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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14301/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente

La controversia

La pronuncia non decide nuovamente sul merito della controversia originaria, ma interviene su un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nell'ordinanza n. 6820/2025 la Corte aveva correttamente indicato, nell'epigrafe e nella descrizione dei fatti, che la sentenza impugnata proveniva dalla Corte d'Appello di Genova; tuttavia, per mero errore materiale, nel corpo della motivazione e nel dispositivo aveva indicato la Corte d'Appello di Brescia come giudice di rinvio. Il provvedimento odierno rileva che tale indicazione era palesemente incongrua, poiché non esisteva alcun collegamento con la controversia decisa in primo e secondo grado e la volontà della Corte era chiaramente quella di rinviare alla stessa Corte d'Appello che aveva pronunciato in appello, ma in diversa composizione. Si dispone quindi la correzione dell'errore materiale d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la correzione materiale d'ufficio dell'ordinanza precedente, stabilendo che in luogo di "Corte d'Appello di Brescia" deve leggersi e intendersi "Corte d'Appello di Genova" sia nel punto motivazionale richiamato sia nel dispositivo dell'ordinanza n. 6820/2025. È stato inoltre disposto, ai sensi dell'art. 288, comma 2, c.p.c., che la presente ordinanza sia annotata sull'originale dell'ordinanza corretta. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 391 bis c.p.c.

    La Corte afferma che l'errore materiale contenuto in una propria ordinanza è emendabile mediante procedura di correzione materiale, anche d'ufficio.

  • art. 288, comma 2, c.p.c.

    La Corte dispone che il provvedimento di correzione sia annotato sull'originale dell'ordinanza corretta.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione è correggibile anche d'ufficio quando risulti palese dal testo complessivo dell'atto e dalla volontà decisoria chiaramente desumibile.
  • Se l'epigrafe e la descrizione della controversia indicano correttamente il giudice del provvedimento impugnato, ma il dispositivo menziona per errore un diverso giudice privo di collegamento con la causa, prevale la ricostruzione coerente della volontà della Corte e l'indicazione errata può essere rettificata.
  • Quando la Cassazione cassa con rinvio, il giudice di rinvio deve essere individuato con coerenza rispetto al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata; un richiamo a un diverso ufficio giudiziario, se frutto di mero lapsus e non sorretto da alcuna motivazione, integra errore materiale correggibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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