Circolare numero 121 del 26-5-1999
Con la rata di giugno 1999 viene corrisposta la terza annualità degli arretrati delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte Costituzionale. Unitamente al pagamento della terza annualità viene corrisposta la somma pari al cinque per cento dell’importo degli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 prevista dal comma 1, dell’articolo 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Viene inoltre resa disponibile la funzione della procedura RIBOT che consente la definizione degli arretrati anche nel caso in cui la Sede abbia acquisito una variazione in diminuzione degli arretrati. Viene infine resa disponibile una nuova procedura che consente l’emissione della comunicazione da rilasciare agli eredi per la denuncia di successione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il calcolo e il pagamento della terza annualità degli arretrati delle pensioni interessate dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, includendo la maggiorazione del 5% prevista dall’art. 36, comma 1, della legge n. 448/1998 e gli interessi maturati fino al pagamento di giugno 1999. Indica inoltre le trattenute IRPEF e sindacali da applicare, le modalità di accredito in rata pensione, gli aggiornamenti della procedura RIBOT per la consultazione dei dati e la gestione di recuperi sopravvenuti, nonché le istruzioni operative per il rilascio agli eredi della dichiarazione utile alla successione e per il trattamento fiscale delle somme loro spettanti.
Pagamento della terza annualità degli arretrati RIBOT, maggiorazione del 5% ex legge n. 448/1998, gestione dei recuperi e comunicazioni agli eredi
Pagamento della terza annualità degli arretrati RIBOT, maggiorazione del 5% e gestione degli eredi
La circolare disciplina l’aggiornamento della procedura RIBOT per la determinazione e il pagamento della terza annualità degli arretrati pensionistici derivanti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, nonché della maggiorazione del 5% degli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 prevista dall’art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono inoltre fornite istruzioni operative per la gestione di recuperi sopravvenuti, per la consultazione dei dati nella procedura e per la predisposizione della dichiarazione da rilasciare agli eredi ai fini della successione.
Determinazione della terza annualità e della maggiorazione del 5%
La procedura RIBOT provvede a calcolare, per tutte le pensioni con arretrati memorizzati relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1996, gli importi dovuti in applicazione delle sentenze citate.
In particolare, per ciascun piano memorizzato la procedura:
- determina la somma pari al 5% dell’importo degli arretrati maturati al 31 dicembre 1995, già richiamata dalla circolare n. 62 del 17 marzo 1999;
- determina la terza annualità degli arretrati, costituita da un sesto degli arretrati lordi calcolati dalle procedure di ricostituzione, al netto dei recuperi segnalati dalla Sede sia in sede di ricostituzione sia con RIBOT, prima o dopo il pagamento della prima annualità;
- se le annualità precedenti non risultano pagate, determina quelle spettanti fino a un massimo di tre;
- calcola gli interessi sugli arretrati residui per il periodo intercorrente tra la data di pagamento della seconda annualità e quella di pagamento della terza, applicando il tasso annuo di variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
La circolare precisa anche i casi particolari di calcolo degli interessi:
- se la seconda annualità è stata pagata con la rata di ottobre 1998, gli interessi sono determinati dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1998 al tasso dell’1,7% e dal 1° gennaio 1999 al 31 maggio 1999 al tasso dell’1,8%;
- se la seconda annualità è stata pagata dopo il 1° ottobre 1998, gli interessi sono calcolati dalla data del pagamento della seconda annualità fino al 31 maggio 1999;
- se non è stato effettuato alcun pagamento, gli interessi sono determinati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996 al tasso del 5,4%, dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 al tasso del 3,9%, dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 al tasso dell’1,7% e dal 1° gennaio 1999 al 31 maggio 1999 al tasso dell’1,8%.
Trattenute fiscali e sindacali
Dall’importo complessivo la procedura detrae:
- le ritenute IRPEF sugli arretrati di pensione, sulla somma del 5% e sugli interessi maturati fino al 31 dicembre 1998, calcolate con le modalità previste per gli emolumenti soggetti a tassazione separata, cioè con aliquota media;
- le ritenute IRPEF sugli interessi maturati dal 1° gennaio 1999 in poi, calcolate come emolumenti correnti con aliquota massima relativa all’anno in corso;
- il contributo associativo sindacale, secondo le modalità e le condizioni ordinarie delle ricostituzioni.
Nell’imponibile per il calcolo delle ritenute IRPEF sono considerati anche gli importi dei recuperi deducibili segnalati dalle Sedi.
