre 1993 n. 422, di conversione del decreto-legge n. 323/93, sulla disciplina della pubblicità istituzionale delle amministrazioni statali e degli enti pubblici. L’intervento normativo incide sulla ripartizione delle risorse pubblicitarie e richiama gli adempimenti di rendicontazione annuale, oltre alle sanzioni previste in caso di inosservanza.

Quota destinata alla stampa e ai mezzi radiotelevisivi

Resta fermo l’obbligo di destinare il 50% delle somme stanziate in bilancio alla pubblicità su quotidiani e periodici, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 67/1987. La legge n. 422/1993, tramite l’art. 11-bis, riduce invece dal 25% al 15% la quota da riservare all’emittenza televisiva locale e alle emittenti radiofoniche nazionali e locali, ampliando così il perimetro soggettivo rispetto alla previgente disciplina, che riguardava la sola emittenza radiotelevisiva in ambito locale.

Vincolo complessivo di destinazione delle spese pubblicitarie

Le due previsioni si sommano e determinano un vincolo complessivo del 65% delle spese pubblicitarie da destinare a fini di pubblica utilità mediante l’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. La circolare precisa che in tali percentuali rientrano le spese pubblicitarie di qualsiasi tipo, invitando pertanto a un’applicazione rigorosa della normativa vigente.

Sanzioni per l’inosservanza

L’inosservanza degli obblighi di destinazione comporta conseguenze personali per i pubblici ufficiali e per gli amministratori degli enti pubblici. È prevista la sanzione penale della multa da lire 1 milione a lire 10 milioni. Inoltre, il Garante per la radiodiffusione e l’editoria ha l’obbligo di inoltrare denuncia all’autorità giudiziaria competente e può anche deliberare direttamente l’irrogazione di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

Adempimenti di rendicontazione annuale

La circolare impone la trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, di un prospetto analitico delle spese sostenute in ciascun esercizio finanziario alla Direzione Centrale per la Comunicazione e le Relazioni pubbliche, per la predisposizione della relazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l’editoria. Il prospetto deve consentire una puntuale ricostruzione delle spese effettuate.

Contenuto del prospetto

Per la stampa quotidiana e periodica, il prospetto deve riportare, per ciascuna testata, la concessionaria che ha curato gli inserimenti pubblicitari e la somma erogata. Per le emittenti radiofoniche e televisive, occorre indicare gli stessi elementi, specificando inoltre i relativi bacini di utenza.

Punti principali

Modifica della destinazione delle spese pubblicitarie

La legge 27 ottobre 1993 n. 422, di conversione del decreto-legge n. 323/93, ha modificato la disciplina sulla destinazione della pubblicità delle amministrazioni statali e degli enti pubblici. In particolare, l’articolo 11-bis ha ridotto dal 25% al 15% la quota dello stanziamento di bilancio da riservare all’emittenza televisiva locale e alle emittenti radiofoniche nazionali e locali.

Cumulo con la quota per la stampa quotidiana e periodica

La nuova percentuale del 15% si aggiunge all’obbligo, già previsto dall’art. 5 della legge n. 67/1987, di destinare il 50% delle somme stanziate in bilancio alla pubblicità su quotidiani e periodici. Ne deriva un vincolo complessivo pari al 65% delle spese pubblicitarie da effettuare mediante l’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa.

Sanzioni per la violazione degli obblighi

L’inosservanza degli obblighi di destinazione espone personalmente i pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici alla sanzione penale della multa da lire 1 milione a lire 10 milioni. Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria deve inoltre inoltrare denuncia all’autorità giudiziaria competente e può deliberare direttamente una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

Ambito delle spese considerate

La circolare precisa che nelle percentuali indicate rientrano le spese pubblicitarie di qualsiasi tipo, ribadendo la necessità di attenersi alla normativa vigente.

Adempimento annuale di rendicontazione

Deve essere trasmesso, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto analitico delle spese sostenute in ciascun esercizio finanziario alla Direzione Centrale per la Comunicazione e le Relazioni pubbliche, ai fini della relazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l’editoria.

Contenuto del prospetto analitico

Per la stampa quotidiana e periodica occorre indicare, accanto a ciascuna testata, la concessionaria che ha curato gli inserimenti pubblicitari e la somma erogata. Per le emittenti radiofoniche e televisive devono essere indicati analogamente la concessionaria, la somma erogata e i relativi bacini di utenza.

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