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Circolare

Circolare numero 120 del 26-5-1999

L’articolo 45 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 ha previsto al comma 17 lettera a) la proroga del termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione agricola relative all’anno 1998 ed al comma 21 l’interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge n. 457/1972 in materia di anno di riferimento dei salari medi convenzionali in agricoltura.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare interviene su due profili: da un lato proroga al 31 maggio 1999 il termine per presentare le domande di disoccupazione agricola relative al 1998, con effetto anche sulla decorrenza degli interessi legali in caso di tardivo adempimento; dall’altro chiarisce, tramite interpretazione autentica della legge n. 457/1972, che il termine del 30 ottobre per la rilevazione della media retributiva vale sia per gli operai agricoli a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato. Le Sedi devono quindi adeguare la gestione delle pratiche e contrastare ricorsi e azioni giudiziarie finalizzati a ricalcolare prestazioni già liquidate.

Proroga termini domande disoccupazione agricola 1998 e interpretazione autentica salari medi convenzionali

Proroga dei termini per la disoccupazione agricola 1998

La circolare dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 45, comma 17, lettera a), della legge n. 144 del 17 maggio 1999, con riferimento alle prestazioni di disoccupazione agricola dovute per l’anno 1998. Viene stabilito il differimento al 31 maggio 1999 del termine di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione agricola, con conseguenze anche sulla decorrenza del termine rilevante ai fini degli interessi legali.

La precisazione riguarda espressamente le prestazioni del settore agricolo relative al 1998, e si riferisce sia alle domande presentate per la disoccupazione agricola con requisiti normali sia a quelle con requisiti ridotti, per quanto attiene al regime della proroga disciplinato dalla norma richiamata.

Domande di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti

La circolare corregge quanto indicato nel messaggio n. 25811 del 1° aprile 1999: il termine per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti relative all’anno 1998 resta fermo al 31 marzo 1999. Non opera, quindi, alcuna estensione di tale termine in conseguenza della disciplina dettata per il settore agricolo.

Decorrenza degli interessi legali e termine ex legge n. 533/1973

Per le prestazioni di disoccupazione agricola relative all’anno 1998, la norma dispone che il termine di cui all’articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, dal quale decorrono gli interessi legali in caso di tardivo adempimento, inizi a decorrere dal 31 maggio 1999. La circolare precisa che ciò avviene a prescindere dalla concreta data di presentazione della domanda tempestiva di prestazione.

È inoltre indicato che la procedura automatizzata dovrà essere adeguata in coerenza con questa nuova decorrenza.

Interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge n. 457/1972

Un secondo intervento della legge n. 144/1999 riguarda l’interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, in materia di anno di riferimento dei salari medi convenzionali in agricoltura. L’articolo 45, comma 21, chiarisce che il termine del 30 ottobre previsto dal terzo comma per la rilevazione della media delle retribuzioni stabilite nei contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato è lo stesso termine previsto dal secondo comma dell’articolo 3 per gli operai a tempo indeterminato.

La circolare sottolinea che, in base a tale chiarimento, i criteri sempre adottati dall’Istituto per l’applicazione dei decreti ministeriali sui salari medi convenzionali provinciali, relativi sia ai lavoratori agricoli a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato, risultano pienamente conformi al dettato della legge n. 457/1972, come interpretata autenticamente.

Ricorsi e contenzioso

In conseguenza dell’interpretazione normativa fornita, le Sedi sono invitate a sottoporre alla decisione dei Comitati Provinciali i ricorsi già pervenuti che mirino a ottenere una rideterminazione delle prestazioni agricole già liquidate. Contestualmente, devono resistere alle azioni giudiziarie promosse contro l’Istituto con il medesimo obiettivo.

La circolare, quindi, non introduce nuovi criteri di calcolo, ma conferma la correttezza dell’assetto applicativo seguito dall’Istituto e orienta la gestione del contenzioso in senso difensivo.

Punti principali

Proroga del termine per le domande di disoccupazione agricola 1998

Per le prestazioni dovute per l’anno 1998 nel settore agricolo, la legge n. 144 del 17 maggio 1999 ha differito al 31 maggio 1999 il termine di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione agricola. La circolare precisa che tale proroga riguarda sia le prestazioni con requisiti normali sia quelle con requisiti ridotti, e che da questa data decorre il termine previsto dall’articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Chiarimento sulle domande di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti

Viene rettificato quanto comunicato con il messaggio n. 25811 del 1° aprile 1999: il termine di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti relative all’anno 1998 resta fissato al 31 marzo 1999.

Decorrenza degli interessi legali e adeguamento procedurale

Per le prestazioni di disoccupazione agricola relative al 1998, il termine di cui all’articolo 7 della legge n. 533/1973, dalla cui scadenza maturano gli interessi legali in caso di tardivo adempimento, decorre dal 31 maggio 1999, indipendentemente dalla data effettiva di presentazione della domanda tempestiva. La procedura automatizzata dovrà essere adeguata di conseguenza.

Interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge n. 457/1972

L’articolo 45, comma 21, della legge n. 144 del 17 maggio 1999 interpreta autenticamente il terzo comma dell’articolo 3 della legge n. 457/1972, stabilendo che il termine del 30 ottobre per la rilevazione della media delle retribuzioni nei contratti collettivi provinciali di lavoro, ai fini della determinazione della retribuzione media per le prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato, coincide con quello previsto dal secondo comma dello stesso articolo per gli operai a tempo indeterminato.

Conferma della legittimità dei criteri Istituto e gestione del contenzioso

Alla luce del chiarimento normativo, i criteri adottati dall’Istituto per l’applicazione dei decreti ministeriali relativi ai salari medi convenzionali provinciali per lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato risultano conformi alla legge n. 457/1972. Le Sedi sono invitate a sottoporre ai Comitati Provinciali i ricorsi già pervenuti e a resistere alle azioni giudiziarie dirette a ottenere la rideterminazione di prestazioni agricole già liquidate.

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