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Circolare

Circolare numero 56 del 17-2-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come si applica l'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 40/1994, che esclude alcune categorie di lavoratori dalle limitazioni sulla decorrenza delle pensioni di anzianità introdotte dalle leggi n. 438/1992 e n. 537/1993. In particolare, la deroga riguarda i lavoratori non vedenti, i dipendenti di imprese con programmi di ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione/risanamento approvati, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e quelli in mobilità. Vengono precisati gli effetti dal 1 febbraio 1994, i requisiti documentali per il riconoscimento della deroga, l'ambito dei lavoratori in mobilità e la natura provvisoria delle liquidazioni effettuate ai sensi del decreto legge, in attesa della conversione in legge.

istruzioni applicative sulla decorrenza della pensione di anzianità per alcune categorie di lavoratori, in deroga alle limitazioni introdotte dal decreto legge n. 40/1994

Decorrenza della pensione di anzianità per categorie particolari dopo il decreto legge n. 40/1994

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 18 gennaio 1994, n. 40, in materia di deroga alle limitazioni sulla decorrenza della pensione di anzianità introdotte dalle leggi n. 438/1992 e n. 537/1993. Il documento chiarisce l'ambito soggettivo della deroga, i requisiti documentali e il regime provvisorio delle liquidazioni effettuate in base alla nuova disciplina.

Quadro normativo di riferimento

Il decreto legge n. 40/1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994 ed entrato in vigore il 20 gennaio 1994, prevede all'articolo 1, comma 7, che le limitazioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità non si applicano ad alcune categorie di lavoratori. Le limitazioni richiamate sono quelle dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, e dell'articolo 11, comma 8, della legge n. 537/1993.

La circolare precisa che i criteri applicativi dell'articolo 11, comma 8, della legge n. 537/1993 saranno oggetto di separata circolare; il presente atto è invece dedicato esclusivamente alla disciplina contenuta nel decreto legge n. 40/1994.

Ambito di applicazione della deroga

La deroga alle limitazioni di decorrenza riguarda quattro ipotesi:

  • lavoratori privi della vista;
  • lavoratori dipendenti da imprese con programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o risanamento per crisi aziendale già approvati ai sensi della legge n. 223/1991;
  • lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • lavoratori che fruiscono dei trattamenti di mobilità.

La circolare chiarisce inoltre il significato dei rinvii normativi contenuti nel decreto. Il richiamo all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 438/1992 deve essere inteso, in questo contesto, come riferito esclusivamente ai lavoratori non vedenti. Il richiamo alla lettera b) dello stesso comma ricomprende anche i lavoratori collocati in mobilità lunga, in quanto la deroga del decreto legge n. 40/1994 fa riferimento in via generale ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di mobilità.

Lavoratori privi della vista

Per i lavoratori non vedenti la pensione di anzianità può essere liquidata con qualunque decorrenza. La circolare definisce i soggetti interessati come coloro che siano colpiti da cecità assoluta oppure abbiano un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

La condizione di non vedente deve essere accertata sulla base della documentazione prevista dal punto 1.1.1 della circolare n. 50 del 23 febbraio 1993. Ai fini del riconoscimento dei requisiti si applicano i criteri già forniti con le circolari n. 849 RCV e altri Servizi del 26 maggio 1987 e n. 173 del 26 giugno 1991.

La deroga opera dal 1 febbraio 1994, cioè dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del decreto. Resta fermo che, secondo quanto già precisato dalla circolare n. 239 del 22 ottobre 1993, i lavoratori non vedenti hanno diritto anche alla decorrenza del 1 gennaio 1994.

Lavoratori dipendenti da imprese con programmi approvati

Per i dipendenti di imprese per le quali siano stati approvati i programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o risanamento per crisi aziendale, la pensione di anzianità può essere liquidata con qualunque decorrenza, seguendo i criteri indicati dalle circolari n. 176 del 23 luglio 1993 e n. 239 del 22 ottobre 1993.

La circolare equipara, quanto alla decorrenza della pensione, questa categoria a quella dei lavoratori non vedenti, escludendo quindi l'applicazione delle limitazioni temporali introdotte dalle norme precedenti.

Lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria

Per i lavoratori che alla data del 20 gennaio 1994 fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, oppure ne siano ammessi successivamente, non operano le limitazioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità.

La pensione può quindi essere liquidata, ricorrendo tutte le altre condizioni di legge e in particolare la cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1994.

Lavoratori in mobilità

La disciplina è analoga a quella prevista per la cassa integrazione straordinaria: per i lavoratori che alla data del 20 gennaio 1994 fruiscono dei trattamenti di mobilità, o che vi siano ammessi successivamente, non si applicano le limitazioni sulla decorrenza della pensione di anzianità.

La pensione può essere liquidata con decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1994, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge. La circolare precisa però che per lavoratori in mobilità devono intendersi i soggetti collocati in mobilità e in possesso dei requisiti per l'indennità di mobilità.

Se tali lavoratori, al momento del collocamento in mobilità, avevano già maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di anzianità, possono conseguire la pensione dal primo giorno del mese successivo al collocamento in mobilità, comunque non prima del 1 febbraio 1994, anche se non hanno ancora materialmente percepito l'indennità di mobilità.

