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Circolare

Circolare numero 116 del 20-5-1999

1)- Retribuzioni convenzionali ex art.13, c.2, della legge 26.7.1984, n.413, da valere dal 1° gennaio 1999, dal 1° maggio 1999 e dal 1°gennaio 2000.2)- Determinazione per l’anno 1999 del limite minimo di retribuzione giornaliera. Precisazioni in merito alla circolare n.15 del 29.1.1999. 3)- Aliquote contributive dovute dal 1° gennaio 1999.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le retribuzioni tabellari convenzionali imponibili per il settore della pesca marittima soggetto alla legge n. 413/1984, distinguendo tra il periodo 1° gennaio-30 aprile 1999, per il quale restano validi i valori 1998, e i periodi successivi con decorrenza 1° maggio 1999 e 1° gennaio 2000. Indica inoltre l’applicazione delle tabelle anche al settore cooperativo aderente al CCNL FEDERPESCA, chiarisce casi particolari per l’acquacoltura in mare e richiama i minimali di retribuzione giornaliera per il 1999, precisando il rapporto tra minimale generale e minimi di settore. Infine, rinvia alle circolari sulle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 1999 e alle regole specifiche per le navi minori.

Retribuzioni convenzionali per la pesca marittima e minimi contributivi 1999-2000

Retribuzioni convenzionali e minimi contributivi per la pesca marittima

La circolare disciplina l’aggiornamento delle retribuzioni tabellari convenzionali imponibili per il settore della pesca marittima soggetto alla legge 26 luglio 1984, n. 413, con decorrenze differenziate dal 1° gennaio 1999, dal 1° maggio 1999 e dal 1° gennaio 2000. Essa integra anche le indicazioni sui minimi giornalieri per il 1999 e richiama le regole applicabili al calcolo delle contribuzioni e ai casi particolari, tra cui l’acquacoltura in mare.

Ambito normativo e decorrenze

Per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1999 restano in vigore le retribuzioni convenzionali fissate per il 1998 e già comunicate con circolare n. 209 del 24.10.1997. Per i periodi successivi, 1° maggio-31 dicembre 1999 e 1° gennaio-31 dicembre 2000, le parti sociali del comparto pesca marittima hanno aggiornato i valori convenzionali secondo la procedura prevista dall’art. 54 del CCNL del 22.7.1997, che disciplina un meccanismo di "rinnovo biennale intermedio" nel corso della validità del contratto.

La circolare precisa che i nuovi valori si applicano alle aziende del settore pesca assoggettate al regime previdenziale marittimo della legge n. 413/1984 e che la materia si innesta sulle precedenti istruzioni già emanate dall’Istituto.

Soggetti interessati e tabelle retributive

Le retribuzioni tabellari convenzionali riguardano gli equipaggi imbarcati sui pescherecci di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5 della legge n. 413/1984, in funzione del tipo di pesca svolta e dei periodi di imbarco registrati:

  • per le navi maggiori, sul ruolo di equipaggio;
  • per le navi minori, sul ruolino di equipaggio, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 413/1984.

La circolare riporta gli importi mensili imponibili, in lire ed euro, distinti per:

  • pesca costiera locale;
  • pesca costiera ravvicinata;
  • pesca mediterranea o d’altura;
  • pesca oltre gli stretti o oceanica.

Per ciascuna categoria sono indicati i valori corrispondenti alle principali qualifiche di bordo, tra cui comandante, motorista, capo pesca, marinaio, giovanotto e mozzo; per la pesca oceanica anche direttore di macchina, primo ufficiale, secondo ufficiale, nostromo e marinaio/retiere.

Settore cooperativo e qualifiche equiparate

La circolare conferma che le medesime tabelle si applicano anche alle aziende del settore cooperativo rappresentate da FEDERCOOPESCA, LEGA-PESCA e AICP. Tali soggetti avevano infatti concordato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori di non rinnovare il proprio CCNL, limitatamente alla parte relativa agli equipaggi imbarcati sulle navi da pesca, aderendo al CCNL stipulato con FEDERPESCA.

Viene inoltre ricordato che nelle tabelle attuali non sono sempre riportate, accanto alle qualifiche di base, le qualifiche ad esse equiparate. Per tali casi, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alle indicazioni contenute nelle tabelle allegate alla circolare n. 46 del 26.2.1996.

Acquacoltura in mare

Un’ulteriore precisazione riguarda le navi da pesca adibite all’acquacoltura in mare, richiamate anche dalla circolare n. 155 del 10.7.1997. Quando tali navi abbiano stazza lorda superiore a 10 tonnellate, ovvero apparato motore superiore a 25 c.a. o 30 c.i., i contributi devono essere determinati applicando le retribuzioni tabellari della pesca costiera locale oppure della pesca costiera ravvicinata, in ragione della distanza dalla costa degli impianti di acquacoltura.

