Cassazione Penale, Sentenza n. 03295/2026 del 27/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto Madonia autorizzandone l'acquisto e l'uso in cella di un lettore CD e dei relativi compact disc. Il motivo principale del ricorso per cassazione contestava la violazione dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario e la falsa applicazione dell'art. 14 della Circolare D.A.P. 2/10/2017, sostenendo che il giudice di merito non aveva valutato concretamente l'incidenza dell'autorizzazione sull'organizzazione dell'istituto carcerario, in termini di impegno di risorse umane e materiali necessarie per i controlli di sicurezza sui dispositivi e sui supporti musicali, e aveva dato per superabili difficoltà che la Direzione aveva dettagliatamente descritto (sovraffollamento della sezione, onerosità dei controlli, difficoltà nelle verifiche sui CD).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non abbia adeguatamente valutato la concreta incidenza organizzativa e di sicurezza derivante dall'introduzione di lettori CD e supporti musicali nella sezione soggetta al regime 41-bis, essendovi elementi forniti dalla Direzione dell'istituto che giustificavano la scelta di non autorizzarne l'ingresso. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'Amministrazione può legittimamente negare tali autorizzazioni quando le verifiche e gli interventi richiesti siano inesigibili per l'ordinamento interno dell'istituto. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza impugnate.
Norme richiamate
art. 41-bis ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Consente misure detentive speciali e autorizza la Direzione dell'istituto a limitare l'introduzione di oggetti quando la verifica e la messa in sicurezza di dispositivi/supporti comportino oneri non sostenibili; legittima il diniego se l'uso dei dispositivi comporta inesigibili adempimenti organizzativi per l'Amministrazione penitenziaria.
Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, art. 14
Richiamata dai ricorrenti come norma richiedente specifiche cautele; la Corte ha ritenuto che la presunta violazione fosse fondata sulla mancata valutazione concreta da parte del giudice di merito dell'inesigibilità degli oneri richiesti dalle verifiche previste dalla Circolare.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate)
La Corte ha richiamato precedenti decisioni che stabiliscono: l'Amministrazione può legittimamente negare l'autorizzazione all'acquisto/detenzione di lettori CD e supporti musicali se la messa in sicurezza richiede risorse e controlli non assicurabili; il giudice di sorveglianza deve valutare concretamente l'incidenza organizzativa prima di riconoscere il diritto del detenuto.
Massime di principio
- In regime 41-bis l'autorizzazione all'introduzione di dispositivi elettronici o supporti va valutata bilanciando il diritto al trattamento con esigenze di sicurezza e organizzazione dell'istituto.
- Il giudice di merito non può limitarsi a valutazioni generiche: deve accertare concretamente l'incidenza sull'organizzazione carceraria in termini di risorse umane e materiali necessarie per i controlli e per la messa in sicurezza dei dispositivi/supporti.
- L'acquisto tramite impresa di mantenimento o la provenienza dei supporti non escludono automaticamente la necessità di verifiche di sicurezza e non obbligano la Direzione ad autorizzare l'ingresso qualora i controlli siano inesigibili.
- Se l'Amministrazione dimostra che i controlli richiesti sono sproporzionati rispetto alle risorse disponibili e incidono significativamente sull'organizzazione, il diniego è legittimo e la decisione del giudice va annullata se non tiene conto di tali elementi.
- Le autorizzazioni eccezionali con finalità specifiche (es. studio) possono essere trattate differentemente, ma l'onere probatorio resta sull'Amministrazione quando sostiene l'inesigibilità dei controlli; il giudice deve motivare il bilanciamento effettuato.
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