Ordinanza n. 174/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del bando-disciplinare della procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza a terra per l’aviazione generale presso l’aeroporto “Cristoforo Colombo”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi la deliberazione prot. n. 695 del 2.4.2026, il disciplinare telematico, il progetto a base di gara, il capitolato tecnico, lo schema generale di contratto, la modulistica e gli allegati al disciplinare, nonché le risposte di cui alla nota prot. n. 863 del 30.4.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando-disciplinare e atti della procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza a terra per l'aviazione generale presso l'aeroporto Cristoforo Colombo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il bando-disciplinare e gli atti connessi della procedura aperta, contestando l'impostazione metodologica utilizzata dalla stazione appaltante per la stima della base di gara. Le censure investivano quindi la determinazione dell'importo posto a base della procedura e la relativa attendibilità sotto il profilo tecnico-economico. Il giudizio cautelare è stato esaminato ai sensi dell'art. 55 c.p.a., mentre la trattazione del merito è stata fissata secondo il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. In ordine al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze riguardassero il merito tecnico dell'azione amministrativa, relativo alla metodologia di stima della base di gara. Tale ambito è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errore di fatto, irragionevolezza o inattendibilità; tali anomalie non sono apparse, allo stato della cognizione cautelare, adeguatamente dimostrate dalla ricorrente. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse della stazione appaltante all'avvio dell'esecuzione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria, considerando anche la prossima udienza di merito e l'eventualità che, in caso di accoglimento del ricorso, debba essere svolta una nuova gara. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata per il 22 luglio 2026 l'udienza pubblica di trattazione del merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha rigettato la domanda di sospensione.
art. 120 c.p.a.
Richiamato con riguardo alla celere calendarizzazione dell'udienza di discussione nel contenzioso relativo alle procedure di affidamento.
Massime di principio
- Le valutazioni tecniche dell'amministrazione sulla stima della base di gara sono sindacabili dal giudice amministrativo entro limiti estrinseci, e in particolare in presenza di errore di fatto, irragionevolezza o inattendibilità; nella fase cautelare, tali anomalie devono risultare adeguatamente dimostrate dal ricorrente.
- Nel giudizio cautelare relativo a una procedura di gara, il periculum in mora deve essere valutato comparando l'interesse del ricorrente alla sospensione con l'interesse della stazione appaltante all'avvio dell'esecuzione del servizio, tenendo conto anche della prossimità della trattazione di merito e delle conseguenze organizzative derivanti da un'eventuale riedizione della gara.
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