Pagamento in rata di giugno 1999
L’importo determinato da RIBOT viene sommato alla rata di pensione in pagamento a giugno 1999. La stessa regola vale anche per le pensioni con pagamento semestrale o annuale per le quali non sia prevista la mensilità corrente: l’importo è comunque posto in pagamento a giugno 1999.
Consultazione dei dati nella procedura RIBOT
L’opzione di consultazione della procedura è stata aggiornata per consentire la visualizzazione di ulteriori dati:
- sul pannello BOT010 viene resa visibile anche la somma pari al 5% degli arretrati maturati al 31 dicembre 1995;
- sul pannello BOT003 viene visualizzato l’importo del pagamento disposto per la terza rata, comprensivo sia delle annualità in pagamento sia della maggiorazione del 5%;
- tale importo è ricompreso anche nel campo "TOTALE RETTIFICHE".
Comunicazione ai pensionati
È prevista la spedizione, tramite sistema POSTEL, di una comunicazione individuale a tutti i pensionati interessati, redatta secondo il facsimile allegato 1. La comunicazione riporta i dati relativi al calcolo delle annualità corrisposte, della maggiorazione del 5% e degli interessi.
Gestione dei conguagli con rettifiche in diminuzione
La circolare richiama le precedenti istruzioni sul trattamento dei recuperi acquisiti dopo il pagamento di annualità di arretrati e aggiorna la procedura per la gestione delle posizioni interessate.
Le posizioni già sospese per effetto di recuperi devono essere ripristinate. A tal fine le Sedi devono:
- selezionare, tramite l’opzione 3 – LISTA POSIZIONI, le pratiche "CONFERMATE" e "SOSPESE" di tutte le categorie e di ogni tipo di sentenza;
- acquisire per le pratiche da ripristinare il valore "A" = ANNULLA SOSPENSIONE;
- successivamente, dal pannello BOT002, utilizzare l’opzione 2 – DIMINUZIONE E/O CONFERMA per inserire nel pannello BOT0B4 l’importo da recuperare nel campo "DIMINUZIONE" e l’eventuale importo non deducibile nel campo "DI CUI NON DEDUCIBILE".
La procedura determina il residuo credito del pensionato detraendo dagli arretrati disponibili, oltre all’importo acquisito dalla Sede, anche gli interessi da recuperare. È consentito acquisire l’intero residuo credito solo nel caso in cui non siano state pagate annualità.
Se non vi sono arretrati residui da corrispondere ma permane un imponibile residuo assoggettabile a IRPEF, la procedura memorizza l’importo in GP3CM02 per il successivo conguaglio fiscale da parte delle procedure di rinnovo. Dopo la rettifica, le posizioni con residuo credito devono essere validate come di consueto.
Posizioni azzerate
Per le posizioni precedentemente azzerate, la Sede deve utilizzare dal pannello BOT002 l’opzione 3 – VARIAZIONE IN AUMENTO e, sul pannello BOT004, il tasto F8 = RIPRISTINO. La procedura riporta così la pratica alla situazione originaria, consentendo poi l’eventuale acquisizione di recuperi secondo le modalità indicate per le posizioni sospese.
Pagamento agli eredi e procedura per la dichiarazione di successione
La circolare richiama la procedura già rilasciata con la circolare n. 222 del 22 ottobre 1998 per l’acquisizione dei dati degli eredi, nonché le istruzioni della circolare n. 62 del 17 marzo 1999, diramata con messaggio n. 24111 del 18 marzo 1999, in attuazione dell’art. 36 della legge n. 448/1998.
Viene ora resa disponibile una procedura PC che consente di predisporre la dichiarazione da consegnare agli eredi, necessaria per la presentazione della denuncia di successione.
Soggetti destinatari della dichiarazione agli eredi
La dichiarazione deve essere rilasciata:
- agli eredi dei pensionati deceduti prima del 30 marzo 1996 rientranti tra gli aventi diritto ai sensi dell’art. 36, comma 2, della legge n. 448/1998;
- agli eredi dei pensionati deceduti dopo tale data, il cui diritto era già stato riconosciuto dall’art. 1, comma 182, della legge n. 662/1996.
La dichiarazione contiene distintamente:
- l’importo degli arretrati ancora dovuti al dante causa;
- la somma pari al 5% dell’importo maturato al 31 dicembre 1995;
- l’importo degli interessi dovuti fino alla data del decesso.
