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Sentenza

Sentenza del 13/12/2019 n. 32859 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'intimazione di pagamento fondata su una cartella esattoriale di Euro 58.904,15, sostenendo principalmente di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella. Deduceva inoltre vizi della motivazione della sentenza, violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, eccessività dei compensi di riscossione e mancata condanna dell'agente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il contribuente avesse acquisito conoscenza della cartella almeno quando aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo fondato sulla stessa. Non avendo impugnato tempestivamente la cartella, questa è divenuta definitiva e non potevano più essere utilmente contestati né il difetto della notificazione originaria né la mancata allegazione della cartella all'intimazione. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, poiché la conoscenza della cartella aveva interrotto il termine quinquennale previsto per la riscossione delle sanzioni. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000, oltre accessori, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    La conoscenza dell'atto presupposto acquisita attraverso l'impugnazione di un atto successivo impone al contribuente di contestare l'atto presupposto nei termini previsti; in mancanza, esso può divenire definitivo.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, Statuto dei diritti del contribuente

    La carenza dei requisiti informativi dell'atto non determina automaticamente la nullità quando il giudice abbia comunque ritenuto l'atto sufficientemente motivato e la violazione non incida sui requisiti essenziali dell'atto secondo l'interpretazione adottata nella sentenza.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20

    "Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni."

    Il termine quinquennale di prescrizione della riscossione delle sanzioni può essere interrotto dalla conoscenza della cartella e dalla relativa attività processuale del contribuente; nel caso concreto, alla data dell'intimazione il termine non era maturato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione in cassazione è limitato alle anomalie motivazionali gravi, come la mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni o una motivazione incomprensibile.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Cassazione può decidere direttamente la questione nel merito, senza rinvio, quando rilevi un'omessa pronuncia ma la questione sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 96

    La condanna per responsabilità processuale aggravata richiede presupposti specifici e non consegue automaticamente alla soccombenza; nel caso concreto la relativa doglianza è rimasta assorbita.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il soccombente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

Massime di principio

  • Quando il contribuente acquisisce conoscenza effettiva della cartella attraverso un atto successivo, come un preavviso di fermo o un'iscrizione ipotecaria, deve contestare tempestivamente anche la cartella; limitarsi a impugnare l'atto successivo può non essere sufficiente.
  • La mancata notificazione originaria della cartella può perdere rilevanza processuale se il contribuente dimostra di averne avuto conoscenza effettiva e non la impugna nei termini decorrenti da tale conoscenza.
  • Prima di eccepire la prescrizione della riscossione di una sanzione occorre verificare gli atti interruttivi e la data in cui il contribuente ha avuto conoscenza della pretesa.
  • In cassazione non è sufficiente lamentare una motivazione non dettagliata o ritenuta insufficiente: occorre dimostrare una grave anomalia motivazionale riconducibile ai casi ammessi dalla legge.
  • Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, quando previsto, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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