Circolare numero 49 del 13-3-2002
SOMMARIO: Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e versamento della contribuzione sostitutiva. Istruzioni e modalità operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il regime di emersione previsto dalla legge n. 383/2001 per i datori di lavoro che hanno utilizzato lavoro irregolare, con particolare attenzione ai soggetti ammessi, ai lavoratori regolarizzabili, ai termini e alle modalità di presentazione della dichiarazione di emersione. Vengono inoltre riepilogati gli effetti fiscali e previdenziali per datori di lavoro e lavoratori, le regole per il concordato relativo agli anni pregressi, la disciplina dei versamenti e gli adempimenti operativi INPS e Agenzia delle Entrate. La circolare tiene conto delle successive modifiche normative e chiarisce che il triennio agevolato è 2001-2003, con dichiarazione da presentare entro il termine finale del 1° luglio 2002.
Norme per incentivare l’emersione del lavoro sommerso e relativi adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi
Norme per incentivare l’emersione del lavoro sommerso
La circolare ricostruisce in modo sistematico la disciplina introdotta dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, per favorire l’emersione dell’economia sommersa mediante un programma di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari. Il documento esamina il quadro normativo, le linee guida CIPE, il modello di dichiarazione di emersione e gli effetti fiscali, previdenziali e contributivi per datori di lavoro e lavoratori.
Quadro normativo e fonti attuative
La disciplina di riferimento è costituita dall’art. 1 della legge n. 383/2001, come modificato dalla legge n. 409/2001, dalla legge n. 448/2001 e dal D.L. n. 12/2002. La circolare richiama inoltre la delibera CIPE n. 100 del 15 novembre 2001, il decreto interministeriale 15 novembre 2001, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2001 e le circolari n. 88/E dell’11 ottobre 2001 e n. 17/E dell’11 febbraio 2002.
Il programma di emersione è presentato come strumento per regolarizzare rapporti di lavoro svolti in violazione degli obblighi fiscali e previdenziali, con una duplice finalità: tutela del lavoratore e recupero di base imponibile per l’Erario. La circolare sottolinea anche il collegamento con interventi in materia di sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e monitoraggio del fenomeno.
Programma di emersione e contenuti del contratto
In attuazione della legge, il CIPE ha definito le linee guida del programma di emersione, che disciplinano:
- il rapporto di lavoro dalla data di emersione fino al termine del programma;
- le modalità di regolarizzazione del lavoro prestato negli anni pregressi;
- gli interventi per la sicurezza e la salute sul lavoro e la tutela ambientale;
- le forme di promozione, assistenza e consulenza;
- le modalità di verifica dell’attuazione.
La circolare evidenzia che, a seguito della dichiarazione di emersione, le parti devono stipulare un contratto che disciplini in ogni aspetto la posizione del lavoratore in azienda. Il rapporto deve essere esclusivamente subordinato e può essere a tempo determinato, indeterminato o part-time. Sono invece incompatibili forme contrattuali come apprendistato o contratti di formazione, proprio perché presuppongono un ingresso in azienda non coerente con la presenza pregressa del lavoratore.
Il contratto deve inoltre indicare durata del rapporto, qualifica, contratto collettivo di riferimento e retribuzione, che devono essere conformi ai contratti collettivi nazionali applicabili alle mansioni svolte. Per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2001, il contratto deve contenere anche un’intesa espressa tra datore di lavoro e lavoratore, formalizzata con dichiarazione da consegnare all’imprenditore.
Con la stipula del contratto, il datore di lavoro assume obblighi specifici:
- comunicare modificazioni o cessazione del rapporto al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, indicando che si tratta di lavoratore regolarizzato ex art. 1 L. n. 383/2001;
- tenere tutte le scritture obbligatorie;
- versare imposte, contributi e premi assicurativi previsti dal programma;
- versare la somma sostitutiva per imposte, contributi e premi relativi ai periodi pregressi, se si attiva il concordato tributario e previdenziale;
- adeguare impianti e luoghi di lavoro agli standard di legge entro la durata del programma.