Prova della procedura di mobilità

Ai fini dell'applicazione della deroga, non è necessario attendere la delibera della Commissione regionale per l'impiego. È sufficiente che sia accertato che l'azienda abbia esperito la procedura di collocamento in mobilità di cui all'articolo 4 della legge n. 223/1991.

A questo scopo devono essere acquisiti:

  • copia della comunicazione di recesso, dalla quale risulti che il licenziamento è avvenuto ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 223/1991;
  • copia dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi del comma 9 dell'articolo 4 della stessa legge.

Liquidazione provvisoria e effetti della conversione in legge

Le pensioni di anzianità liquidate in base al decreto legge n. 40/1994 devono essere riconosciute in via provvisoria. Nel provvedimento di accoglimento occorre informare l'interessato che:

  • la liquidazione ha natura provvisoria;
  • il riconoscimento definitivo è subordinato alla conversione in legge del decreto;
  • in caso di mancata conversione, gli importi già erogati saranno recuperati.

La circolare chiude quindi con un avvertimento operativo rilevante per gli uffici e per i beneficiari, sottolineando la necessità di gestire tali prestazioni con riserva in attesa dell'esito dell'iter parlamentare del decreto legge.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della circolare

La circolare richiama il decreto legge 18 gennaio 1994, n. 40, entrato in vigore il 20 gennaio 1994, che all'articolo 1, comma 7, esclude alcune categorie di lavoratori dall'applicazione delle limitazioni sulla decorrenza della pensione di anzianità previste dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge n. 384/1992 convertito dalla legge n. 438/1992 e dall'articolo 11, comma 8, della legge n. 537/1993. L'INPS precisa che i criteri applicativi della legge n. 537/1993 saranno oggetto di separata circolare, mentre il presente documento disciplina la sola deroga introdotta dal decreto legge n. 40/1994.

Categorie di lavoratori escluse dalle limitazioni di decorrenza

Le limitazioni non si applicano ai lavoratori privi della vista, ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati i programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o risanamento per crisi aziendale, ai lavoratori che fruiscono della cassa integrazione guadagni straordinaria e ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di mobilità. La circolare precisa inoltre che il rinvio ai casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 438/1992 va inteso, in questo contesto, come riferito esclusivamente ai lavoratori non vedenti, mentre il richiamo ai casi di cui alla lettera b) comprende anche i lavoratori collocati in mobilità lunga, in quanto ricompresi nella fattispecie generale dei lavoratori in mobilità.

Lavoratori privi della vista

Per i lavoratori non vedenti la pensione di anzianità può essere liquidata con qualunque decorrenza, con accertamento della condizione secondo la documentazione richiamata dalla circolare n. 50 del 23 febbraio 1993. Sono considerati privi della vista i lavoratori colpiti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. La deroga opera dal 1 febbraio 1994; resta fermo che, come già precisato dalla circolare n. 239 del 22 ottobre 1993, i non vedenti hanno diritto anche alla decorrenza dal 1 gennaio 1994.

Lavoratori dipendenti da imprese con programmi approvati ai sensi della legge n. 223/1991

Per i lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o risanamento per crisi aziendale, la pensione di anzianità può essere liquidata con qualunque decorrenza, seguendo i criteri già indicati dalle circolari n. 176 del 23 luglio 1993 e n. 239 del 22 ottobre 1993. La circolare richiama, per questa categoria, il medesimo trattamento riconosciuto ai lavoratori non vedenti quanto alla non applicazione delle limitazioni temporali.

Lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria

Per chi fruisce del trattamento straordinario d'integrazione salariale alla data del 20 gennaio 1994, o ne venga ammesso successivamente, non operano le limitazioni alla decorrenza della pensione di anzianità. La liquidazione è quindi possibile, ricorrendo le altre condizioni di legge e la cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1994, primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del decreto.

Lavoratori in mobilità

Per i lavoratori che fruiscono dei trattamenti di mobilità alla data del 20 gennaio 1994, o vi siano ammessi successivamente, non si applicano le limitazioni sulla decorrenza della pensione di anzianità. La pensione può essere liquidata con decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1994, purché ricorrano le altre condizioni di legge. La circolare precisa che per lavoratori in mobilità devono intendersi i soggetti collocati in mobilità in possesso dei requisiti per l'indennità di mobilità. Se, al momento del collocamento in mobilità, essi hanno già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di anzianità, possono conseguire la pensione dal primo giorno del mese successivo al collocamento in mobilità e comunque non prima del 1 febbraio 1994, anche se non hanno ancora percepito l'indennità.

Documentazione richiesta per il collocamento in mobilità

Ai fini dell'operatività della deroga è sufficiente che sia accertato che l'azienda abbia esperito la procedura di collocamento in mobilità prevista dall'articolo 4 della legge n. 223/1991. Devono essere acquisiti copia della comunicazione di recesso da cui risulti il licenziamento ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 223/1991 e copia dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità di cui al comma 9 dell'articolo 4 della stessa legge. Non è quindi necessario attendere la delibera della Commissione regionale per l'impiego.

Liquidazione provvisoria e conversione del decreto legge

Le pensioni di anzianità attribuite ai sensi del decreto legge n. 40/1994 devono essere liquidate in via provvisoria. Nel provvedimento di accoglimento va comunicato agli interessati che la liquidazione è provvisoria, che il riconoscimento definitivo è subordinato alla conversione in legge del decreto e che, in caso di mancata conversione, gli importi già corrisposti saranno recuperati.

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