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Circolare

Circolare numero 119 del 26-5-1999

Efficacia retroattiva delle deroghe introdotte dal decreto legge 26 novembre 1994, n.654, e dall’articolo 13 legge 23 dicembre 1994, n. 724. Retrodatazione delle pensioni di anzianità già attribuite, ove ricorrano le relative condizioni di legge

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti delle deroghe alla sospensione dei pensionamenti anticipati introdotte prima dal D.L. n. 654/1994 e poi dalla L. n. 724/1994, alla luce degli orientamenti della Corte di Cassazione. Viene precisato che, per alcune categorie di lavoratori, la decorrenza delle pensioni di anzianità può essere retrodatata rispetto alle date inizialmente indicate dalle istruzioni amministrative, nei limiti e alle condizioni richiamate. La circolare riepiloga inoltre la disciplina generale delle pensioni di anzianità vigente nel 1994, distinguendo tra lavoratori con requisiti maturati al 31 dicembre 1992, al 31 dicembre 1993 e nel 1994, nonché i casi in cui le limitazioni sulla decorrenza non si applicavano.

Effetti delle deroghe sui pensionamenti di anzianità introdotte dal D.L. n. 654/1994 e dalla L. n. 724/1994, con riepilogo della disciplina applicabile nel 1994

Effetti delle deroghe sul blocco delle pensioni di anzianità nel 1994

La circolare esamina gli effetti delle deroghe introdotte dal decreto legge n. 654 del 26 novembre 1994 e dalla legge n. 724 del 23 dicembre 1994 in materia di sospensione dei pensionamenti anticipati, alla luce dei successivi orientamenti della Corte di Cassazione. Il documento chiarisce anche la disciplina generale delle pensioni di anzianità vigente nel 1994, utile per determinare correttamente la decorrenza delle prestazioni nei casi ammessi in deroga.

Deroghe previste dal D.L. n. 654/1994

Il decreto legge n. 654/1994, entrato in vigore il 28 novembre 1994, ha riproposto la sospensione delle disposizioni sui trattamenti pensionistici anticipati, già introdotta dal D.L. n. 553/1994 con decorrenza 28 settembre 1994, aggiungendo ulteriori ipotesi derogatorie.

Le deroghe riguardano:

  • i lavoratori privi della vista;
  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità prima del 28 settembre 1994, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 e risultino in possesso, a tale data, dei requisiti assicurativi e contributivi;
  • i lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 28 settembre 1994, cioè entro il 24 settembre 1994;
  • i lavoratori che alla data del 28 settembre 1994 erano in periodo di preavviso collegato alla risoluzione del rapporto;
  • i lavoratori in mobilità alla data del 28 settembre 1994, ovvero collocati in mobilità in base a procedure avviate prima di tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991;
  • i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese coinvolti in processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative;
  • gli iscritti ai Fondi che possano far valere l’anzianità contributiva massima prevista dall’ordinamento di appartenenza.

La circolare n. 318/1994 aveva ritenuto che le pensioni riconosciute per effetto di tali deroghe non potessero decorrere prima del 1° dicembre 1994, in ragione dell’entrata in vigore del decreto il 28 novembre 1994.

Intervento della Corte di Cassazione e retrodatazione della decorrenza

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenze n. 6883/1998 e n. 441/1999, ha stabilito che, pur in assenza di una previsione espressa di retroattività, le deroghe contenute nell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 654/1994 devono avere lo stesso ambito temporale della norma derogata. Ne consegue che per le categorie interessate non trova applicazione il blocco previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 553/1994.

Sulla base di tale principio, le pensioni di anzianità attribuite con decorrenza dal 1° dicembre 1994 devono essere retrodatate:

  • al 1° ottobre 1994, oppure
  • al 1° novembre 1994,

sempre che risultino rispettate le condizioni di legge e che la domanda sia stata presentata entro il 30 settembre 1994 o entro il 31 ottobre 1994, con estinzione del rapporto di lavoro entro i periodi richiamati.

Effetti della legge n. 724/1994

L’articolo 13 della legge n. 724/1994 ha disposto, dal 1° gennaio 1995, una nuova sospensione dei pensionamenti anticipati, abrogando le disposizioni del D.L. n. 654/1994, ma salvando espressamente la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e degli effetti prodotti in base ai decreti n. 654/1994 e n. 553/1994.

La legge ha introdotto una nuova deroga per i lavoratori dipendenti del settore privato cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 1994, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione alla data della cessazione e che non svolgessero attività lavorativa. Per questa categoria, la circolare ha precisato che la decorrenza della pensione non poteva essere anteriore al 1° gennaio 1995.

