Cassazione Civile, Ordinanza n. 20951/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego amministrativo alla richiesta di modificare/integrate il nome anagrafico della parte privata. La richiedente aveva domandato di assumere un prenome diverso, in collegamento anche con il cognome già portato, mentre l'amministrazione aveva negato l'istanza ritenendo non sussistenti ragioni serie e gravi tali da superare l'esigenza di stabilità onomastica e di certezza identificativa. Il ricorso per cassazione investe la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato il diniego, sostenendosi che il giudice amministrativo avrebbe sostituito la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione e avrebbe erroneamente interpretato il provvedimento impugnato, invece di limitarsi a un sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse introdotto una nuova valutazione di merito sull'istanza di cambio nome, ma si fosse limitato a interpretare il contenuto del diniego amministrativo e a reputarlo sorretto da una motivazione sufficiente, fondata sull'insussistenza di specifiche e serie esigenze personali di peso equivalente rispetto al principio di stabilità onomastica. La doglianza della ricorrente, volta in sostanza a contestare la condivisibilità di tale interpretazione, è stata ritenuta estranea al controllo delle Sezioni Unite. Spese compensate e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
La misura dell'ulteriore importo è parametrata a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sul riparto di giurisdizione o sui limiti esterni della giurisdizione non consente di riesaminare la correttezza della valutazione di merito compiuta dal giudice amministrativo, quando la doglianza si risolva nella contestazione dell'interpretazione del provvedimento amministrativo.
- Quando l'autorità amministrativa nega la modifica del nome per difetto di serie e gravi ragioni, il giudice che conferma il diniego può limitarsi a verificare se il provvedimento sia sorretto da una motivazione sufficiente, senza sostituire una nuova valutazione discrezionale a quella dell'amministrazione.
- La tutela dell'interesse alla stabilità onomastica e alla certezza identificativa può prevalere sulla richiesta individuale di modifica del nome in assenza di specifiche esigenze personali di pari o maggiore peso.
- La censura che mira solo a contestare la condivisibilità dell'interpretazione giudiziale del diniego amministrativo integra una critica di merito e non un errore rilevante ai fini del controllo delle Sezioni Unite.
Come è indicizzato
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