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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/297

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/297 della Commissione, del 2 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione per specifici ortofrutticoli, da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata. La fissazione avviene sulla base della disciplina del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero in funzione di dati variabili. L'atto contiene un allegato con i valori per codice NC e origine, e si applica immediatamente dalla pubblicazione.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, classificati secondo i codici NC indicati, provenienti dai paesi terzi e dalle origini ivi elencati. I valori sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha efficacia immediata dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/297 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. L'atto dà attuazione alla disciplina del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una determinazione giornaliera dei valori sulla base di dati variabili, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione adotta il regolamento richiamando il TFUE, il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione discendono dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il calcolo avviene ciascun giorno feriale. Da tale natura dinamica deriva l'immediata entrata in vigore del regolamento alla data di pubblicazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione europea di specifici ortofrutticoli indicati nell'allegato, identificati tramite codici NC e abbinati a determinati paesi terzi o origini. I valori sono funzionali al meccanismo del prezzo di entrata di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato include, tra le altre, origini quali Egitto, Israele, Marocco, Senegal, Tunisia, Turchia, Giordania, Cile, Stati Uniti, Cina, Sudafrica e la voce 'ZZ' per le 'altre origini'.

Contenuto operativo del regolamento

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg. I valori variano per prodotto e origine; ad esempio, il regolamento riporta più combinazioni per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale, e produce effetti immediati nel quadro della disciplina doganale e agricola dell'Unione.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differiscono in base al codice NC del prodotto e al codice del paese terzo di origine.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Allegato con codici merceologici e origini

L'allegato elenca i prodotti interessati, tra cui taluni agrumi, cetrioli, carciofi, mele, pesche e altri ortofrutticoli, indicando per ciascun codice NC le origini ammesse e il relativo valore forfettario. Per il codice 'ZZ' è precisato che corrisponde a 'altre origini'.

Come è indicizzato

Materieagricolturaortofruttapolitica commercialedazi doganali

Testo integrale

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