Retrodatazione per le pensioni attribuite dal 1° gennaio 1995

In applicazione dei principi affermati dalla Cassazione, anche le pensioni riconosciute con decorrenza dal 1° gennaio 1995 per i lavoratori privati cessati entro il 30 settembre 1994 devono essere retrodatate, se ne ricorrono i presupposti, al:

  • 1° ottobre 1994;
  • 1° novembre 1994;
  • 1° dicembre 1994.

La retrodatazione è ammessa soltanto se:

  • la domanda sia stata presentata entro il 30 settembre, 31 ottobre o 30 novembre 1994;
  • il rapporto di lavoro risulti estinto entro il 30 settembre 1994.

Le pensioni liquidate in modo difforme dai criteri indicati devono essere riesaminate su istanza di parte, nei limiti della prescrizione decennale. La circolare richiama, a sostegno, il principio secondo cui la prestazione richiesta con domanda deve essere corrisposta integralmente, sicché un’erogazione con decorrenza successiva a quella spettante integra un adempimento solo parziale, soggetto alla prescrizione ordinaria e non a decadenza.

Disciplina generale delle pensioni di anzianità nel 1994

Per i lavoratori ammessi al pensionamento in deroga al blocco, la decorrenza resta disciplinata dalle disposizioni generali vigenti nel 1994, come riepilogate dalla circolare n. 65 del 6 marzo 1995, capitolo II.

Lavoratori in possesso dei requisiti al 31 dicembre 1992

I lavoratori che al 31 dicembre 1992 erano già in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dal rispettivo ordinamento potevano ottenere la pensione di anzianità con qualunque decorrenza dal 1° gennaio 1994 in poi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-quinquies, della legge n. 438/1992.

Lavoratori in possesso dei requisiti al 31 dicembre 1993

Per i lavoratori che avevano maturato i requisiti nel corso del 1993 si applicava l’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 537/1993. Essi potevano accedere alla prestazione:

  • dal 1° maggio 1994 in poi, se avevano compiuto 57 anni di età, se uomini, o 52 anni, se donne, entro il 30 aprile 1994;
  • dal 1° luglio 1994 in poi, se avevano compiuto la stessa età nel periodo tra il 1° maggio e il 30 giugno 1994;
  • dal 1° novembre 1994 in poi, se non avevano compiuto i 57 o 52 anni entro il 30 giugno 1994.

Lavoratori che hanno maturato i requisiti nel 1994

Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione nel 1994, la decorrenza della pensione di anzianità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi, non poteva essere anteriore al 1° luglio 1994 per gli uomini di almeno 57 anni e per le donne di almeno 52 anni, e non poteva essere anteriore al 1° gennaio dell’anno successivo negli altri casi, in base all’articolo 11, comma 8, della legge n. 537/1993.

In particolare:

  • chi aveva maturato entro il 30 giugno 1994 i requisiti contributivi e l’età minima poteva ottenere la pensione con qualunque decorrenza successiva;
  • la decorrenza era dal 1° gennaio dell’anno successivo per chi, pur avendo maturato i requisiti entro il 30 giugno, non aveva ancora raggiunto l’età minima;
  • lo stesso valeva per chi aveva compiuto i 57 o i 52 anni dopo il 30 giugno ed entro il 31 dicembre, ma aveva maturato i requisiti successivamente;
  • analogamente, per i lavoratori di età inferiore a 57 o 52 anni che avessero maturato i requisiti entro il 31 dicembre, la decorrenza era dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Casi in cui non si applicavano le limitazioni di decorrenza

Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 451/1994, le limitazioni alla decorrenza introdotte dalle leggi n. 438/1992 e n. 537/1993 non si applicavano nei confronti di:

  • lavoratori privi della vista;
  • lavoratori dipendenti da imprese con programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o risanamento per crisi approvati dal CIPI, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 233/1991;
  • lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • lavoratori in mobilità.

Le limitazioni non operavano inoltre per il personale cessato dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno.

Punti principali

Deroghe introdotte dal D.L. n. 654/1994

Il decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, ha riproposto dal 28 settembre 1994 la sospensione dei pensionamenti anticipati già prevista dal D.L. n. 553/1994, introducendo però ulteriori deroghe per specifiche categorie: lavoratori privi della vista; dipendenti privati con domanda di pensione di anzianità presentata prima del 28 settembre 1994, cessati entro il 30 settembre 1994 e in possesso dei requisiti; lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994; lavoratori in periodo di preavviso al 28 settembre 1994; lavoratori in mobilità o collocati in mobilità nell’ambito di procedure avviate prima di tale data; lavoratori dipendenti da altri enti o imprese interessati da processi di ristrutturazione o risanamento; iscritti ai Fondi con anzianità contributiva massima prevista dall’ordinamento di appartenenza.

