Circolare numero 58 del 18-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti dell’art. 11, comma 23, della legge n. 537/1993 sull’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali. Per gli anni fino al 1992 resta confermato il pagamento della misura fissa di lire 800 giornaliere per le giornate eccedenti le 90 del trattamento speciale; le richieste di rivalutazione devono quindi essere respinte. Dal 1993, invece, per tali giornate non spetta più l’indennità ordinaria. La circolare precisa anche le modalità di accredito figurativo ai fini pensionistici e l’applicazione dell’assegno per il nucleo familiare.
Indennità ordinaria di disoccupazione agricola e trattamenti speciali: chiarimenti interpretativi e decorrenza dal 1993
Indennità ordinaria di disoccupazione agricola e trattamenti speciali
La circolare reca chiarimenti applicativi dell’art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, norma interpretativa dell’art. 7, comma 4, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L’intervento incide sull’indennità ordinaria di disoccupazione spettante ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali e ne definisce l’ambito temporale, gli effetti sui contenziosi e le conseguenze sul piano previdenziale e assistenziale.
Ambito temporale e conferma della misura di lire 800
Per le prestazioni relative agli anni fino al 1992, resta confermato che l’indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le 90 del trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere. La circolare richiama espressamente la conferma delle istruzioni già fornite con la circolare n. 139 del 20 giugno 1988, paragrafo B).
Gestione delle domande di adeguamento e contenzioso
Le richieste volte a ottenere la rivalutazione dell’importo di lire 800 giornaliere devono essere respinte. La motivazione del diniego deve richiamare che, in base all’art. 11, comma 23, della legge n. 537/1993, l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola per le giornate eccedenti il trattamento speciale è dovuta nell’importo già corrisposto.
Gli uffici legali sono invitati a porre particolare attenzione alla norma interpretativa, poiché essa conferma la fondatezza degli indirizzi difensivi dell’Istituto nei giudizi promossi per ottenere la rivalutazione della prestazione. Nelle difese dovrà essere evidenziata l’avvenuta emanazione della norma interpretativa.
Decorrenza per le prestazioni di competenza del 1993
Per le prestazioni di competenza dell’anno 1993 cambia il regime applicabile: ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non spetta più l’indennità ordinaria per le giornate eccedenti le novanta giornate di trattamento speciale. In tali casi, pertanto, viene corrisposto soltanto il trattamento speciale.
Accredito figurativo ai fini pensionistici
A decorrere dalle prestazioni di competenza del 1993, la circolare precisa che le giornate accreditabili ai fini pensionistici devono essere determinate secondo la disciplina vigente, anche quando si tratti di giornate non lavorate né indennizzate. Il calcolo delle giornate da accreditare figurativamente avviene detraendo dal parametro 270:
- le giornate di lavoro dipendente e di lavoro in proprio;
- le giornate di integrazione salariale agricola e non agricola;
- le giornate indennizzate per malattia, maternità e infortunio.
Assegno per il nucleo familiare
Quanto all’assegno per il nucleo familiare, la disciplina vigente continua ad applicarsi con riferimento all’attività di lavoro. La circolare precisa però che, per i lavoratori iscritti negli elenchi nominativi con meno di 101 giornate che acquisiscono il diritto al trattamento speciale al 66% tramite cumulo con giornate di lavoro dipendente non agricolo, le giornate di assegno spettanti in connessione al trattamento speciale sono pari a quelle del trattamento stesso. Ciò deriva dal fatto che per le giornate eccedenti non è più dovuta l’indennità ordinaria di disoccupazione.
Punti principali
Norma interpretativa e periodo interessato
L’art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, interpreta l’art. 7, comma 4, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. La disciplina conferma che l’indennità ordinaria di disoccupazione spettante ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali, per le giornate eccedenti le 90 del trattamento speciale, è dovuta nella misura fissa di lire 800 al giorno. Gli effetti della disposizione riguardano le prestazioni relative agli anni fino al 1992.
Gestione delle domande di adeguamento e difesa giudiziale
Le richieste dirette ad ottenere l’adeguamento della prestazione già liquidata nella misura di lire 800 giornaliere devono continuare a essere respinte. Nella motivazione del rigetto va richiamato che, ai sensi dell’art. 11, comma 23, della legge n. 537/1993, l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nell’importo già corrisposto di lire 800 giornaliere. Gli uffici legali devono valorizzare la norma interpretativa nelle difese, evidenziando che essa conferma gli indirizzi difensivi dell’Istituto contro le domande di rivalutazione dell’importo.
Decorrenza dal 1993: esclusione dell’indennità ordinaria
Per le prestazioni di competenza dell’anno 1993, la stessa disposizione stabilisce che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non spetta più l’indennità ordinaria per le giornate eccedenti le 90 di trattamento speciale. In pratica, per tali giornate viene corrisposto solo il trattamento speciale.
Accredito pensionistico delle giornate
Sempre a decorrere dalle prestazioni di competenza del 1993, le giornate accreditabili ai fini pensionistici per i predetti lavoratori devono essere calcolate secondo la disciplina vigente, anche se si tratta di giornate non lavorate né indennizzate. In sostanza, il numero di giornate da accreditare figurativamente si ottiene detraendo dal parametro 270 le giornate di lavoro dipendente e in proprio, le giornate di integrazione salariale agricola e non agricola e le giornate indennizzate per malattia, maternità e infortunio.
Assegno per il nucleo familiare
Per l’assegno per il nucleo familiare continua ad applicarsi la disciplina vigente in relazione all’attività di lavoro. Tuttavia, per i lavoratori iscritti negli elenchi nominativi con meno di 101 giornate che maturano il diritto al trattamento speciale al 66% attraverso il cumulo con giornate di lavoro dipendente non agricolo, le giornate di assegno spettanti in connessione al trattamento speciale saranno pari a quelle del trattamento stesso, poiché per le giornate eccedenti non spetta più l’indennità ordinaria di disoccupazione.
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