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Circolare

Circolare numero 118 del 25-5-1999

Sono state aggiornate le procedure di calcolo che determinano l’importo delle quote di pensione incumulabili con redditi da lavoro.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli aggiornamenti procedurali conseguenti all'articolo 77 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, precisando che per le pensioni liquidate con almeno 40 anni di contribuzione le regole di incumulabilità si applicano indipendentemente dal compimento dell'età prevista per la vecchiaia. Vengono descritte le nuove modalità di calcolo delle trattenute per incumulabilità con lavoro autonomo, lavoro dipendente e per alcune tipologie di prestazioni, con specifica delle decorrenze, dei codici GP1AXE3 e dei campi da aggiornare nelle procedure centrali. La circolare distingue le regole per lavoratori dipendenti, autonomi, prepensionamenti e pensioni di vecchiaia, chiarendo altresì che per assegni e pensioni di invalidità non vi sono modifiche.

Applicazione dell'articolo 77 della legge n. 448/1998 e aggiornamento delle trattenute per incumulabilità sulle pensioni con almeno 40 anni di contribuzione

Applicazione dell'articolo 77 della legge n. 448/1998 e aggiornamento delle trattenute per incumulabilità

La circolare fornisce istruzioni applicative in merito alle pensioni liquidate con almeno 40 anni di contribuzione, per le quali le regole di incumulabilità si applicano indipendentemente dal compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Il documento interviene soprattutto sulle procedure di calcolo delle trattenute e sui relativi aggiornamenti informatici, distinguendo tra lavoro autonomo, lavoro dipendente e varie tipologie di prestazioni pensionistiche.

Ambito di applicazione e decorrenza delle nuove procedure

Le procedure di calcolo sono state aggiornate per determinare le quote incumulabili secondo le nuove disposizioni per le pensioni liquidate o ricostituite a partire dal 18 maggio 1999. Per le pensioni in essere, se la trattenuta per incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo o con lavoro all'estero viene gestita direttamente dalle procedure centrali, queste provvedono alla rideterminazione delle quote e all'inserimento del flag di "ricostituzione d'ufficio". Se invece la trattenuta non è operata direttamente dalla procedura, vengono aggiornati i dati nei campi GP5KD01, GP5KD02 e GP5KD03 ed è prevista l'emissione di una comunicazione con l'indicazione dei nuovi importi di trattenuta.

Trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo: pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti

Per le pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti, la circolare riepiloga i criteri di determinazione delle quote incumulabili in funzione della decorrenza e della presenza di specifici requisiti al 31.12.1994 e al 30.9.1996. I dati rilevanti sono memorizzati nel campo GP1AXE3, che assume valori diversi a seconda delle combinazioni di requisiti e decorrenze. Le tabelle riportate dalla circolare distinguono tra decorrenze comprese tra il 1° febbraio 1995 e il 30 settembre 1996, tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 e successive al 31 dicembre 1997. In presenza dei codici previsti, le procedure applicano formule come:

  • nessuna trattenuta,
  • (pensione - minimo) / 2,
  • pensione - quota contributiva, con alcune regole transitorie fino al 12/1997 e poi dal 1/1998.

La circolare precisa inoltre che nei campi "Requisito di vecchiaia al 31.12.94", "Requisito di anzianità al 31.12.94" e "Requisito di anzianità al 30.9.96" deve essere acquisito il valore "SI" quando risultano verificati i seguenti presupposti:

  • lavoratori che al 31 dicembre 1994 hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia;
  • lavoratori che al 31 dicembre 1994 hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità;
  • lavoratori che al 30 settembre 1996 hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni, oppure quello di 35 anni unitamente al requisito anagrafico di 52 anni, ovvero che si pensionano con 40 anni di contribuzione.

Trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo: pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi il documento ripropone una struttura analoga, ma con decorrenze diverse: dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 1996, dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 e successiva al 31 dicembre 1997. Anche in questo caso la determinazione della trattenuta dipende dall'insieme dei requisiti al 31.12.1994 e al 30.9.1996, nonché dal codice GP1AXE3. Le procedure, a seconda dei casi, applicano:

  • nessuna trattenuta,
  • metà pensione,
  • (pensione - minimo) / 2.

La circolare specifica che il valore "SI" va acquisito nei campi relativi ai requisiti al 31.12.1994 e al 30.9.1996 quando il lavoratore ha maturato i presupposti indicati, tra cui, per il requisito al 30.9.1996, il raggiungimento di 35 anni di contribuzione e 55 anni di età.

Prepensionamenti

Per i prepensionamenti il testo disciplina la trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo. Viene ribadito che nel campo "Requisito di vecchiaia al 31.12.94" deve essere indicato "SI" quando il lavoratore, alla data del 31 dicembre 1994, aveva già raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia.

In base alla decorrenza, alla presenza di tale requisito e al codice GP1AXE3, le procedure possono applicare:

  • nessuna trattenuta,
  • (pensione - minimo) / 2,
  • pensione - quota contributiva fino al 12/1997, con passaggio a (pensione - minimo) / 2 dal 1/1998.

