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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23880/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’apertura della liquidazione giudiziale di una società, poi gravata in sede di reclamo ex art. 51 CCII. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato aperta la procedura; la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo del debitore ritenendo non attendibili i bilanci prodotti per dimostrare la qualità di impresa minore e quindi l’insussistenza dei presupposti soggettivi della liquidazione giudiziale, oltre a reputare non fondata la contestazione sull’assenza dello stato di insolvenza. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato l’omessa iscrizione di un debito di rilevante importo, già accertato con giudicato, e aveva ritenuto inattendibili anche altre poste di bilancio. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2, comma 1, lett. d), 41, 42 e 121 CCII e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a omesso esame e valutazione dei documenti prodotti, sostenendo di aver dimostrato documentalmente la propria qualità di impresa minore e l’assenza dei presupposti della liquidazione giudiziale. La resistente ha replicato con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha affermato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizi di motivazione, investiva in realtà una questione di fatto, cioè la valutazione di attendibilità dei bilanci e della documentazione contabile prodotta per dimostrare la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha ribadito che i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono un mezzo privilegiato di prova dei requisiti di non fallibilità, ma soltanto come presunzione semplice, soggetta al prudente apprezzamento del giudice di merito ex art. 116 c.p.c.; se il giudice li ritiene motivatamente inattendibili, resta a carico dell’imprenditore l’onere di fornire prova contraria. Poiché la Corte territoriale aveva svolto una motivazione logica e coerente sull’inattendibilità dei bilanci, il controllo di legittimità non poteva essere sollecitato per rimettere in discussione tale apprezzamento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 CCII

    proposto ai sensi dell’art. 51 C.C.I.I.

    individua il rimedio del reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 2, comma 1, lett. d), CCII

    requisiti dimensionali richiesti dall’art. 2, lett. d), ccii

    definisce i requisiti dimensionali per l’assoggettamento o meno dell’impresa alla liquidazione giudiziale; la loro prova è oggetto di valutazione di fatto.

  • art. 41 CCII

    artt. 2, comma 1, lett. d), 41-42, 121 del C.C.I.I.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne trae un diverso principio autonomo, limitandosi a ricondurre la censura a un riesame di fatto.

  • art. 42 CCII

    artt. 2, comma 1, lett. d), 41-42, 121 del C.C.I.I.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di una specifica ratio decisoria autonoma.

  • art. 121 CCII

    artt. 2, comma 1, lett. d), 41-42, 121 del C.C.I.I.

    richiamato in relazione alla prova e alla valutazione dei presupposti della liquidazione giudiziale; la Corte ribadisce che la documentazione contabile resta soggetta al prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazione della regola di disponibilità della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice di merito può valutare liberamente l’attendibilità dei bilanci e della documentazione contabile; se motivatamente inattendibili, tali documenti non vincolano il giudice.

  • art. 1, comma 2, l.f.

    orientamento maggioritario espresso in più occasioni con riferimento all’art. 1, co. 2, l.f.

    il precedente fallimentare è richiamato come criterio analogico per la prova dei requisiti di non assoggettabilità, esteso ai requisiti dell’impresa minore nel CCII.

  • art. 380 bis c.p.c.

    proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

    consente la definizione accelerata quando emergano profili di inammissibilità; la Corte fa proprie le ragioni della proposta.

  • art. 375 c.p.c.

    disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    condanna ... ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna della parte ricorrente a una somma equitativa per responsabilità aggravata, in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    condanna ... ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna a favore della cassa delle ammende, in presenza di ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali ... di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della prova dei requisiti dimensionali che escludono l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono un mezzo privilegiato di prova, ma solo come presunzione semplice della veridicità dei dati esposti.
  • La veridicità e l’attendibilità dei documenti contabili prodotti dal debitore sono valutate dal giudice di merito con prudente apprezzamento; tale valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente.
  • Se il giudice ritiene motivatamente inattendibili i bilanci o altra documentazione contabile, l’imprenditore resta onerato di fornire prova contraria dei requisiti di non assoggettabilità alla procedura concorsuale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di riesame del merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice territoriale.
  • La mancata iscrizione di un debito già accertato con giudicato, e comunque esistente al tempo rilevante, può incidere sulla credibilità complessiva del bilancio ai fini della verifica dei presupposti della liquidazione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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