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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/308

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/308 della Commissione, del 3 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all’importazione per una serie di ortofrutticoli, valori che servono a determinare il prezzo di entrata nell’ambito della disciplina UE del settore. Si tratta di un atto di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo giornaliero di tali importi sulla base di dati variabili. L’allegato riporta, per ciascun codice NC e per ciascuna origine, il relativo valore forfettario in EUR/100 kg. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica all’importazione nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell’allegato, classificati per codice NC e per origine/paese terzo. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE di mercato; il regolamento opera direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non contiene esclusioni espresse, ma riguarda soltanto i prodotti e le origini elencati nell’allegato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/308: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento fissa, per una serie di ortofrutticoli freschi, i valori forfettari all’importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione della Commissione adottato nell’ambito della disciplina dell’OCM agricola e del sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il testo è essenziale e si limita a rinviare all’allegato per la concreta quantificazione dei valori.

Finalità e contesto normativo

Il considerando 1 chiarisce che il regolamento (UE) n. 543/2011 stabilisce, in attuazione degli esiti dell’Uruguay Round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il considerando 2 evidenzia che il valore forfettario viene calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per tale ragione il regolamento entra in vigore immediatamente, il giorno della pubblicazione.

Ambito di applicazione

L’atto si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati per codice NC. I valori sono differenziati in base al paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nella nota dell’allegato; il codice "ZZ" indica le "altre origini". Non sono previste esclusioni generali, ma l’applicazione è circoscritta ai prodotti e alle origini espressamente elencati.

Disposizione operativa centrale

L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato. L’allegato riporta gli importi in EUR/100 kg per diversi prodotti, tra cui: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati valori distinti per singoli paesi terzi (ad esempio EG, IL, MA, SN, TN, TR, JO, CL, US, CN, ZA) e per il codice "ZZ".

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione dei valori forfettari

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La funzione è quella di fissare i valori forfettari all’importazione da usare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Criteri e periodicità di calcolo

Nei considerando si precisa che, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, il regolamento (UE) n. 543/2011 prevede criteri per la fissazione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A. Il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Valori forfettari fissati nell’allegato

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, che elenca i valori forfettari all’importazione per specifici codici NC e per determinate origini (codici paese terzo), espressi in EUR/100 kg. Sono inclusi, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati a seconda del paese di origine e della voce "ZZ" per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofruttadazi doganali

Testo integrale

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