Soggetti che possono accedere alla regolarizzazione
La dichiarazione di emersione può essere presentata dai titolari di reddito d’impresa e dai titolari di reddito di lavoro autonomo che abbiano impiegato lavoratori irregolari. La circolare, seguendo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, ricomprende:
- persone fisiche e soggetti di cui all’art. 5 TUIR titolari di reddito d’impresa;
- società ed enti commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) e b);
- enti non commerciali e società di cui alle lett. c) e d), limitatamente alle attività che producono reddito d’impresa;
- titolari di reddito di lavoro autonomo che esercitano arti e professioni ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUIR, anche in forma associata.
Possono accedere al regime anche gli imprenditori che non abbiano mai dichiarato redditi d’impresa e intendano far emergere la propria attività e i lavoratori irregolari impiegati nella stessa.
Sono esclusi i datori di lavoro che non sono titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai sensi del TUIR, come ad esempio:
- datori di lavoro privati con rapporti domestici;
- produttori agricoli con reddito determinato su base catastale entro i limiti dell’art. 29 TUIR;
- enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale;
- Stato ed enti pubblici.
Lavoratori regolarizzabili e casi esclusi
La circolare chiarisce che il programma riguarda i lavoratori utilizzati nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato, con esclusione delle collaborazioni coordinate e continuative. Il rapporto deve essere stato instaurato prima del 25 ottobre 2001, data di entrata in vigore della legge, e deve essere ancora in essere alla data di presentazione della dichiarazione.
Non sono regolarizzabili:
- rapporti iniziati dopo il 25 ottobre 2001;
- rapporti già cessati alla data della dichiarazione;
- rapporti già regolarizzati;
- rapporti qualificati in modo errato ma già integralmente assoggettati agli obblighi fiscali e previdenziali, come il caso di una collaborazione coordinata e continuativa che in realtà nasconda un lavoro subordinato.
La regolarizzazione è invece ammessa sia per il lavoro completamente "in nero" sia per il lavoro "in grigio", cioè per i casi in cui il lavoratore è formalmente assunto ma non vi è pieno adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.
La circolare esclude inoltre, per espressa previsione normativa, il lavoro svolto dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, dagli affidati o affiliati minori o permanentemente inabili, dagli ascendenti e dai familiari partecipanti all’impresa familiare; per i professionisti, anche il lavoro dei soci o associati partecipanti all’associazione professionale.
Dichiarazione di emersione: struttura e contenuto
La dichiarazione di emersione è lo strumento con cui il datore di lavoro fa emergere i lavoratori irregolari e, se del caso, propone il concordato per gli anni pregressi. Il modello approvato dal decreto interministeriale del 15 novembre 2001 è utilizzabile anche dopo le proroghe dei termini, purché siano rispettate le istruzioni aggiornate.
Il modello è articolato in:
- frontespizio, con i dati del dichiarante e dell’eventuale intermediario;
- Quadro A, con l’elenco dei lavoratori interessati e il costo del lavoro irregolare emerso nell’anno 2001 e negli anni precedenti fino al 1994;
- Quadro B, con il riepilogo dei dati del Quadro A;
- Quadro C, da compilare solo se la dichiarazione è utilizzata anche come proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni antecedenti.
La circolare precisa che il costo del lavoro emerso nel 2001 non può essere inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento. In caso di errore nella compilazione, è ammessa la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva fino al termine finale del 1° luglio 2002; non è invece consentito avvalersi del ravvedimento operoso per presentare dichiarazioni integrative.
