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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10393/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato, in buona parte, la decisione di primo grado favorevole a Biasotti; l'ADER deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 28 d.lgs. n. 175/2014 e dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella di pagamento (riguardante tributi e sanzioni della società Prato Nevoso Ski s.r.l.) fosse stata notificata a Biasotti nella sua qualità di liquidatore entro il termine quinquennale e che, pertanto, la pretesa potesse proseguire nei suoi confronti. In secondo motivo si denunciava la travisazione delle prove e la nullità della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate - Riscossione. Motivo: il ricorso era stato notificato (7.02.2023) al domiciliatario/ difensore della società estinta quando il termine di differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 (decorso dalla richiesta di cancellazione del 26.01.2018) era ormai spirato; pertanto la finzione legale della sopravvivenza della società era venuta meno e non era applicabile il principio di ultrattività del mandato ad litem. Per tale ragione la notifica non ha instaurato validamente il giudizio di legittimità e il ricorso è inammissibile. Viene inoltre disposto l'integrale compenso delle spese tra le parti per la novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. n. 175/2014

    “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.”

    La Corte interpreta la norma come una finzione legale temporanea che mantiene la società 'in vita' solo ai fini delle attività tributarie e di riscossione per il periodo decorrente dalla richiesta di cancellazione; la disciplina è di natura sostanziale, non retroattiva, e il quinquennio va calcolato dalla data di richiesta di cancellazione. Alla scadenza del termine la finzione decade automaticamente e la capacità processuale della società viene meno

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nei gradi di merito come fondamento della responsabilità personale di liquidatori/amministratori per riparti o pagamenti in violazione del privilegio dei crediti; la Corte di legittimità non decide nel merito su tale responsabilità nella presente sentenza, ma conferma che, laddove applicabile, la responsabilità è di natura civilistica 'propria' (fondata sulla violazione di doveri), e che l'azione diretta nei confronti di soggetti diversi dalla società richiede atti motivati previsti dalla normativa sulla riscossione

  • art. 2495 cod. civ.

    Richiamato quale norma che ordina l'estinzione e gli effetti della cancellazione delle società; l'art. 28 d.lgs. 175/2014 opera come deroga temporanea a detta disciplina per gli enti creditori indicati, ma una volta decorso il periodo previsto dall'art. 28 la disciplina ordinaria dell'art. 2495 trova piena applicazione

  • art. 17, commi 1 e 2 d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata in relazione alla notifica a mezzo PEC al domiciliatario; la Corte osserva che tale notifica, effettuata dopo la scadenza del quinquennio, non è idonea a validamente instaurare il giudizio di legittimità a carico della società ormai estinta

  • art. 382 c.p.c.

    Richiamato nella giurisprudenza citata per il principio dell'annullamento senza rinvio delle sentenze impugnate in presenza di vizio insanabile originario (es. mancanza di capacità processuale della parte)

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma procedurale evocata dal ricorso per cassazione (motivazioni sui motivi di cassazione) ma la Corte si limita a decidere l'inammissibilità per vizio di costituzione del rapporto processuale, senza entrare nel merito delle dedotte violazioni normative

Massime di principio

  • Se la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese è stata presentata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014, l'art. 28, comma 4, sospende gli effetti dell'estinzione ai soli fini tributari fino al termine decorrente dalla data della richiesta: per quel periodo la società e il suo ex liquidatore possono essere validamente destinatari di atti impositivi e processuali.
  • Il termine quinquennale (o il periodo residuo calcolato dal giorno della richiesta) va calcolato dalla data di deposito della richiesta di cancellazione; decorso tale termine, la finzione perdura cessa automaticamente e la società perde la capacità processuale: le notifiche effettuate dopo tale data al difensore della società non instaurano validamente giudizi a carico della stessa.
  • Il principio di ultrattività del mandato ad litem (che consente al difensore di continuare a ricevere notifiche e a rappresentare la parte nonostante l'evento estintivo) non è applicabile quando la finzione legale prevista dall'art. 28(4) sia ormai venuta meno: in tali casi la notifica a domicilio del difensore non salva l'inammissibilità della chiamata in giudizio della società estinta.
  • In contenziosi tributari, prima di procedere contro l'ex liquidatore occorre verificare sia la sussistenza del differimento temporaneo previsto dall'art. 28 sia la data esatta della richiesta di cancellazione; se il differimento è scaduto, gli atti devono essere indirizzati ai successori (soci) o adottati nei confronti dei soggetti effettivamente legittimati.
  • Anche quando si contesti la responsabilità personale del liquidatore ex art. 36 DPR 602/1973, la fase di legittimità del giudizio richiede che il rapporto processuale sia correttamente instaurato: eventuali errori di notifica o l'avvenuta estinzione della società senza più efficacia del differimento quinquennale possono determinare l'inammissibilità delle impugnazioni, prima ancora dell'esame del merito.
  • Per evitare l'inammissibilità, l'amministrazione finanziaria deve porre attenzione ai termini e ai destinatari delle notifiche: se l'atto viene notificato dopo la decadenza della finzione legale, occorre rivolgersi ai successori o adottare i provvedimenti previsti dalla disciplina tributaria per la responsabilizzazione diretta (es. atto motivato ai sensi della normativa sulla riscossione).

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