Regolamento (UE) 2019/410
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/410 della Commissione, del 29 novembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i dettagli e la struttura delle informazioni in materia di servizi di pagamento che le autorità competenti devono notificare all'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce in modo uniforme quali informazioni devono essere notificate all'ABE dalle autorità competenti per alimentare il registro elettronico centrale dei prestatori di servizi di pagamento e di moneta elettronica. La disciplina riguarda sia soggetti autorizzati sia soggetti esentati o registrati in base alle deroghe previste dalla normativa di settore, includendo anche agenti, succursali ed enti autorizzati a prestare servizi di pagamento. L'allegato contiene tabelle dettagliate con campi, formati, codifiche e opzioni standard per ciascuna categoria di soggetti. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed è funzionale alla trasparenza e alla riconoscibilità, per utenti e autorità, degli operatori attivi nel mercato dei pagamenti.
Stabilisce il formato, i dettagli e la struttura delle informazioni sui prestatori di servizi di pagamento e di moneta elettronica che le autorità competenti devono notificare all'ABE per il registro elettronico centrale previsto dalla direttiva (UE) 2015/2366.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, che devono trasmettere all'Autorità bancaria europea (ABE) informazioni standardizzate relative a istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, prestatori di servizi di informazione sui conti, agenti, succursali, soggetti esentati ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366, soggetti esentati ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE, enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 23, della direttiva 2013/36/UE autorizzati a prestare servizi di pagamento e prestatori di servizi esclusi dall'ambito di applicazione della seconda direttiva sui servizi di pagamento per alcune attività limitate. Il regolamento opera nell'intero SEE, in funzione del registro elettronico centrale gestito dall'ABE; non disciplina direttamente la prestazione dei servizi di pagamento, ma la comunicazione dei dati di registrazione e autorizzazione. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/410 della Commissione
Il regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione per la trasmissione all'ABE delle informazioni necessarie al funzionamento del registro elettronico centrale dei prestatori di servizi di pagamento e di moneta elettronica previsto dalla direttiva (UE) 2015/2366. La logica sottesa, richiamata nei considerando, è garantire che utenti e parti interessate possano identificare in modo inequivoco gli operatori registrati, i loro agenti, le succursali e i territori in cui operano, con informazioni presentate in modo chiaro, uniforme e comparabile in tutta l'Unione.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nell'attuazione della disciplina sui servizi di pagamento nel mercato interno. La Commissione adotta il testo sulla base del progetto di norme tecniche predisposto dall'ABE, dopo consultazione pubblica e acquisizione del parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'obbligo di notifica grava sulle autorità competenti degli Stati membri. Le categorie di soggetti interessate comprendono:
- istituti di pagamento e loro succursali;
- persone fisiche o giuridiche che beneficiano dell'esenzione dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366;
- prestatori di servizi di informazione sui conti;
- istituti di moneta elettronica e loro succursali;
- persone giuridiche che beneficiano della deroga dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE;
- agenti dei soggetti sopra indicati;
- enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 23, della direttiva 2013/36/UE autorizzati a prestare servizi di pagamento;
- prestatori di servizi esclusi dall'ambito di applicazione della seconda direttiva sui servizi di pagamento per talune attività a uso limitato o collegate a reti e servizi di comunicazione elettronica.
Le informazioni servono ad alimentare il registro elettronico centrale dell'ABE e non introducono, di per sé, nuovi requisiti autorizzativi sostanziali.
Struttura delle informazioni e standardizzazione
L'articolo 1 prescrive che le notifiche avvengano secondo tabelle e formati standard contenuti nell'allegato. Le informazioni richieste includono, a seconda della categoria:
- tipologia del soggetto;
- denominazione ufficiale e, facoltativamente, denominazione commerciale;
- sede centrale o indirizzo della succursale;
- numero identificativo nazionale o equivalente;
- autorità competente responsabile dei dati;
- servizi autorizzati o registrati;
- status attuale dell'autorizzazione o della registrazione;
- date di autorizzazione, registrazione e revoca, se applicabili;
- Stati membri ospitanti e modalità di prestazione transfrontaliera.
Il regolamento richiede l'uso di formati predefiniti, opzioni codificate e, ove necessario, traslitterazioni o traduzioni per gli Stati membri che utilizzano alfabeti greco o cirillico. Questo profilo tecnico mira a garantire coerenza linguistica e comparabilità dei dati nel registro.
Contenuto dell'allegato: tabelle per ciascuna categoria
Tabella 1 – istituti di pagamento. Sono richiesti dati anagrafici, identificativi e regolamentari dell'istituto, compresi i servizi di pagamento autorizzati, lo stato dell'autorizzazione, la data di autorizzazione e l'eventuale data di revoca. Sono previsti anche i campi per gli Stati membri ospitanti in libera prestazione di servizi e per quelli in cui l'attività è svolta mediante succursale.
Tabella 2 – istituti di pagamento esentati. La struttura ricalca quella degli istituti di pagamento, ma riferita ai soggetti che beneficiano dell'esenzione ex articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366. Lo stato rilevante è la registrazione, con indicazione della data di registrazione e della revoca, se intervenuta.
Tabella 3 – prestatori di servizi di informazione sui conti. Oltre ai dati identificativi e di indirizzo, occorre indicare che il servizio registrato è quello di informazione sui conti. Sono previste le informazioni su status, data di registrazione, eventuale revoca e presenza in altri Stati membri sia in libera prestazione sia tramite succursale.
