Regolamento (UE) 2018/1874
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione, del 29 novembre 2018, sui dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, per quanto riguarda l'elenco delle variabili e la loro descrizione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa in modo dettagliato le variabili statistiche che gli Stati membri devono raccogliere e comunicare per il 2020 nell'ambito delle statistiche integrate sulle aziende agricole. Esso specifica, tramite allegati tecnici, descrizioni e codifiche delle variabili di base, delle superfici, del bestiame e di tre moduli aggiuntivi su manodopera/attività remunerative, sviluppo rurale e stabulazione/effluenti. La disciplina è finalizzata a garantire comparabilità, armonizzazione e contenimento dell'onere statistico, nel limite massimo complessivo di 300 variabili previsto dal regolamento di base.
Definizione dell'elenco, della descrizione e delle modalità di presentazione delle variabili statistiche da trasmettere per l'anno 2020 sulle aziende agricole, ai sensi del regolamento (UE) 2018/1091.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini della raccolta e trasmissione alla Commissione dei dati statistici integrati sulle aziende agricole per l'anno di riferimento 2020, nell'ambito del regolamento (UE) 2018/1091. Riguarda le variabili relative ai dati strutturali di base, alla popolazione di riferimento ampliata e ai moduli su manodopera, altre attività remunerative, sviluppo rurale, stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo richiama inoltre l'area SEE. Non disciplina altri settori al di fuori della statistica agricola armonizzata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 sui dati da presentare per l'anno 2020 nel quadro delle statistiche integrate sulle aziende agricole
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2018/1091, precisando quali variabili statistiche debbano essere raccolte e trasmesse per l'anno 2020 in materia di aziende agricole. La finalità è garantire un insieme armonizzato di informazioni su struttura aziendale, manodopera, superfici, bestiame, pratiche produttive e aspetti ambientali, nel rispetto del limite complessivo di 300 variabili e del principio di proporzionalità dell'onere statistico.
Quadro normativo e finalità
Il testo si inserisce nel sistema europeo delle statistiche integrate sulle aziende agricole istituito dal regolamento (UE) 2018/1091, che mira a combinare informazioni sulla struttura delle aziende con dati sui metodi di produzione, sulle misure di sviluppo rurale, sugli aspetti agroambientali e su altre informazioni correlate. I considerando evidenziano che gli Stati membri devono rilevare i dati relativi alle informazioni di base, alla popolazione di riferimento ampliata e ai moduli tematici, evitando costi aggiuntivi significativi e un onere sproporzionato per le aziende agricole e le amministrazioni nazionali.
Ambito di applicazione
Il regolamento è rivolto agli Stati membri, che devono utilizzare le definizioni, le classificazioni e le codifiche contenute negli allegati per la trasmissione dei dati del 2020. Il riferimento materiale è esclusivamente la statistica agricola armonizzata a livello UE; il testo non introduce obblighi sostanziali di produzione agricola, ma regole di rilevazione, classificazione e comunicazione dei dati statistici.
Variabili generali di base: identificazione, localizzazione e status dell'azienda
L'allegato I definisce innanzitutto le variabili generali. L'azienda agricola è identificata mediante un codice unico numerico per la trasmissione dei dati. La localizzazione geografica è espressa tramite cella di griglia INSPIRE di 1 km, con regole di divulgazione alternative per la diffusione statistica (griglie più ampie se nella cella sono presenti meno di 10 aziende). È inoltre richiesto il codice NUTS 3 della regione di ubicazione.
Sono previste variabili sulla presenza dell'azienda in zone soggette a vincoli naturali, secondo l'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, con classificazione nelle categorie L, M, O o N. Il regolamento disciplina anche la personalità giuridica dell'azienda in relazione allo status del conduttore: persona fisica, comproprietà, gruppo di aziende, persona giuridica, proprietà collettiva e presenza di benefici PAC o di sostegni per giovani o nuovi agricoltori.
Capo azienda, manodopera familiare e formazione
Il capo dell'azienda agricola è definito come la persona fisica responsabile delle attività quotidiane finanziarie e produttive. L'allegato I chiarisce il concetto di lavoro agricolo, di tempo di lavoro agricolo e di unità di lavoro annuale (ULA), con un minimo di 1.800 ore annue se la normativa nazionale non fissa un diverso parametro.
