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Ordinanza

Ordinanza n. 189/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 238/2024 depositata il 11.06.2024 dal Tribunale di Chieti, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 539/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “dichiara il diritto della parte ricorrente all’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente ad euro 2000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con gli accessori dovuti per legge ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, con gli accessori dovuti per legge”

Giustizia amministrativa202500195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o ritardata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Chieti relativa all'attribuzione della Carta Docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta Docente per un valore complessivo di euro 2.000,00 riferito agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con gli accessori di legge. Il TAR aveva già accolto il ricorso in ottemperanza con sentenza n. 292/2025 e aveva disposto l'intervento di un Commissario ad acta. Il Commissario ha chiesto la proroga del termine assegnato per completare gli adempimenti; successivamente, il ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla proroga, poiché nel gennaio 2026 il bonus era stato accreditato sulla piattaforma Carta Docente. La relazione conclusiva del Commissario ha attestato l'esatta esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'avvenuta esecuzione del giudicato e della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente rispetto a un'ulteriore proroga del termine. Tuttavia, considerato che il Commissario ad acta aveva svolto attività anche dopo la richiesta di proroga e fino al deposito della relazione conclusiva, ha autorizzato ex post la proroga richiesta, fissandone la scadenza alla data di deposito della relazione, il 10 febbraio 2026. Il TAR ha inoltre precisato che, per la liquidazione del compenso del Commissario ad acta, dovrà essere presentata apposita istanza ai sensi dell'art. 71 d.P.R. n. 115/2000, con indicazione delle vacazioni e delle eventuali spese sostenute.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Richiamata nella sentenza del giudice ordinario quale base per la corresponsione degli accessori dovuti sul beneficio riconosciuto.

  • art. 71 d.P.R. 115/2000

    Impone la presentazione di un'apposita istanza per la liquidazione del compenso del Commissario ad acta, con indicazione delle vacazioni e delle spese eventualmente sostenute.

Massime di principio

  • Quando il Commissario ad acta abbia proseguito le attività esecutive oltre il termine originariamente assegnato, il giudice dell'ottemperanza può autorizzare ex post la proroga sino alla data di deposito della relazione conclusiva, se ciò è giustificato dalle concrete modalità di esecuzione dell'incarico.
  • L'avvenuto accredito del beneficio riconosciuto dal giudicato determina il venir meno dell'interesse del beneficiario a un'ulteriore proroga del termine per l'ottemperanza, ferma restando la possibilità di regolare ex post il termine effettivamente utilizzato dal Commissario ad acta.
  • La liquidazione del compenso del Commissario ad acta richiede un'apposita istanza, corredata dall'indicazione delle vacazioni dedicate all'incarico e delle eventuali spese sostenute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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