Regolamento (UE) 2016/304
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/304 della Commissione, del 2 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento iscrive nel registro delle specialità tradizionali garantite la denominazione plurilingue "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de Foin"/"Leche de heno". L’iscrizione fa seguito alla procedura di opposizione avviata sulla domanda presentata dall’Austria e conclusa con un accordo tra Austria e Germania, incorporando un disciplinare consolidato allegato al regolamento. Il testo prevede inoltre un periodo transitorio di due anni per i produttori e la possibilità di esaurire le scorte di prodotti non conformi già fabbricati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite delle denominazioni "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de Foin"/"Leche de heno" e approvazione del relativo disciplinare consolidato.
Ambito di applicazione
Si applica alla protezione, registrazione e uso delle denominazioni "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de Foin"/"Leche de heno" come specialità tradizionali garantite (STG) nell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Riguarda i prodotti della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia altri prodotti di origine animale, nel caso di specie latte vaccino conforme al disciplinare. Prevede una disciplina transitoria per i produttori che utilizzavano legittimamente tali denominazioni prima dell’entrata in vigore del regolamento, nonché l’immissione sul mercato fino a esaurimento scorte di prodotti non conformi realizzati prima della scadenza del periodo transitorio. Restano escluse dall’uso con la qualifica STG le indicazioni non conformi al disciplinare, che non possono essere accompagnate dal simbolo UE, dalla dicitura "specialità tradizionale garantita" o dall’abbreviazione "STG".
Iscrizione della STG "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de Foin"/"Leche de heno"
Il regolamento registra nel registro delle specialità tradizionali garantite le denominazioni plurilingue "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de Foin"/"Leche de heno". L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e recepisce l’esito della procedura di opposizione e dell’accordo intervenuto tra Austria e Germania.
Contesto della domanda e della procedura di opposizione
La domanda di registrazione era stata presentata dall’Austria e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha ricevuto varie notifiche di opposizione, ma non tutte sono state considerate avviabili: la notifica presentata direttamente da VHM non è stata ammessa perché l’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, richiede la presentazione allo Stato membro in cui è stabilito l’operatore interessato; un’altra notifica trasmessa dalla Germania il 5 gennaio 2015 è risultata tardiva rispetto al termine di tre mesi dalla pubblicazione, previsto dall’articolo 51, paragrafo 1, primo comma. Le opposizioni ricevibili hanno invece dato luogo a consultazioni tra le parti interessate, poi prorogate di ulteriori tre mesi, fino al raggiungimento di un accordo notificato alla Commissione il 10 agosto 2015.
Effetti dell’accordo e modifiche al disciplinare
La Commissione prende in considerazione l’accordo tra Austria e Germania nella misura in cui è conforme al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al diritto dell’Unione. Alcuni adeguamenti del disciplinare sono qualificati come non sostanziali ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 4, e riguardano, tra l’altro, la possibilità di separare le aziende in unità distinte, la composizione dei foraggi grossolani con calcolo su base media annua, l’uso di compost verdi per la fertilizzazione e l’attenuazione di talune condizioni relative a fieno umido, fieno fermentato e insilati. Per tale ragione il disciplinare consolidato non è sottoposto a una nuova opposizione, ma è allegato al regolamento per informazione.
Regime transitorio e tutela degli operatori esistenti
In applicazione, per analogia, dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, viene concesso un periodo transitorio di due anni agli attuali produttori che utilizzavano le denominazioni per consentire un adattamento graduale al disciplinare. Durante questo periodo e, successivamente, per i prodotti non conformi già fabbricati prima della sua scadenza, è consentita la commercializzazione fino a esaurimento delle scorte. Tuttavia, i prodotti non conformi non possono essere presentati come STG e non possono recare né la dicitura "specialità tradizionale garantita", né l’abbreviazione "STG", né il simbolo dell’Unione.
Contenuto essenziale del disciplinare allegato
Il disciplinare allegato definisce il prodotto come latte vaccino conforme alla legislazione applicabile e caratterizzato da un metodo di produzione tradizionale, fondato sull’assenza di alimenti fermentati e sull’esclusione di animali e mangimi geneticamente modificati. È ammessa la suddivisione dell’azienda in unità chiaramente distinte, purché le unità non conformi siano separate da quelle destinate alla produzione del latte da fieno e sia tenuto un registro speciale che attesti tale separazione.