Modalità operative della procedura PC
La procedura è utilizzabile in ambiente Windows 95/NT e richiede Microsoft Access 97 in modalità Office Automation. L’accesso avviene da un PC locale collegato a un database di lavoro sul server di rete, tramite un’icona RIBOT installata sul desktop.
Poiché al momento non opera in collegamento con gli archivi centrali, le Sedi devono acquisire manualmente i dati del pensionato e degli arretrati. In particolare:
- nella schermata iniziale devono essere inseriti il codice della Sede, la matricola da cui la procedura rileva automaticamente la descrizione della Sede e il flag che indica se l’acquisizione è operata da un’Agenzia;
- i dati della Sede sono utilizzati per la stampa della comunicazione agli eredi;
- con il comando AVVIO si accede al pannello di acquisizione dei dati del pensionato, degli importi e dell’erede.
Tra i dati da inserire figurano:
- per il pensionato deceduto: cognome e nome, data di nascita, data di morte, codice fiscale e chiave della pensione;
- per il calcolo degli interessi: data dell’ultimo pagamento effettuato prima del decesso, importo iniziale degli arretrati al 31 dicembre 1995, codice della sentenza, importo totale già pagato prima del decesso e flag per indicare se il 5% sia già stato corrisposto;
- per l’intestazione della lettera: cognome, nome e indirizzo di uno degli eredi.
L’importo iniziale degli arretrati deve essere rilevato dalla procedura RIBOT se la pensione è stata ricostituita, anche se eliminata con PGM 480; negli altri casi di pensione eliminata e non presente negli archivi delle pensioni vigenti, la determinazione resta a cura della Sede.
Con il comando CALCOLA la procedura determina:
- il periodo di spettanza degli interessi e il relativo numero di giorni tra ultimo pagamento e data di morte;
- l’importo del capitale residuo;
- l’importo degli interessi;
- l’importo totale da dichiarare dagli eredi.
La stampa avviene tramite l’icona della stampante, che produce la comunicazione Mod. RIB01 da inviare agli eredi.
Contenuto della comunicazione per la denuncia di successione
La comunicazione da rilasciare agli eredi deve contenere gli importi da corrispondere in annualità relativi agli arretrati al 31 dicembre 1995, o alla data di morte se anteriore, spettanti e non riscossi dal pensionato deceduto. Devono essere inserite anche le eventuali annualità già disposte in vita ma non riscosse per qualsiasi motivo.
Non devono invece essere indicate le somme relative ad arretrati successivi al 31 dicembre 1995, che sono corrisposte agli eredi in contanti dalla Sede con la procedura RATE MATURATE E NON RISCOSSE.
Regime fiscale delle somme corrisposte agli eredi
Le annualità spettanti e non riscosse dal pensionato sono ripartite dalle procedure centrali nelle annualità residue e assoggettate a IRPEF secondo le regole della circolare n. 8 del 1999. In particolare:
- sono tassate in capo agli eredi le annualità mai poste in pagamento o poste in pagamento dopo il decesso e riaccreditate;
- restano tassate in capo al pensionato deceduto le annualità il cui pagamento era stato disposto prima del decesso ma che, per qualsiasi motivo, non siano state riscosse.
Pratiche già acquisite per il pagamento agli eredi
Per le posizioni già acquisite con RIBOT, le Sedi devono comunque acquisire le informazioni sulla presentazione della domanda di successione secondo le modalità previste dalla circolare n. 62 del 1999. Le attività richieste sono:
- listare le posizioni interessate;
- predisporre con la procedura PC la comunicazione di quanto spettante;
- inviare la comunicazione a uno degli eredi;
- acquisire in RIBOT, dopo la risposta degli interessati, l’informazione sull’avvenuta presentazione della denuncia di successione.
Allegati esemplificativi
La circolare riporta, tra gli allegati, un facsimile di comunicazione ai pensionati con il dettaglio del calcolo delle annualità, della maggiorazione del 5% e degli interessi, nonché un modello di comunicazione per gli eredi che illustra la struttura degli importi da indicare ai fini della successione.
Punti principali
Calcolo della terza annualità e della maggiorazione del 5%
La procedura RIBOT determina, per le pensioni con arretrati anteriori al 1° gennaio 1996, la terza annualità degli arretrati, pari a un sesto degli arretrati lordi al netto dei recuperi segnalati, nonché la somma corrispondente al 5% degli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 prevista dall’art. 36, comma 1, della legge n. 448/1998. Se non risultano pagate le annualità precedenti, la procedura determina quelle spettanti fino a un massimo di tre.
