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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02109/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dall'azione risarcitoria proposta da un cliente nei confronti del professionista che lo aveva assistito in una lite tributaria contro un avviso di accertamento. Il giudice di merito ha ritenuto che il difensore, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado dinanzi alla commissione tributaria provinciale, non avesse informato il cliente, impedendogli così di proseguire il giudizio in appello e, se del caso, in cassazione. La corte d'appello ha confermato la condanna al risarcimento, ravvisando un danno da perdita di chance processuale, perché, secondo una valutazione prognostica ex ante, la prosecuzione dell'impugnazione avrebbe avuto concrete e significative probabilità di successo. L'erede del difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per omesso esame delle censure d'appello, in particolare sulla pretesa tardività dell'allegazione concernente la nullità dell'avviso di accertamento per tardiva notificazione e sulla mancata coltivazione di una strategia processuale; 2) violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto provata in modo certo la responsabilità professionale valorizzando allegazioni asseritamente tardive e per avere attribuito rilievo alla probabilità che la costituzione in appello avrebbe evitato il danno; 3) violazione dell'art. 2236 c.c. per avere il giudice d'appello valutato la condotta del professionista in contrasto con la giurisprudenza dell'epoca, facendo uso di elementi conoscibili solo ex post.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione della corte d'appello conteneva, anche solo implicitamente, un giudizio di irrilevanza o infondatezza delle questioni sollevate, e il ricorrente non aveva censurato in modo specifico l'asserita erroneità di tale decisione implicita sulla tardività delle allegazioni. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che non vi era stata introduzione di fatti nuovi, ma solo illustrazione di argomentazioni difensive in iure non soggette a preclusione; inoltre, la valutazione sulla chance di successo era stata correttamente compiuta in termini prognostici, considerando che l'eccezione di nullità era stata già proposta e riproposta e che, secondo la giurisprudenza del tempo, l'appello tributario avrebbe avuto concrete possibilità di successo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione del merito e dei fatti, non consentita in sede di legittimità; in ogni caso, la corte d'appello aveva correttamente valutato la condotta professionale alla luce delle chances ragionevolmente prospettabili all'epoca. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per denunciare l'omesso esame delle censure d'appello; la Corte ha escluso la violazione, osservando che le questioni erano state decise implicitamente dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha chiarito che, quando una questione risulta superata da una decisione incompatibile su altro punto, non si configura omessa pronuncia censurabile ex art. 112 c.p.c., ma eventualmente una decisione implicita impugnabile nei limiti di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché le circostanze valorizzate erano già emerse e la valutazione prognostica era correttamente svolta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ha ravvisato violazioni, ritenendo che la prova del danno da perdita di chance e della responsabilità professionale fosse stata correttamente apprezzata.

  • art. 2236 c.c.

    Invocato per limitare la responsabilità del professionista; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché mirava a rimettere in discussione il merito, e ha comunque confermato la correttezza della valutazione della condotta professionale in base alle chance prevedibili ex ante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La mancata trattazione espressa di una questione da parte del giudice di merito non integra omessa pronuncia quando la questione risulti logicamente assorbita da una decisione incompatibile su un diverso punto della controversia.
  • In cassazione la censura deve investire specificamente la decisione implicita del giudice di merito; non è sufficiente limitarsi a riproporre il merito della questione o a contestare solo il contenuto sostanziale dell'argomentazione difensiva.
  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, il danno da perdita di chance deve essere valutato in chiave prognostica ex ante, considerando le concrete probabilità di successo dell'iniziativa processuale omessa o non coltivata.
  • Ai fini della responsabilità del difensore rileva anche la mancata informazione al cliente dell'esito sfavorevole del primo grado, se tale omissione gli impedisce di esercitare tempestivamente le impugnazioni e gli fa perdere una seria possibilità di ottenere un risultato favorevole.
  • La valutazione della condotta del professionista non può prescindere dal quadro giurisprudenziale esistente al momento dell'attività svolta, ma il giudice può considerare le chance ragionevolmente prospettabili sulla base degli orientamenti già emergenti all'epoca.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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