La regola vale soltanto se gli equipaggi sono iscritti al regime previdenziale marittimo della legge n. 413/1984. La circolare esclude invece gli impianti gestiti da pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie di pesca soggetti alla legge n. 250/1958, in quanto operanti con navi non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, salvo il caso di marittimi dipendenti imbarcati sulle stesse navi.

Retribuzione mensile imponibile dal 1° maggio 1999

La circolare riporta i valori mensili imponibili da utilizzare dal periodo di paga in corso al 1° maggio 1999. In sintesi:

  • pesca costiera locale: da lire 1.751.000 a lire 1.943.000 secondo la qualifica;
  • pesca costiera ravvicinata: da lire 1.751.000 a lire 2.121.000;
  • pesca mediterranea o d’altura: da lire 1.802.000 a lire 2.299.000;
  • pesca oltre gli stretti o oceanica: da lire 2.073.000 a lire 4.059.000.

Gli importi sono espressi anche in euro e vanno applicati in relazione alla qualifica del lavoratore e al tipo di pesca cui la nave è adibita.

Retribuzione mensile imponibile dal 1° gennaio 2000

Per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2000 la circolare indica nuovi importi mensili imponibili, sempre in lire ed euro. In sintesi:

  • pesca costiera locale: da lire 1.771.000 a lire 1.964.000;
  • pesca costiera ravvicinata: da lire 1.771.000 a lire 2.145.000;
  • pesca mediterranea o d’altura: da lire 1.823.000 a lire 2.326.000;
  • pesca oltre gli stretti o oceanica: da lire 2.176.000 a lire 4.293.000.

Anche in questo caso, i valori si applicano alle diverse qualifiche di bordo secondo la tipologia di attività svolta.

Minimale di retribuzione giornaliera per il 1999

La circolare richiama quanto già precisato nelle precedenti circolari n. 60 del 13.3.1998 e n. 15 del 29.1.1999, ricordando che il minimale di retribuzione giornaliera, calcolato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 638/1983 come modificato dall’art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984, è pari per l’anno 1999 a lire 35.513, corrispondenti a euro 18,34.

Tale minimale non esclude l’applicazione dei minimi giornalieri di retribuzione previsti dalle tabelle A e B della legge n. 537/1981, qualora questi risultino superiori.

Minimi giornalieri specifici per la pesca marittima

Per il comparto della pesca marittima, la circolare riporta i minimi giornalieri della Tabella B della legge n. 537/1981, aggiornati per il 1999:

  • pesca costiera e mediterranea: capo barca motorista lire 42.800, capo pesca lire 39.510, marinaio lire 32.970;
  • pesca oltre gli stretti: comandante e direttore di macchina lire 82.620, 1° uff. coperta/macchina lire 60.420, 2° uff. coperta/macchina lire 50.880, nostromo/capomacchina/capo pesca/marinaio/cuoco ecc. lire 44.570, mozzo lire 32.970.

Per marinaio e mozzo è indicato l’adeguamento a lire 35.513 ai sensi dell’art. 7 della legge n. 160/1975, come modificato per le retribuzioni convenzionali dall’art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984.

La circolare precisa inoltre che questa tabella integra la Tabella B allegata alla circolare n. 15 del 29.1.1999 e deve essere collocata dopo i minimali relativi ai proprietari di fabbricati e prima di quelli concernenti i giornalisti. Il messaggio n. 17659 del 3.2.1999 deve considerarsi annullato nella parte in cui disponeva l’eliminazione dei dati della pesca marittima dalla Tabella B.

Aliquote contributive e navi minori

Per il calcolo delle contribuzioni sulle retribuzioni convenzionali, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 9.2.1999, relative alle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 1999, in particolare ai paragrafi 1, 4 e 5.

Per il settore della pesca esercitata con navi iscritte nei Registri delle navi minori e dei galleggianti, viene richiamato l’art. 9 della legge n. 413/1984 e quanto già chiarito con la circolare n. 209 del 24.10.1997 e con la circolare n. 23/1999, soprattutto per le modalità di calcolo contributivo applicabili a tale comparto.

Punti principali

Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali dal 1° maggio 1999 e dal 1° gennaio 2000

Per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1999 continuano ad applicarsi le retribuzioni convenzionali fissate per il 1998 e già comunicate con la circolare n. 209/1997. Per i periodi successivi, 1° maggio-31 dicembre 1999 e 1° gennaio-31 dicembre 2000, le parti sociali del comparto pesca marittima hanno aggiornato i valori convenzionali secondo la procedura di rinnovo biennale intermedio prevista dall’art. 54 del CCNL del 22.7.1997. La circolare riporta gli importi mensili imponibili per le varie categorie di pesca e qualifiche, da utilizzare per il calcolo dei contributi.