Termini e triennio agevolato
Il termine finale per la presentazione della dichiarazione è fissato al 1° luglio 2002. Il regime agevolato opera comunque per il triennio 2001-2003, indipendentemente dalla data effettiva di presentazione della dichiarazione, perché il primo anno di decorrenza è il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Regime fiscale agevolato per i datori di lavoro
Per il triennio 2001-2003 il datore di lavoro che aderisce al programma ottiene un’imposizione sostitutiva sull’incremento del reddito imponibile rispetto al 2000, entro il limite del triplo del costo del lavoro emerso. Le aliquote sono:
- 10% per il 2001;
- 15% per il 2002;
- 20% per il 2003.
L’imposta sostitutiva si applica in luogo di IRPEF o IRPEG e non rileva ai fini delle addizionali IRPEF. La circolare precisa che l’incremento imponibile va determinato confrontando il reddito del periodo agevolato con quello del 2000, che costituisce termine fisso di raffronto. Per i soggetti che non abbiano mai dichiarato redditi d’impresa o di lavoro autonomo, l’incremento coincide con l’intero reddito imponibile dichiarato.
Il limite del triplo del costo del lavoro emerso è determinato prendendo il maggiore tra:
- le spese effettivamente sostenute nel 2001 per i lavoratori regolarizzati, compresi compensi in natura e oneri previdenziali;
- il costo previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento.
Se negli anni successivi il costo del lavoro emerso si riduce, il parametro deve essere ricalcolato. La circolare segnala anche la non compatibilità della disciplina con il credito d’imposta per le nuove assunzioni nei confronti dei lavoratori oggetto di emersione.
Regime previdenziale e INAIL per i datori di lavoro
Sul piano previdenziale il datore di lavoro versa una contribuzione sostitutiva sul maggiore imponibile relativo ai redditi di lavoro emersi, con aliquote del:
- 7% per il 2001;
- 9% per il 2002;
- 11% per il 2003.
I contributi sostitutivi coprono il debito previdenziale dei lavoratori regolarizzati. I premi INAIL sono ridotti del 75% nel primo anno, del 70% nel secondo e del 65% nel terzo.
Per il primo periodo agevolato la contribuzione e l’imposta sostitutiva possono essere versate in unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione oppure in 24 rate mensili con interessi legali. La circolare richiama il tasso legale del 3% annuo, in vigore dal 1° gennaio 2002.
Definizione degli anni pregressi per i datori di lavoro
Se il datore di lavoro compila il quadro C della dichiarazione, può utilizzare la stessa come proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi. Il concordato è possibile solo se la dichiarazione è presentata prima della notifica di avvisi di accertamento o rettifica e prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività istruttorie di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Non costituiscono ostacolo alla proposta di concordato:
- le richieste di chiarimenti ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973;
- le liquidazioni automatiche ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973.
Il costo del lavoro irregolare per ciascun anno pregresso deve essere indicato nella dichiarazione e non può superare il costo del lavoro emerso nel 2001. Il concordato si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% del costo del lavoro dichiarato per ogni periodo d’imposta, senza sanzioni e interessi. Il pagamento può avvenire in unica soluzione, con riduzione del 25%, oppure in 24 rate mensili senza interessi.
Il pagamento integrale estingue i delitti previsti dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/2000, il delitto di cui all’art. 37 L. n. 689/1981 e i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi al lavoro sommerso. In caso di rateazione, i termini di prescrizione restano sospesi.
Regime fiscale e previdenziale per i lavoratori
Il lavoratore deve aderire formalmente al programma mediante dichiarazione da consegnare al datore di lavoro, che la indica nella dichiarazione di emersione. Sui redditi di lavoro emersi si applica un’imposta sostitutiva IRPEF pari a:
- 6% per il 2001;
- 8% per il 2002;
- 10% per il 2003.
L’imposta è trattenuta dal datore di lavoro secondo le regole delle ritenute alla fonte; i redditi devono comunque essere indicati nel CUD. Il lavoratore è escluso dalla contribuzione previdenziale ordinaria per il triennio agevolato, poiché il debito previdenziale è coperto dalla contribuzione sostitutiva versata dal datore.