Pensioni di vecchiaia

Per le pensioni di vecchiaia liquidate successivamente al 31 gennaio 1995, la circolare prevede un criterio più semplice. Se il requisito di vecchiaia al 31.12.1994 è presente, si applica il codice 2 e non vi è trattenuta; se il requisito non è presente, si applica il codice 1 con trattenuta pari a (pensione - minimo) / 2.

Prestazioni non interessate da modifiche

Per l'assegno di invalidità e la pensione di invalidità, la circolare afferma espressamente che non sono state apportate, per il momento, modifiche alle procedure di determinazione delle quote incumulabili con il lavoro autonomo.

Incumulabilità con il lavoro dipendente

La circolare interviene anche sul regime di incumulabilità con il lavoro dipendente. Per le pensioni di anzianità del FPLD e delle GSLA, nonché per i prepensionamenti del FPLD, liquidati con almeno 40 anni di contribuzione utile per la misura, dal 1° gennaio 1999 e indipendentemente dal compimento dell'età si applicano le trattenute previste per la pensione di vecchiaia.

Per le pensioni di invalidità, gli assegni di invalidità, le pensioni ai superstiti e le pensioni di vecchiaia, con qualsiasi decorrenza, dal 1° gennaio 1999 non risultano invece variazioni rispetto alla disciplina precedente.

Punti principali

Finalità della circolare e novità normative

La circolare dà istruzioni operative in attuazione dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La novità principale è che, per le pensioni liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, le modalità di determinazione della quota incumulabile previste al compimento dell'età di vecchiaia si applicano anche prima di tale compimento, cioè indipendentemente dall'età.

Aggiornamento delle procedure di calcolo

Le procedure sono state aggiornate per determinare le quote incumulabili secondo le nuove disposizioni per le pensioni liquidate o ricostituite a partire dal 18 maggio 1999. Per le pensioni in essere con trattenuta diretta per incumulabilità con reddito da lavoro autonomo o con lavoro all'estero, le procedure centrali rideterminano le quote e inseriscono il flag di "ricostituzione d'ufficio". Se la trattenuta non è gestita direttamente dalla procedura, vengono aggiornati i dati nei campi GP5KD01, GP5KD02 e GP5KD03 e viene inviata una comunicazione con i nuovi importi.

Pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti: criteri di calcolo

La circolare riepiloga, per le pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti, i codici GP1AXE3 da acquisire in base alla decorrenza della pensione e alla presenza dei requisiti di vecchiaia o anzianità al 31.12.1994 e al 30.9.1996. In presenza dei codici memorizzati, le procedure applicano formule diverse di trattenuta, tra cui nessuna trattenuta, metà pensione, oppure la differenza tra pensione e minimo divisa per due, con alcune regole transitorie fino al 12/1997 e dal 1/1998 per le decorrenze più recenti.

Pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi: criteri di calcolo

Per le pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi vengono indicati criteri analoghi, con decorrenze distinte tra 1° febbraio 1995-31 dicembre 1996, 1° gennaio 1997-31 dicembre 1997 e successiva al 31 dicembre 1997. Anche qui l'applicazione delle trattenute dipende dai valori acquisiti nei campi relativi ai requisiti maturati al 31.12.1994 e al 30.9.1996 e dai codici GP1AXE3, con formule che prevedono, a seconda dei casi, nessuna trattenuta, metà pensione, oppure (pensione - minimo)/2.

Prepensionamenti: modalità di trattenuta

Per i prepensionamenti la circolare definisce le modalità di calcolo della trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo. Viene ribadito che deve essere indicato "SI" nel campo relativo al requisito di vecchiaia al 31.12.1994 quando il lavoratore aveva già raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia. In base alla decorrenza, al requisito di vecchiaia e al codice GP1AXE3, le procedure applicano l'assenza di trattenuta oppure formule come (pensione - minimo)/2 o, per alcuni periodi transitori, pensione meno quota contributiva fino al 12/1997 e poi (pensione - minimo)/2 dal 1/1998.

Pensioni di vecchiaia: regola semplificata

Per le pensioni di vecchiaia liquidate successivamente al 31 gennaio 1995, la trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo dipende esclusivamente dal requisito di vecchiaia al 31.12.1994 e dal codice GP1AXE3. Se il requisito risulta "SI" si applica il codice 2 con nessuna trattenuta; se risulta "NO" si applica il codice 1 con trattenuta pari a (pensione - minimo)/2.

Prestazioni non modificate e incumulabilità con lavoro dipendente

Per l'assegno di invalidità e la pensione di invalidità non sono state apportate, al momento, modifiche alle procedure di calcolo delle quote incumulabili con il lavoro autonomo. Per l'incumulabilità con il lavoro dipendente, invece, le pensioni di anzianità del FPLD e delle GSLA e i prepensionamenti FPLD liquidati con almeno 40 anni di contribuzione, dal 1° gennaio 1999 e indipendentemente dall'età, seguono le trattenute previste per la pensione di vecchiaia. Per pensioni di invalidità, assegni di invalidità, pensioni ai superstiti e pensioni di vecchiaia non vi sono variazioni dal 1° gennaio 1999.

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