Calcolo degli interessi e delle trattenute
Gli interessi vengono calcolati sul residuo degli arretrati per il periodo intercorrente tra la seconda e la terza annualità, secondo i tassi ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo. Sono indicate regole specifiche per i casi in cui la seconda annualità sia stata pagata con la rata di ottobre 1998, successivamente al 1° ottobre 1998 oppure mai pagata. Dall’importo complessivo la procedura detrae le ritenute IRPEF, con tassazione separata per arretrati e 5% e con aliquota corrente per gli interessi dal 1° gennaio 1999, oltre al contributo sindacale eventualmente dovuto.
Pagamento in giugno 1999
L’importo così determinato viene sommato alla rata di pensione in pagamento a giugno 1999. Per le pensioni con pagamento semestrale o annuale, per le quali non è prevista la mensilità corrente, l’importo è comunque posto in pagamento a giugno 1999.
Aggiornamenti della consultazione RIBOT
La funzione di consultazione è stata aggiornata per mostrare sul pannello BOT010 anche la maggiorazione del 5% e, sul pannello BOT003, l’importo della terza rata comprensivo delle annualità e della maggiorazione, oltre che il valore riportato nel campo "TOTALE RETTIFICHE".
Comunicazione ai pensionati
È prevista la spedizione, tramite POSTEL, di una comunicazione individuale redatta secondo il facsimile allegato 1, contenente i dati del calcolo delle annualità, della maggiorazione del 5% e degli interessi.
Gestione dei recuperi e delle posizioni sospese
La circolare aggiorna la procedura per gestire le posizioni sulle quali, dopo il pagamento di annualità, siano stati acquisiti recuperi o rettifiche in diminuzione. Le posizioni sospese devono essere ripristinate con l’opzione di annullamento della sospensione; poi la Sede acquisisce l’importo da recuperare e l’eventuale parte non deducibile. Se non vi sono arretrati residui ma esiste imponibile residuo assoggettabile a IRPEF, l’importo viene memorizzato in GP3CM02 per il successivo conguaglio fiscale.
Gestione delle posizioni azzerate
Per le pratiche in precedenza azzerate, la Sede deve utilizzare l’opzione di variazione in aumento e il ripristino, così da riportare la posizione alla situazione originaria e poter poi acquisire eventuali recuperi secondo le modalità ordinarie.
Pagamento agli eredi e procedura PC
Viene resa disponibile una procedura PC, in ambiente Windows 95/NT e con Microsoft Access 97, per predisporre la dichiarazione da consegnare agli eredi ai fini della denuncia di successione. La procedura non è ancora collegata agli archivi centrali e richiede l’inserimento manuale dei dati del pensionato, degli importi e di un erede per l’intestazione della lettera.
Contenuto della dichiarazione per gli eredi
La dichiarazione deve essere rilasciata sia agli eredi dei pensionati deceduti prima del 30 marzo 1996 rientranti nell’art. 36, comma 2, della legge n. 448/1998, sia agli eredi dei pensionati deceduti successivamente ma già tutelati dall’art. 1, comma 182, della legge n. 662/1996. Deve riportare separatamente l’importo degli arretrati ancora dovuti, la maggiorazione del 5% e gli interessi maturati fino alla data del decesso. Non devono invece esservi inseriti gli arretrati successivi al 31 dicembre 1995, da pagare agli eredi con la procedura RATE MATURATE E NON RISCOSSE.
Regole IRPEF per le somme agli eredi
Le annualità spettanti e non riscosse dal pensionato sono corrisposte dalle procedure centrali e ripartite nelle annualità residue. La tassazione segue le indicazioni della circolare n. 8/1999: sono tassate in capo agli eredi le annualità mai poste in pagamento o poste in pagamento dopo il decesso e riaccreditate; restano tassate in capo al pensionato deceduto le annualità il cui pagamento era stato disposto prima del decesso ma non riscosse.
Aggiornamento delle pratiche già acquisite
Per le posizioni già acquisite con RIBOT, le Sedi devono comunque rilevare la presentazione della domanda di successione, predisporre la comunicazione con la procedura PC, inviarla a uno degli eredi e poi registrare in RIBOT l’avvenuta presentazione della denuncia di successione.
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