Per i periodi pregressi il lavoratore può estinguere i propri debiti fiscali e previdenziali con il pagamento di lire 200.000 per anno, pari a euro 103,29, senza sanzioni e interessi. Il versamento può avvenire in unica soluzione con riduzione del 25% oppure in 24 rate mensili. Il pagamento preclude gli accertamenti fiscali e previdenziali sui redditi di lavoro regolarizzati per gli anni interessati.
La circolare ribadisce infine la possibilità per il lavoratore di ricostruire la propria posizione previdenziale per i periodi pregressi, con contribuzione volontaria e con eventuale integrazione a carico del fondo previsto dalla legge n. 388/2000, nei limiti che saranno definiti dagli enti previdenziali.
Adempimenti INPS e compilazione del DM10/2
Ai fini del versamento della contribuzione sostitutiva, il datore di lavoro deve chiedere all’INPS l’apertura di una posizione aziendale separata, dedicata esclusivamente ai lavoratori emersi. La domanda va presentata sul modello DM68, corredata della ricevuta di presentazione della dichiarazione di emersione.
Le sedi INPS devono inquadrare le posizioni secondo il settore di attività, indicare la data di costituzione non anteriore all’1 gennaio 2001 e attribuire il codice di autorizzazione 7Y, con il significato di azienda con programma di emersione ex art. 1, comma 1, L. n. 383/2001. In presenza di altre posizioni INPS si aggiunge il codice 0D e, se del caso, il codice tipo azienda A3 o B3.
La circolare fornisce istruzioni dettagliate per il modello DM10/2 distinguendo tra lavoratori totalmente in nero e lavoratori in grigio, sia per la contribuzione corrente dal 1° gennaio 2002 sia per quella relativa al 2001. Per la rateazione del debito 2001 è previsto il codice 1Z per il versamento rateale.
Versamento con F24 e codici tributo
Il versamento della contribuzione sostitutiva e delle imposte sostitutive avviene mediante modello F24. La circolare richiama i codici tributo già istituiti e aggiornati nella denominazione:
- 1802: imposta sostitutiva IRPEF/IRPEG dovuta dal datore di lavoro;
- 1803: imposta sostitutiva IRPEF dovuta dai lavoratori;
- 1804: imposta sostitutiva per il concordato degli anni pregressi del datore di lavoro;
- 1805: contribuzione sostitutiva dovuta dai lavoratori per anni pregressi.
I codici 1802 e 1803 si indicano nella sezione Erario con riferimento all’anno d’imposta; i codici 1804 e 1805 nella sezione Erario con riferimento all’anno cui si riferisce il concordato. È ammessa la rateazione per i codici 1803, 1804 e 1805; per il codice 1803 gli interessi legali devono essere versati unitamente all’imposta.
Principio di non compensabilità e non deducibilità
La circolare ribadisce che le imposte e contribuzioni sostitutive non sono compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Devono quindi essere versate integralmente anche in presenza di crediti fiscali o previdenziali del datore di lavoro.
Effetti ulteriori e collegamenti con i piani di riallineamento
La disciplina non si applica al lavoro irregolare dei soggetti di cui all’art. 62, comma 2, del TUIR. Inoltre, la circolare precisa che restano fermi, in alternativa, i regimi già previsti per i piani di riallineamento e di emersione del lavoro irregolare, con la conseguenza che le imprese già impegnate in tali strumenti non possono accedere ai benefici della legge n. 383/2001 per i soggetti interessati ai piani medesimi.
Allegati e supporti operativi
Gli allegati riportano il testo coordinato degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 383/2001, la delibera CIPE con le linee guida del programma di emersione, la circolare n. 88/E e la circolare n. 17/E, oltre al piano di ammortamento delle 24 rate mensili al tasso del 3%. La documentazione serve a supportare l’applicazione operativa del regime, sia sul piano dei modelli sia su quello dei versamenti e della gestione degli adempimenti.