Ambito di applicazione delle tabelle retributive

Le tabelle retributive si applicano alle aziende del settore pesca soggette al regime previdenziale marittimo della legge n. 413/1984. La circolare precisa che esse valgono anche per il settore della cooperazione rappresentato da FEDERCOOPESCA, LEGA-PESCA e AICP, che hanno aderito al CCNL FEDERPESCA per la parte relativa agli equipaggi imbarcati sulle navi da pesca. Gli importi sono distinti per pesca costiera locale, pesca costiera ravvicinata, pesca mediterranea o d’altura e pesca oltre gli stretti o oceanica.

Importi imponibili mensili e qualifiche interessate

La circolare elenca gli importi mensili imponibili da assumere per il calcolo dei contributi dal periodo di paga in corso al 1° maggio 1999 e al 1° gennaio 2000. Per ciascuna tipologia di pesca sono indicati i valori per le diverse qualifiche di bordo, come comandante/motorista/capo pesca, marinaio, giovanotto, mozzo e, per la pesca oceanica, anche direttore di macchina, primo e secondo ufficiale, nostromo e marinaio/retiere. Gli importi sono riportati sia in lire sia in euro e devono essere applicati in relazione al tipo di pesca cui la nave è adibita e ai periodi di imbarco registrati sul ruolo o ruolino di equipaggio.

Qualifiche equiparate e rinvio alle tabelle precedenti

La circolare segnala che nelle tabelle attuali non sono sempre riportate, accanto alle qualifiche base, le qualifiche alle stesse equiparate. Per tali ipotesi, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alle indicazioni contenute nelle tabelle allegate alla circolare n. 46 del 26.2.1996.

Acquacoltura in mare e criteri di inquadramento

Per le navi da pesca adibite all’acquacoltura in mare, con stazza lorda superiore a 10 tonnellate oppure con apparato motore superiore a 25 c.a. o 30 c.i., i contributi devono essere calcolati sulla base delle retribuzioni tabellari previste per la pesca costiera locale o per la pesca costiera ravvicinata, in funzione della distanza dalla costa degli impianti. La regola vale solo se gli equipaggi sono iscritti al regime previdenziale marittimo della legge n. 413/1984. La circolare esclude invece gli impianti gestiti da pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie di pesca soggetti alla legge n. 250/1958, salvo il caso di marittimi dipendenti imbarcati sulle navi.

Minimale di retribuzione giornaliera per il 1999

Per l’anno 1999 il minimale di retribuzione giornaliera, calcolato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 638/1983 e tenuto conto delle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984, è pari a lire 35.513, cioè euro 18,34. La circolare precisa che tale minimale non esclude l’applicazione dei minimi di retribuzione di cui alle tabelle A e B della legge n. 537/1981, quando questi siano superiori al minimale stesso.

Minimi giornalieri per il comparto pesca marittima

Per la pesca marittima, i minimi giornalieri della Tabella B della legge n. 537/1981, come aggiornati per il 1999, sono riportati distintamente per pesca costiera e mediterranea e per pesca oltre gli stretti. Per il primo gruppo sono indicati i valori per capo barca motorista, capo pesca e marinaio; per il secondo gruppo i valori per comandante, direttore di macchina, primo e secondo ufficiale, nostromo/capomacchina/capo pesca, marinaio/cuoco/ecc. e mozzo. Il valore del marinaio e del mozzo deve essere adeguato a lire 35.513, ai sensi della normativa richiamata.

Sostituzione dell’indicazione precedente nella circolare n. 15/1999

La tabella dei minimi giornalieri per la pesca marittima integra la Tabella B allegata alla circolare n. 15 del 29.1.1999 e deve essere collocata dopo i minimali relativi ai proprietari di fabbricati e prima di quelli concernenti i giornalisti. Il messaggio n. 17659 del 3.2.1999, richiamato nella circolare n. 15/1999, deve intendersi annullato per la parte relativa all’eliminazione dalla Tabella B dei dati della pesca marittima e sostituito dall’esposizione dei minimi retributivi giornalieri contenuta nella circolare.

Aliquote contributive dal 1° gennaio 1999

Per il calcolo delle contribuzioni dovute sulle retribuzioni convenzionali si rinvia alle precisazioni della circolare n. 23 del 9.2.1999, in materia di aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 1999. Per il settore della pesca esercitata con navi iscritte nei Registri delle navi minori e dei galleggianti, la circolare richiama l’art. 9 della legge n. 413/1984 e le indicazioni già fornite con la circolare n. 209/1997 e con la circolare n. 23/1999.

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