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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/307

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/307 della Commissione, del 3 marzo 2016, recante duecentoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

Normativa europea32016R0307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 881/2002 aggiornando l’allegato I con nuovi nominativi designati nell’ambito del regime sanzionatorio contro persone ed entità associate ad Al-Qaeda. Vengono aggiunte 11 persone fisiche e 1 entità all’elenco dei soggetti soggetti a congelamento di capitali e risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di capitali e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con l’aggiunta di 11 persone fisiche e 1 entità associate alla rete Al-Qaeda.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Incide sui soggetti già inseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè le persone fisiche, i gruppi e le entità soggetti a misure restrittive di congelamento di capitali e risorse economiche. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio sulla base della decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 febbraio 2016; non introduce una disciplina generale nuova né prevede esclusioni specifiche.

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio contro Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/307 interviene sul regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda. La finalità è adeguare tempestivamente l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di capitali e risorse economiche in seguito alla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 febbraio 2016.

Base normativa e contesto

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. Nei considerando si richiama il fatto che l’allegato I di tale regolamento contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti al congelamento dei capitali e delle risorse economiche; l’aggiornamento si rende necessario a seguito dell’inserimento, a livello ONU, di undici persone fisiche e di un’entità.

Modifica dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiunte all’elenco delle persone fisiche le seguenti 11 voci:

  • Abd Al-Baset Azzouz
  • Gulmurod Khalimov
  • Nusret Imamovic
  • Muhannad Al-Najdi
  • Morad Laaboudi
  • Ali Musa Al-Shawakh
  • Hasan Al-Salahayn Salih Al-Sha'ari
  • Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal
  • Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh
  • Salim Benghalem
  • Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi

Per ciascun soggetto sono riportati, nell’allegato, alias, dati anagrafici essenziali, cittadinanza, eventuali numeri di passaporto o documenti identificativi, indirizzo o ultima ubicazione nota e la data di designazione del 29 febbraio 2016.

Inserimento di un’entità

Oltre alle persone fisiche, l’allegato aggiunge una voce nella categoria “Persone giuridiche, gruppi ed entità”: Harakat Sham Al-Islam, con gli alias Haraket Sham al-Islam, Sham al-Islam e Sham al-Islam Movement. L’indirizzo indicato è la Repubblica araba siriana e la data di designazione è anch’essa il 29 febbraio 2016.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da rendere immediatamente efficaci le misure. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento di nuovi nominativi nell’elenco delle persone fisiche e di una nuova entità tra le persone giuridiche, i gruppi e le entità sottoposti al congelamento di capitali e risorse economiche.

Nuove persone fisiche inserite nell’elenco sanzionatorio

L’allegato aggiunge 11 persone fisiche all’elenco: Abd Al-Baset Azzouz; Gulmurod Khalimov; Nusret Imamovic; Muhannad Al-Najdi; Morad Laaboudi; Ali Musa Al-Shawakh; Hasan Al-Salahayn Salih Al-Sha'ari; Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal; Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh; Salim Benghalem; Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi. Per ciascuna voce sono indicati alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, eventuali documenti di viaggio, indirizzo/ubicazione nota e data di designazione del 29 febbraio 2016.

Nuova entità inserita nell’elenco sanzionatorio

L’allegato inserisce anche l’entità Harakat Sham Al-Islam, con i relativi alias e con indirizzo indicato nella Repubblica araba siriana. Anche per questa voce è riportata la data di designazione del 29 febbraio 2016.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, garantendo effetto immediato alle misure restrittive aggiornate.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comuneantiterrorismocongelamento di capitalimisure restrittive

Testo integrale

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