Decorrenza delle pensioni riconosciute in deroga al D.L. n. 654/1994

La circolare n. 318 del 7 dicembre 1994 aveva precisato che le pensioni di anzianità riconosciute in base alle deroghe del D.L. n. 654/1994, e non previste dal D.L. n. 553/1994, non potevano decorrere prima del 1° dicembre 1994, poiché il decreto era entrato in vigore il 28 novembre 1994. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 6883/1998 e n. 441/1999, ha invece affermato che le deroghe devono avere lo stesso ambito temporale della norma derogata e quindi il blocco non si applica alle categorie interessate. In applicazione di tale criterio, la decorrenza attribuita dal 1° dicembre 1994 deve essere retrodatata, se sussistono le condizioni di legge, al 1° ottobre 1994 oppure al 1° novembre 1994, purché la domanda sia stata presentata entro il 30 settembre o il 31 ottobre 1994 e il rapporto di lavoro sia cessato entro tali termini.

Effetti della L. n. 724/1994 sulle deroghe e nuove ammissioni

L’articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disciplinato la sospensione dal 1° gennaio 1995 dei trattamenti pensionistici anticipati, abrogando le disposizioni del D.L. n. 654/1994 ma facendo salvi gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici già sorti in base ai decreti n. 654/1994 e n. 553/1994. La nuova deroga ha ammesso al pensionamento di anzianità i lavoratori dipendenti del settore privato cessati entro il 30 settembre 1994, in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi alla data di cessazione e non occupati. La circolare ha precisato che, per tale categoria, la decorrenza non poteva essere anteriore al 1° gennaio 1995.

Retrodatazione delle pensioni riconosciute dal 1° gennaio 1995

In base ai principi affermati dalla Cassazione, anche le pensioni attribuite con decorrenza dal 1° gennaio 1995 a favore dei lavoratori privati cessati entro il 30 settembre 1994 devono essere retrodatate, ove ne ricorrano le condizioni, al 1° ottobre 1994, al 1° novembre 1994 o al 1° dicembre 1994. Ciò è possibile solo se la domanda è stata presentata entro il 30 settembre, il 31 ottobre o il 30 novembre 1994, e se il rapporto di lavoro si è estinto entro il 30 settembre 1994. Le pensioni liquidate in modo difforme dai criteri indicati dalla Cassazione devono essere riesaminate su istanza di parte e nei limiti della prescrizione decennale, poiché l’eventuale liquidazione tardiva integra un adempimento solo parziale e non determina decadenza del diritto.

Disciplina generale delle pensioni di anzianità nel 1994

La circolare richiama la disciplina generale vigente nel 1994 per i lavoratori ammessi al pensionamento in deroga al blocco, rinviando alla circolare n. 65 del 6 marzo 1995, capitolo II. Per i lavoratori in possesso dei requisiti al 31 dicembre 1992, la pensione di anzianità poteva decorrere da qualsiasi data dal 1° gennaio 1994 in poi. Per coloro che avevano maturato i requisiti nel 1993, si applicavano le finestre previste dalla legge n. 537/1993: decorrenza dal 1° maggio 1994, dal 1° luglio 1994 o dal 1° novembre 1994, in relazione al momento in cui era stato compiuto il requisito anagrafico richiesto.

Regole per i requisiti maturati nel 1994

Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione nel 1994, la pensione di anzianità a carico dell’AGO e delle gestioni dei lavoratori autonomi non poteva decorrere prima del 1° luglio 1994 per gli uomini di almeno 57 anni e le donne di almeno 52 anni, e prima del 1° gennaio dell’anno successivo negli altri casi. Ne deriva che chi aveva maturato entro il 30 giugno 1994 sia i requisiti contributivi sia l’età minima poteva ottenere la pensione con qualunque decorrenza successiva; negli altri casi la decorrenza utile era, in generale, il 1° gennaio dell’anno successivo, secondo le diverse combinazioni tra maturazione dei requisiti e compimento dell’età.

Casi di esclusione dalle limitazioni di decorrenza

Le limitazioni in materia di decorrenza introdotte dalle leggi n. 438/1992, n. 537/1993 e successive non si applicavano, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 451/1994, ai lavoratori privi della vista; ai dipendenti di imprese con programmi approvati dal CIPI di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o risanamento per crisi; ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria; ai lavoratori in mobilità. Le limitazioni non operavano inoltre per il personale cessato dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno.

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