Cassazione Penale, Ordinanza n. 31644/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/11/2025. Con il primo motivo ha reiterato, in modo ritenuto aspecifico e senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, l'eccezione già dedotta in appello relativa al preteso difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio. Con un ulteriore motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso non indica il reato contestato nel testo disponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza sulla notifica del decreto di citazione era priva di specificità perché non si confrontava con la puntuale motivazione della Corte d'appello sulla legittimità della notifica. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale aveva escluso l'esistenza di elementi idonei a giustificare il beneficio. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una questione già dedotta nei precedenti gradi senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura relativa alla notificazione degli atti processuali deve essere sorretta da un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito; in difetto di specificità, il motivo non supera la soglia dell'ammissibilità.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio, inclusa la mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile quando si risolve in un'affermazione generica o manifestamente infondata e non evidenzia elementi concreti trascurati dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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