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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 27159 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale deducendo la nullità della decisione per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 36, comma 2, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata si era limitata a richiamare in modo generico la decisione di primo grado, affermando che l'attività fraudolenta e la responsabilità del dante causa, P.E., per un giro di fatture inesistenti non lasciavano dubbi. Secondo la ricorrente, tale motivazione era apparente, non consentiva di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e risultava illogica o contraddittoria anche perché il giudice di secondo grado aveva evidenziato incertezze sulla responsabilità e il materiale proveniente dal procedimento penale aveva valore soltanto indiziario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la prima censura e assorbita la seconda. Ha stabilito che la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello richiama puntualmente le argomentazioni della decisione precedente e spiega, anche sinteticamente, perché esse siano idonee a superare i motivi di impugnazione. Nel caso concreto, la Commissione Tributaria Centrale si era limitata a dichiarare di voler confermare la decisione di primo grado, senza esaminare criticamente le contestazioni della parte né rendere comprensibile il percorso argomentativo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, competente anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Il rinvio comporta un nuovo esame della controversia nel merito e non equivale, da solo, all'annullamento definitivo del recupero IVA.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Una motivazione meramente apparente o priva dell'indicazione del percorso logico-giuridico è causa di nullità.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Anche le sentenze delle commissioni tributarie devono esporre in modo sufficientemente chiaro i motivi della decisione; il semplice rinvio generico ad altra pronuncia non è sufficiente.

  • Art. 370 c.p.c.

    La parte intimata può partecipare alla discussione in cassazione secondo le modalità previste dalla norma; nel caso concreto l'intimato non ha depositato controricorso.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    Quando la Corte di Cassazione cassa una sentenza per un vizio che richiede un nuovo esame, rinvia la causa al giudice competente, il quale deve decidere nuovamente nei limiti indicati dalla pronuncia di cassazione.

  • Legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 351

    La disposizione aveva attribuito determinate controversie pendenti alla Commissione Tributaria Centrale; la sua applicazione rileva per individuare l'organo che aveva emesso la sentenza poi cassata.

  • Legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 352

    i processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata

    La norma consente di individuare il giudice regionale competente per il giudizio di rinvio quando la Commissione Tributaria Centrale non è più operativa.

  • D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, convertito dalla legge n. 73 del 2010, e D.L. n. 150 del 2013, art. 9, comma 2, convertito dalla legge n. 15 del 2014

    Le disposizioni hanno disciplinato la cessazione dell'attività della Commissione Tributaria Centrale, rilevante ai fini dell'individuazione del giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello non può limitarsi a dichiarare di confermare la decisione precedente: deve confrontarsi con i motivi di impugnazione e spiegare perché le argomentazioni richiamate restano convincenti.
  • La motivazione per relationem è valida solo quando il rinvio è preciso, accessibile e integrato da un'autonoma valutazione del giudice. Un richiamo generico o stereotipato può determinare nullità per motivazione apparente.
  • Il giudice deve indicare il percorso logico che collega i fatti accertati, le prove esaminate e la conclusione raggiunta, soprattutto quando la responsabilità è contestata o le prove penali hanno natura indiziaria.
  • La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non decide definitivamente il merito della pretesa fiscale: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia rispettando i principi indicati dalla Corte.
  • In una controversia tributaria, il richiamo a verifiche penali o a fatture inesistenti non esonera il giudice tributario dall'esaminare criticamente gli elementi probatori e dal motivare la loro concreta idoneità a sostenere il recupero d'imposta.

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