Tabella 4 – istituti di moneta elettronica. Analogamente agli istituti di pagamento, devono essere comunicati i dati identificativi, i servizi di moneta elettronica e di pagamento autorizzati, lo status dell'autorizzazione e le date rilevanti. L'elenco dei servizi comprende l'emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica oltre ai servizi di pagamento tradizionali selezionabili da elenco.
Tabella 5 – istituti di moneta elettronica esentati. La tabella disciplina i soggetti che operano in deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE. Anche qui sono richiesti dati anagrafici, identificativi, servizi registrati, status, data di registrazione e revoca.
Tabella 6 – agenti. Per gli agenti, il registro deve indicare la denominazione, l'indirizzo, il numero identificativo nazionale, l'autorità competente e il soggetto per conto del quale l'agente presta servizi di pagamento, oltre allo stato attivo o non attivo della registrazione.
Tabella 7 – enti di cui alla direttiva 2013/36/UE autorizzati a prestare servizi di pagamento. Per tali enti devono essere notificati denominazione, eventuale denominazione commerciale, indirizzo, identificativo nazionale e autorità competente. Il campo è pensato per soggetti bancari o assimilati autorizzati dal diritto nazionale a prestare servizi di pagamento.
Tabella 8 – prestatori di servizi esclusi dalla seconda direttiva sui servizi di pagamento. La tabella è dedicata ai soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva per attività limitate. Oltre ai dati identificativi, richiede una descrizione delle attività svolte e l'indicazione della specifica base di esclusione applicabile. Le esclusioni riguardano, in sintesi, strumenti di pagamento a uso limitato e alcune operazioni di pagamento fornite da operatori di reti o servizi di comunicazione elettronica, come contenuti digitali, servizi a tecnologia vocale, beneficenza o acquisto di biglietti.
Servizi elencati e rilevanza pratica
L'allegato contiene un elenco molto dettagliato dei servizi di pagamento selezionabili, tra cui:
- deposito e prelievo di contante su conto di pagamento;
- esecuzione di addebiti diretti;
- esecuzione di operazioni con carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- bonifici e ordini permanenti;
- operazioni finanziate da una linea di credito;
- emissione e convenzionamento di strumenti di pagamento;
- rimessa di denaro;
- servizi di disposizione di ordini di pagamento;
- servizi di informazione sui conti.
Per gli istituti di moneta elettronica, si aggiunge l'opzione "Emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica".
Decorrenza ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori e per le autorità nazionali, ciò comporta l'obbligo di utilizzare il tracciato informativo uniformato senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità della standardizzazione
Il regolamento attua l'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva (UE) 2015/2366 e fissa norme tecniche di attuazione sui dettagli e sulla struttura delle informazioni che le autorità competenti devono notificare all'ABE. La finalità è consentire la tenuta di un registro elettronico centrale chiaro, uniforme e facilmente consultabile dagli utenti dei servizi di pagamento e dagli altri interessati.
Categorie di soggetti e informazioni da notificare
L'articolo 1 impone la notifica all'ABE, secondo formati predeterminati, delle informazioni relative a: istituti di pagamento e succursali; persone fisiche o giuridiche esentate ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366; prestatori di servizi di informazione sui conti e loro succursali; istituti di moneta elettronica e succursali; persone giuridiche in deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE; agenti di tali soggetti; enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 23, della direttiva 2013/36/UE autorizzati a prestare servizi di pagamento; prestatori di servizi che svolgono attività escluse ex articolo 3, lettera k), punti i) e ii), e lettera l), della direttiva (UE) 2015/2366.
Formato uniforme e tabelle dell'allegato
Le informazioni devono essere trasmesse utilizzando i formati standard e i campi previsti nell'allegato, che distingue otto tabelle: istituti di pagamento, istituti di pagamento esentati, prestatori di servizi di informazione sui conti, istituti di moneta elettronica, istituti di moneta elettronica esentati, agenti, enti di cui alla direttiva 2013/36/UE e prestatori di servizi esclusi. I campi comprendono denominazioni, denominazioni commerciali, indirizzi, numeri identificativi nazionali, autorità competenti, status autorizzativo o di registrazione, date di autorizzazione/registrazione e, ove rilevante, paesi e servizi prestati.
Indicazione dei servizi e degli Stati membri ospitanti
Per ciascuna categoria vengono elencati i servizi autorizzati o registrati e gli Stati membri ospitanti in cui l'attività è prestata o si intende prestare, sia in libera prestazione di servizi sia mediante succursale. Le opzioni sono predefinite e comprendono i principali servizi di pagamento della direttiva (ad esempio conti di pagamento, bonifici, addebiti diretti, carte, rimessa di denaro, ordini di pagamento, informazione sui conti) nonché, per gli istituti di moneta elettronica, l'emissione, distribuzione e rimborso di moneta elettronica.
Prestatori esclusi dall'ambito della direttiva
La tabella 8 riguarda i prestatori di servizi che operano in base alle esclusioni di cui all'articolo 3, lettera k), punti i) e ii), e lettera l), della direttiva (UE) 2015/2366. Per tali soggetti devono essere notificati anche la descrizione delle attività e la specifica base di esclusione applicabile, distinguendo tra strumenti di pagamento a uso limitato e operazioni di pagamento di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica riferite a contenuti digitali, servizi a tecnologia vocale, beneficenza o biglietti.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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