Cassazione Civile, Sentenza n. 10277/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La DDG convenne in giudizio Nuova Edilizia per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da presunte condotte processuali illecite: aver ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per euro 350.000,00 senza menzionare una azione identica pendente; aver trascritto un pignoramento immobiliare e non averne consentito la cancellazione nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva; aver chiesto e ottenuto un sequestro conservativo su un terreno promesso in vendita a terzi omettendo che il credito era già garantito da altro pignoramento. La DDG chiedeva vari importi a titolo di danno patrimoniale e spese correlate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della DDG confermando la decisione della Corte d'appello di Roma. Il Collegio ha ritenuto corretto il principio secondo cui l'azione di risarcimento per i danni disciplinati dall'art. 96 c.p.c. deve, di regola, essere proposta nel giudizio di cognizione che ha formato o avrebbe dovuto formare il titolo esecutivo (ovvero nel giudizio preordinato alla definitività del titolo), e soltanto in via autonoma quando sia effettivamente impossibile proporla in quel giudizio. Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio, osservando che la DDG avrebbe potuto far valere le pretese risarcitorie nel giudizio definito con sentenza n. 281/2014 (procedimento in cui erano confluiti i processi concernenti il credito e le misure esecutive/cautelari). Rigettato anche il vizio relativo al presunto giudicato interno. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, liquidate in complessivi euro 8.500,00 oltre oneri e accessori; dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115/2002, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
L'art. 96 c.p.c., nella sua disciplina sulla responsabilità aggravata per atti esecutivi o cautelari temerari, deve essere interpretato come norma di specialità rispetto alla generale responsabilità ex art. 2043 c.c.: la domanda di risarcimento per tali comportamenti deve essere proposta di regola nel giudizio di cognizione che ha formato o è preordinato alla definitività del titolo esecutivo (o, in assenza di tal possibilità, nell'opposizione all'esecuzione); solo in caso di impossibilità di far valere la domanda in quelle sedi è ammessa un'azione autonoma.
art. 112 c.p.c.
Citato nella doglianza relativa al presunto giudicato interno: la Corte ha ritenuto infondata la pretesa che si fosse formato un giudicato interno sulla ammissibilità della domanda ex art. 96, richiamando i principi giurisprudenziali sul potere del giudice d'appello e sulle eccezioni processuali.
art. 324 c.p.c.
Riferito insieme all'art. 112 c.p.c. nella contestazione sul giudicato interno; la Corte ha valutato la questione secondo la giurisprudenza consolidata, ritenendo che non operi preclusione in senso invocato dalla ricorrente.
art. 374 c.c.
Richiamato proceduralmente dalla Corte d'appello (rimettere gli atti alla Prima Presidente) nel quadro delle ordinanze interlocutorie; indicazione di rimessione per questioni pregiudiziali di rito.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002, comma 1-quater
Norma fiscale-processuale che legittima la richiesta di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento per condotte esecutive o cautelari temerarie ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere proposta di regola nel giudizio di cognizione che ha formato o è preordinato alla definitività del titolo esecutivo; se quel giudizio è ancora pendente e non vi sono preclusioni, il risarcimento va chiesto in quella sede.
- Solo se è concretamente impossibile far valere la pretesa risarcitoria nel giudizio di formazione del titolo o nell'opposizione all'esecuzione, è consentita la proposizione di un giudizio autonomo per i danni ex art. 96 c.p.c.
- Il danno che si manifesta successivamente alla definizione di un procedimento cautelare o esecutivo può comunque essere fatto valere nel giudizio di cognizione relativo allo stesso credito, se tale giudizio è rimasto aperto e non vi sono preclusioni processuali.
- Quando più condotte processuali illecite sono strettamente connesse e attinenti allo stesso credito o al medesimo giudizio preordinato alla formazione del titolo, è opportuno e generalmente richiesto dedurre e liquidare i danni nel medesimo giudizio di merito, salvo effettiva impossibilità.
- Le eccezioni di inammissibilità o questioni di rito rilevabili dalle parti devono essere tempestivamente sollevate nel primo grado; la mancata impugnazione incidentale da parte della parte vittoriosa non impedisce l'esame secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza, ma il ricorso in Cassazione non può fondarsi su risultati già conformi a principi consolidati.
- In caso di soccombenza in Cassazione, il ricorrente può essere condannato al rimborso delle spese e a ulteriori oneri processuali, incluso il contributo unificato aggiuntivo quando previsto.
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