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Ordinanza

Ordinanza n. 2039/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “1) dell'Ordinanza Dirigenziale n. 248 del 27.05.2026 (prot. ente n. 0072631 del 27.05.2026), adottata dal Dirigente della Direzione 7 – Coordinamento Attività e Sviluppo Economico del Comune di Pozzuoli, notificata al ricorrente in pari data, avente ad oggetto «Ordinanza di cessazione di attività illegittima di impresa funebre – Pozzuoli (NA), via Arco Felice Vecchio n. 7», 2) di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto comunque lesivo degli interessi del ricorrente.”

Giustizia amministrativa202603832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'ordinanza comunale. In sede cautelare, con valutazione sommaria, ha ritenuto emergere profili tali da far presumere l'infondatezza del ricorso, sulla base della documentazione fotografica, del verbale di ispezione e della nota richiamata nell'atto impugnato. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rimessa alla decisione definitiva.

TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di cessazione di attività illegittima di impresa funebre

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa funebre ha impugnato l'ordinanza dirigenziale comunale che disponeva la cessazione dell'attività esercitata in un determinato esercizio, chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma indica che la domanda cautelare è stata valutata alla luce della documentazione fotografica, del verbale di ispezione e della nota richiamata nel provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha negato la sospensione ritenendo, a un primo esame sommario, il ricorso infondato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base di un esame sommario degli atti, emergano elementi documentali idonei a far ritenere il ricorso infondato.
  • La documentazione fotografica, il verbale di ispezione e gli atti richiamati nel provvedimento impugnato possono costituire elementi sufficienti, nella delibazione cautelare, per escludere il fumus boni iuris necessario alla sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieServizi cimiteriali e funebriTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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