Alimentazione degli animali
Il disciplinare stabilisce che gli animali siano nutriti essenzialmente con erba, leguminose e specie erbacee fresche nel periodo di foraggio fresco e con fieno nel periodo invernale. Sono ammessi foraggi grossolani complementari specificamente elencati, tra cui colza, granturco, segale da foraggio e barbabietole da foraggio, nonché agglomerati di fieno, erba medica e granturco. I foraggi grossolani devono rappresentare almeno il 75 % della razione annuale di mangime a secco. Sono inoltre autorizzati taluni cereali e leguminose, nonché frutti oleosi, farine di estrazione di semi oleosi e panelli di estrazione.
Mangimi vietati e divieti correlati
Sono vietati gli insilati, il fieno umido o fermentato e l’uso di sottoprodotti della fabbricazione della birra, della distillazione degli alcoli, del sidro e di altri sottoprodotti dell’industria alimentare, salvo eccezioni puntuali per polpa disidratata, melassa derivante dalla fabbricazione dello zucchero e mangimi proteici secchi ottenuti dalla trasformazione dei cereali. Agli animali in lattazione non possono essere somministrati foraggi in umido. È inoltre vietato l’uso di alimenti di origine animale, salvo latte e siero di latte per il bestiame giovane, nonché di rifiuti di giardino e di frutta, patate e urea.
Fertilizzazione, fitosanitari e uso di coadiuvanti
Su tutte le superfici agricole dei produttori è vietato lo spandimento di fanghi di depurazione, dei relativi derivati e di compost da impianti di trattamento delle acque, con eccezione dei compost verdi. È previsto un intervallo minimo di tre settimane tra lo spandimento del letame e il pascolo del bestiame sulle superfici foraggere. I prodotti chimici fitosanitari di sintesi possono essere usati solo in modo selettivo e mirato, sotto la supervisione di esperti agronomi specializzati; i prodotti polverizzati autorizzati contro le mosche sono consentiti solo nelle stalle per bestiame da latte e in assenza di vacche in lattazione.
Divieti di consegna e condizioni temporali
La fornitura del latte come latte da fieno non può avvenire prima del decimo giorno dopo il parto. Se le vacche sono state alimentate con insilati, è richiesto un periodo di attesa di almeno 14 giorni. Per gli animali d’alpeggio alimentati con insilati, nei 14 giorni precedenti la transumanza devono essere nutriti senza insilati; in alternativa, il latte può essere usato come latte da fieno solo dopo 14 giorni in alpeggio appartenente allo stesso fornitore. Sull’alpeggio non deve essere prodotto né utilizzato insilato per l’alimentazione animale.
Tradizionalità e specificità del prodotto
Il disciplinare motiva la specificità del latte da fieno con la minore presenza di spore di Clostridium rispetto al latte da insilato e con migliori caratteristiche organolettiche e tecnologiche, in particolare per la produzione di formaggi a pasta dura. Viene inoltre richiamata la lunga tradizione storica della produzione, con origini risalenti all’antichità, sviluppi nel Medioevo e successiva codificazione di regole di produzione in Austria, nonché la protezione di zone "libere da insilati" e l’evoluzione di programmi agroambientali come l’ÖPUL.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della STG
Le denominazioni "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de Foin"/"Leche de heno" sono iscritte come specialità tradizionali garantite. La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.4 "Altri prodotti di origine animale" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Disciplinare consolidato
Il disciplinare consolidato relativo al prodotto è contenuto nell’allegato del regolamento. L’iscrizione tiene conto dell’accordo raggiunto tra Austria e Germania e delle modifiche non sostanziali apportate al disciplinare.
Regime transitorio per gli operatori
Le denominazioni possono essere utilizzate per prodotti non conformi al disciplinare per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Durante tale periodo, e per i prodotti già fabbricati prima della sua scadenza, le denominazioni non possono essere accompagnate da "specialità tradizionale garantita", "STG" o dal simbolo dell’Unione. Dopo i due anni, i prodotti non conformi già elaborati prima della fine del periodo possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Esito della procedura di opposizione
La domanda dell’Austria era stata pubblicata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tra le opposizioni presentate, quella trasmessa tardivamente il 5 gennaio 2015 non è stata avviata perché oltre il termine di tre mesi di cui all’articolo 51, paragrafo 1. La notifica presentata direttamente da VHM non è stata avviata perché non conforme all’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma. Le opposizioni ricevibili hanno condotto a consultazioni, a un accordo tra Austria e Germania e alla conseguente registrazione.
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