Punti principali
Finalità e quadro normativo
La legge 18 ottobre 2001, n. 383 mira a favorire il rilancio dell’economia e, in particolare, l’emersione del lavoro sommerso mediante un regime agevolato fiscale e previdenziale. Il quadro normativo è integrato dalle modifiche apportate dalla legge n. 409/2001, dalla legge n. 448/2001 e dal D.L. n. 12/2002, nonché dalle delibere CIPE, dai decreti attuativi e dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione di emersione e soggetti ammessi
Possono presentare la dichiarazione gli imprenditori e, in quanto compatibile, i titolari di reddito di lavoro autonomo che abbiano impiegato lavoratori irregolari prima del 25 ottobre 2001 e fino alla data della dichiarazione. La circolare delimita i soggetti ammessi ai titolari di reddito d’impresa e ai professionisti che esercitano arti e professioni, escludendo, tra gli altri, datori di lavoro domestico, produttori agricoli con reddito catastale, enti che svolgono solo attività istituzionale, Stato ed enti pubblici.
Lavoratori regolarizzabili e requisiti
La regolarizzazione riguarda i soli rapporti di lavoro subordinato disciplinati da contratto collettivo nazionale; sono esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i rapporti qualificati erroneamente ma già regolarmente assoggettati agli obblighi fiscali e previdenziali. Sono ammessi sia il lavoro totalmente "in nero" sia il lavoro "in grigio", ma il rapporto deve essere ancora in essere alla data di presentazione della dichiarazione e non già regolarizzato.
Termini, modello e modalità di presentazione
Il termine finale per la presentazione della dichiarazione di emersione è fissato al 1° luglio 2002. La dichiarazione deve essere presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello approvato con decreto interministeriale 15 novembre 2001, con possibilità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di errori. Il modello è composto dai quadri A, B e C, quest’ultimo dedicato alla proposta di concordato per gli anni pregressi.
Regime fiscale e previdenziale per i datori di lavoro
Per il triennio 2001-2003 il datore di lavoro applica un’imposta sostitutiva sull’incremento di reddito imponibile rispetto al 2000, con aliquote del 10%, 15% e 20%, entro il limite del triplo del costo del lavoro emerso. Sul piano previdenziale, la contribuzione sostitutiva sul maggiore imponibile è pari al 7%, 9% e 11% nei tre anni. È prevista anche la riduzione dei premi INAIL del 75%, 70% e 65% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno.
Regime fiscale e previdenziale per i lavoratori
I lavoratori aderenti al programma sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 6%, 8% e 10% per il triennio 2001-2003 e sono esclusi dalla contribuzione previdenziale ordinaria, poiché il datore versa la contribuzione sostitutiva. Per gli anni pregressi, il lavoratore può estinguere i debiti fiscali e previdenziali con il pagamento di euro 103,29 per anno, senza sanzioni e interessi, con possibilità di ricostruzione della posizione pensionistica tramite contribuzione volontaria.
Concordato per gli anni pregressi
Su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione può valere anche come proposta di concordato tributario e previdenziale. Il concordato si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% del costo del lavoro irregolare dichiarato per ciascun anno pregresso, senza sanzioni e interessi. Il pagamento può avvenire in unica soluzione, con riduzione del 25%, oppure in 24 rate mensili.
Versamenti, modelli e codici tributo
Per i versamenti si utilizza il modello F24 con i codici tributo 1802, 1803, 1804 e 1805, riferiti rispettivamente alle imposte sostitutive dovute dal datore di lavoro per l’emersione, dai lavoratori, per il concordato del datore e per la regolarizzazione dei lavoratori negli anni pregressi. Le somme non sono compensabili né deducibili. La circolare richiama inoltre le modalità di compilazione del modello DM10/2 e, per il versamento della contribuzione sostitutiva, la causale EMDM e, per il comparto agricolo, EMLA.
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