Sentenza del 12/04/2017 n. 494 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - abusodel diritto - società a ristretta base partecipativa - operazioni motivate dainteressi familiari dei soci - rilevanza - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto, ai fini IRES, IVA e IRAP per il 2008, il contratto di comodato gratuito stipulato tra M. s.r.l. e M.F. s.a.s., che aveva sostituito un precedente contratto di locazione con canone annuo di euro 15.493,70. Secondo l'Ufficio, la rinuncia al canone non aveva una razionale giustificazione economica per la società proprietaria ed era finalizzata a occultare materia imponibile. La società sosteneva invece che l'operazione fosse giustificata da accordi familiari tra i soci e che non vi fosse un effettivo vantaggio fiscale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato l'accertamento e la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, per valutare la razionalità economica di un'operazione fiscalmente rilevante, occorre considerare l'interesse della società, distinto da quello dei soci, anche quando la società abbia una base partecipativa ristretta e familiare. La trasformazione della locazione in comodato gratuito è stata ritenuta priva di adeguata giustificazione economica e potenzialmente diretta a impoverire la società proprietaria a vantaggio di un'altra società collegata. M. s.r.l. è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Massime di principio
- Le società costituiscono soggetti giuridici autonomi rispetto ai soci; le loro scelte negoziali devono essere valutate con riferimento all'interesse e al patrimonio della società, non agli accordi personali o familiari tra i soci.
- La ristretta base partecipativa o il controllo familiare non consentono di superare lo schermo societario né di giustificare automaticamente operazioni economicamente svantaggiose per una società.
- La rinuncia a un canone di locazione e la concessione gratuita di un bene a una società collegata possono essere contestate quando non risultino supportate da concrete ragioni economiche documentate.
- Per contrastare un'accusa di abuso del diritto non è sufficiente affermare genericamente che l'operazione non produce un vantaggio fiscale; occorre fornire una spiegazione economica coerente, concreta e adeguatamente documentata.
- Le operazioni tra società controllate o riconducibili agli stessi soggetti devono essere valutate anche considerando il rischio di trasferimenti ingiustificati di ricchezza e di impoverimento di una società a vantaggio di un'altra.
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