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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10381/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente Biasotti avverso una cartella di pagamento (IVA 2017) notificata il 3.12.2019 alla Prato Nevoso Ski s.r.l. e al suo liquidatore. I motivi di cassazione dedotti erano: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 e dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, per non avere la CTR riconosciuto che la cartella riguardava la posizione della società e che la notifica al liquidatore era efficace entro il termine quinquennale di salvaguardia; (ii) nullità della decisione per motivazione apparente e contraddittoria. La questione preliminare esaminata dalla Corte ha riguardato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, con particolare riferimento all'effetto del differimento quinquennale di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 sulla capacità processuale della società cancellata e sulla validità delle notifiche effettuate dopo la scadenza di tale termine.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato dall'Agenzia delle entrate/ADER. Ha ritenuto che la Prato Nevoso Ski s.r.l. fosse stata cancellata dal registro delle imprese in data 6.02.2018 a seguito di istanza del 26.01.2018 e che il termine quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 fosse quindi già decorso al momento della notifica del ricorso per cassazione (effettuata il 5.02.2023 a mezzo PEC al domiciliatario). Essendo venuta meno la finzione giuridica di sopravvivenza della società, la notificazione al difensore della società estinta non poteva validare il ricorso: il principio di ultrattività del mandato ad litem non è applicabile quando il differimento quinquennale si è già esaurito e la società non esiste piu' ad ogni altro effetto. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti, a motivo della novità delle questioni sollevate.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese

    La disposizione crea una finzione legale temporanea che mantiene in vita la societa' cancellata, ai soli fini fiscali e di riscossione, per il periodo decorrente dalla richiesta di cancellazione. Tale effetto e' di natura sostanziale, non retroattivo, e opera solo se la richiesta di cancellazione e' stata presentata nella vigenza del decreto. Alla scadenza del quinquennio la finzione cessa ex lege e la societa' perde la capacita' processuale, con trasferimento delle posizioni debitorie ai soci secondo art. 2495 c.c.

  • art. 2495 c.c.

    Disciplina il trasferimento delle obbligazioni sociali ai soci in caso di estinzione della societa'. Alla fine del periodo di differimento previsto dall'art. 28 d.lgs. 175/2014, le obbligazioni non si estinguono ma, conformemente all'art. 2495, possono consolidarsi in capo ai soci successori.

  • principio della ultrattivita' del mandato ad litem (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    In generale il procuratore costituito puo' continuare a rappresentare la parte malgrado un evento interruttivo sopravvenuto e ricevere notifiche, ma la Corte ha chiarito che tale principio non puo' essere invocato per validare notifiche effettuate dopo la scadenza del differimento quinquennale previsto dall'art. 28 d.lgs. 175/2014 nel contenzioso tributario: la finzione temporanea non equivale a un 'evento interruttivo' che il difensore possa tacitamente ignorare per continuare a ricevere atti validi.

  • art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992

    Prevede la possibilita' di notifiche a mezzo PEC al domiciliatario processuale; la Corte ha ritenuto tuttavia che tale modalita' non sia idonea a sanare la notifica di un ricorso per cassazione quando la societa' destinataria e' divenuta priva di capacita' processuale per decorso del termine di differimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.

    Norme sulle censure rimediate in cassazione (violazione di norma sostanziale o processuale e vizio di motivazione): costituivano i mezzi di impugnazione dedotti dall'Agenzia in cassazione, ma l'esame di tali motivi e' stato pretermesso per inammissibilita' del ricorso.

Massime di principio

  • Se una societa' e' cancellata dal registro delle imprese, verificare sempre la data della richiesta di cancellazione per calcolare il termine quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014: entro quel periodo l'ex liquidatore conserva poteri di rappresentanza e puo' ricevere e impugnare atti tributari.
  • Il differimento quinquennale opera a favore dell'Amministrazione finanziaria e crea una finzione temporanea di sopravvivenza della societa' solo per le finalita' fiscali; alla scadenza della finestra temporale la societa' perde definitivamente la capacita' processuale e le notifiche indirizzate alla societa' estinta risultano inefficaci se non rivolte ai successori.
  • Non ci si puo' appellare al principio di ultrattivita' del mandato ad litem per convalidare notifiche effettuate dopo la scadenza del periodo di differimento fiscale: in tali casi la notifica al difensore non rende ammissibile l'impugnazione e questa puo' essere dichiarata inammissibile.
  • In procedimenti di impugnazione e in fase di esecuzione e riscossione e' essenziale verificare a chi e come e' stata notificata la cartella o l'atto impositivo e se la societa' destinataria era ancora 'tutelabile' dalla finzione dell'art. 28; in caso di decorso del quinquennio, adottare la strategia difensiva nei confronti dei soci successori e valutare la tempestiva notificazione agli attuali soggetti legittimati.
  • Quando il quinquennio decorre tra un grado e l'altro di giudizio, la legittimazione attiva/passiva puo' mutare: occorre controllare la posizione processuale al momento di ogni atto processuale (notifica dell'atto impugnato, appello, ricorso per cassazione) per non incorrere in inammissibilita'.

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