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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12620/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 25/10/2024 che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo formato dal giudice delegato e aveva escluso dall'ammissione al passivo i crediti proposti. Credit Agricole contestava la esclusione dei propri crediti dalle società sottoposte a confisca per mancata prova della violazione dell'elemento della buona fede e per carenza di motivazione circa la presunta strumentalità dei finanziamenti. I quattro soggetti (Sciortino, Graziano, Russo, Cuva) impugnavano l'inammissibilità formale dei loro crediti per averli depositati via PEC agli amministratori giudiziari anziché in cancelleria, per il presunto oltre termine del deposito e per vizi di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di verifica dei crediti.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati respinti. Per Credit Agricole la Corte ha ritenuto infondati i motivi: il Tribunale aveva adeguatamente motivato la ritenuta strumentalità dei crediti e l'assenza della buona fede dell'istituto alla luce di elementi indiziari oggettivi (connivenza della direttrice di filiale, intercettazioni, modalità anomale di esecuzione delle operazioni, cambio di assegni di dubbia provenienza, garanzie inadeguate e pluralità di finanziamenti). Per i quattro professionisti/commissari liquidatori il rigetto è stato confermato in quanto il deposito delle istanze di ammissione al passivo fuori dalla cancelleria del giudice delegato (ovvero via PEC agli amministratori giudiziari) è da considerarsi inammissibile; il termine per il deposito non è sanato dall'avvenuto trasferimento successivo delle domande alla cancelleria e non opera un principio di "raggiungimento dello scopo" in presenza di intempestività. Inoltre la notifica del decreto di fissazione dell'udienza effettuata dagli amministratori giudiziari è conforme all'art. 57 d.lgs. n.159/2011. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 59

    Disciplina il procedimento relativo allo stato passivo nelle misure di prevenzione; consente ai terzi creditori di proporre opposizione e impone al ricorrente creditore l'onere di provare la buona fede e l'assenza del nesso di strumentalità tra credito e attività illecita.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52

    Individua i soggetti che possono vantare crediti nell'ambito delle misure di prevenzione; in applicazione della giurisprudenza il terzo creditore che si oppone deve provare buona fede e assenza di connessione con l'attività illecita.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 58

    Stabilisce che le domande di ammissione del credito devono essere presentate al giudice delegato e, per tal fine, il deposito ordinario è in cancelleria del giudice; dalla norma la Corte ricava l'esigenza di centralità della cancelleria e la conseguente inammissibilità delle domande depositate altrove.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 57, comma 2

    Prevede che il decreto di fissazione dell'udienza sia notificato dagli amministratori giudiziari; la Corte ha ritenuto tale notifica valida e distinta dall'istituto della ricezione delle istanze di ammissione al passivo, che devono essere depositate in cancelleria.

  • Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (modifica art. 23, comma 4 d.lgs. n. 159/2011)

    Riferimento temporale: il procedimento applicativo qui considerato si era svolto prima della modifica normativa menzionata; la Corte richiama che, alla luce della disciplina vigente all'epoca, il terzo creditore non aveva partecipato alla fase applicativa e pertanto ha l'onere probatorio in sede di opposizione.

  • Costituzione: artt. 24 e 111

    I ricorrenti avevano invocato violazioni dei diritti di difesa e del giusto processo; la Corte ha ritenuto tali censure infondate avendo il procedimento previsto garanzie processuali e non essendo stata dimostrata una concreta lesione dei diritti invocati.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: art. 6

    Richiamato dai ricorrenti per presunta violazione del diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione, atteso che le regole procedimentali sono state rispettate e le istanze formali non possono sostituire il rispetto dei termini e delle modalità stabilite dalla legge speciale.

  • Trattato sull'Unione Europea: art. 19

    Censura evocata dai ricorrenti in chiave di tutela giurisdizionale effettiva; la Corte non ha ritenuto che la disciplina applicata abbia impedito l'accesso effettivo alla tutela giudiziaria, stante la regolarità formale e sostanziale del procedimento.

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea: art. 47

    Riferimento a tutela giurisdizionale effettiva; la Corte ha ritenuto che le garanzie processuali offerte dalla normativa di prevenzione non siano incompatibili con tale principio.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo creditore che si oppone all'esclusione del proprio credito deve provare sia la propria buona fede sia l'assenza di un nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del proposto; indizi concreti relativi a comportamenti anomali della banca o dei suoi dipendenti possono legittimare l'esclusione.
  • Le domande di ammissione al passivo in procedure di prevenzione devono essere depositate in cancelleria del giudice delegato entro i termini fissati: un deposito effettuato presso gli amministratori giudiziari via PEC non è, di regola, sostitutivo e può determinare l'inammissibilità della domanda.
  • Il giudice applica la disciplina speciale delle misure di prevenzione anche ove vi siano analogie con procedure fallimentari; non è. pertanto, automaticamente applicabile il principio di 'sanatoria' formale mutuato da altre procedure, salvo che la legge lo preveda espressamente.
  • Le certificazioni antimafia o l'assenza di pendenze penali dei soci non bastano da sole a dimostrare la buona fede del creditore quando esistono elementi oggettivi che suggeriscono rapporti anomali o connivenze operative.
  • Le questioni relative alla tempestività e alla modalità del deposito delle istanze sono di carattere sostanziale nel sistema delle misure di prevenzione: il rispetto dei termini e del luogo di deposito è funzionale alla correttezza della procedura e alla tutela comparativa dei creditori.
  • In sede di impugnazione la verifica del giudice di legittimità è circoscritta: rilevante è l'assenza di motivazione o la manifesta illogicità del provvedimento impugnato; chiedere semplicemente una rivalutazione del merito dei fatti non è sufficiente.

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