Cassazione Civile, Ordinanza n. 22514/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha verificato che l'atto di rinuncia del ricorrente rispondeva ai requisiti dell'art. 390 c.p.c. e, preso atto dell'accettazione da parte dei controricorrenti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, proprio perché i controricorrenti avevano aderito alla rinuncia. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il giudizio trae origine da una sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato il gravame proposto dal ricorrente. In sede di cassazione, il ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso. I controricorrenti hanno successivamente accettato la rinuncia. Il testo non consente di ricostruire la natura sostanziale della controversia definita nei gradi di merito, poiché la decisione di legittimità è limitata alla presa d'atto della rinuncia e della relativa accettazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se correttamente formulata e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quando rispetta i requisiti formali di legge ed è accettata dai controricorrenti, comporta l'estinzione del processo.
- L'estinzione per rinuncia accettata esclude una decisione sul merito del ricorso e può giustificare la mancata pronuncia sulle spese se vi è adesione delle controparti costituite.
Come è indicizzato
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