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Sentenza

Sentenza del 20/09/2019 n. 5178 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Redditi da partecipazione - Presunzione di distribuzione ai soci di società di capitali a base ristretta degli utili extracontabili accertati - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento con cui gli è stato attribuito un maggior reddito di partecipazione, calcolato in misura proporzionale alla sua partecipazione nella società. L'accertamento derivava dalla rettifica in aumento del reddito dichiarato dalla società partecipata e dalla presunzione che gli utili extracontabili accertati fossero stati distribuiti ai soci.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. Nelle società di capitali con base proprietaria ristretta è ammessa la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Il contribuente può superare tale presunzione fornendo una prova concreta del fatto che gli utili non siano stati distribuiti, ma siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base proprietaria

    Nelle società di capitali a ristretta base proprietaria è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati.

    La ristrettezza della compagine sociale e i rapporti di reciproca conoscenza e controllo tra i soci consentono di presumere che gli utili non contabilizzati siano stati distribuiti, anche se non risultano formalmente deliberati o contabilizzati come dividendi. La presunzione è relativa e può essere vinta dal contribuente con una prova specifica contraria.

  • Cassazione, sentenze nn. 27778/2017, 24534/2017 e 13094/2016

    La giurisprudenza richiamata conferma che, una volta accertati maggiori utili extracontabili in capo a una società di capitali a ristretta base proprietaria, tali utili possono essere imputati ai soci in proporzione alla partecipazione, salvo prova dell'accantonamento o del reinvestimento.

Massime di principio

  • Quando una società di capitali ha una compagine sociale ristretta, l'accertamento di utili extracontabili può comportare automaticamente, sul piano presuntivo, l'imputazione di una quota di tali utili ai soci.
  • La presunzione non è assoluta: il socio può contestarla dimostrando concretamente che gli utili sono rimasti nella società, ad esempio perché accantonati, reinvestiti o comunque non distribuiti.
  • La mera negazione della distribuzione o l'assenza di una delibera formale di distribuzione, di regola, non è sufficiente a superare la presunzione.
  • L'imputazione al socio avviene normalmente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale sociale, salvo elementi specifici che dimostrino una diversa ripartizione.
  • In casi analoghi è quindi essenziale documentare la destinazione degli utili societari e fornire una prova analitica della loro mancata distribuzione.

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