Tra le variabili di base figurano anno di nascita, genere, quota di lavoro agricolo svolto in azienda, anno di insediamento come capo azienda, livello di formazione agraria e partecipazione a corsi di formazione professionale negli ultimi 12 mesi. Il sistema distingue inoltre le forme di conduzione della SAU: terreni di proprietà, in affitto, in mezzadria o altre forme, terreni di proprietà collettiva, oltre ai profili di agricoltura biologica e di partecipazione ad altri sistemi di certificazione ambientale.
Superfici agricole: struttura delle colture e classificazioni
L'allegato II e l'allegato I definiscono in modo analitico la superficie totale dell'azienda, la SAU e le varie categorie di superfici. Le regole metodologiche precisano che ogni superficie va rilevata una sola volta come superficie principale; la coltura principale è normalmente quella di maggior valore economico, o, in mancanza, quella che occupa il suolo più a lungo. Le coltivazioni di pieno campo e quelle in serra devono essere rilevate separatamente.
Le voci comprendono seminativi, cereali, legumi secchi, piante da radice, colture industriali, colture raccolte allo stato verde, ortaggi e fragole, fiori e piante ornamentali, sementi e piantine, terreni a riposo, prati permanenti e pascoli, colture permanenti, orti familiari, superfici agricole non utilizzate, superficie boscata e altre superfici aziendali. Per le colture permanenti sono incluse frutta, agrumi, uve, olivi, vivai, alberi di Natale e altre coltivazioni permanenti; per le uve sono previste sottocategorie dedicate ai vini DOP, IGP e agli altri vini.
Agricoltura biologica e superfici in conversione
Il regolamento prevede un blocco specifico di variabili per la produzione biologica, richiamando il regolamento (CE) n. 834/2007, il regolamento (UE) 2018/848 e la normativa più recente applicabile. Devono essere rilevate la SAU totale destinata al biologico, i seminativi biologici, le principali colture biologiche e le superfici in conversione, ossia in transizione verso la certificazione biologica. Sono previste sottovoci per cereali, legumi, piante da radice, colture industriali, ortaggi, prati e pascoli, colture permanenti, frutta, agrumi, uve, olivi e coltivazioni in serra.
Irrigazione
Tra le variabili di superficie vi è la superficie irrigabile totale, definita come il massimo di ettari irrigabili nel corso dell'anno di riferimento con le infrastrutture tecniche e la disponibilità idrica normalmente presenti nell'azienda.
Bestiame e relativi profili biologici
L'allegato I elenca le categorie di bestiame: bovini, ovini, caprini, suini, pollame, conigli, api, cervidi, animali da pelliccia e altre specie non classificate altrove. Per i bovini sono distinte le classi di età e sesso, le vacche da latte, le altre vacche e le bufale; per ovini e caprini sono distinte le categorie riproduttive; per i suini si distinguono lattonzoli, scrofe da riproduzione e altri suini; per il pollame si distinguono polli da carne, galline ovaiole e altre specie.
È inoltre previsto un set di variabili per gli animali allevati con metodi biologici, con rilevazione per bovini, ovini, caprini, suini e pollame, nonché per polli da carne e galline ovaiole biologici.
Modulo 1: manodopera e altre attività remunerative
L'allegato II istituisce il modulo sulla manodopera e sulle altre attività remunerative. L'allegato III specifica che il conduttore è la persona fisica, o la persona fisica selezionata nel caso di un gruppo di aziende, che gestisce l'azienda in nome proprio e per conto proprio; se il conduttore è una persona giuridica, i dati sul conduttore non sono rilevati.
La sezione sulla manodopera familiare si applica solo alle aziende individuali e comprende coniuge, ascendenti, discendenti e fratelli/sorelle del conduttore e del coniuge, nonché il capo azienda se familiare. La manodopera non familiare è distinta in continuativa e non continuativa, con rilevazione di numero di persone per fasce ULA o di giornate di lavoro a tempo pieno. È previsto anche il rilevamento delle prestazioni di lavoro fornite da imprese per conto terzi.
Il modulo include inoltre le altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola, quali servizi sanitari/sociali/educativi, turismo e ospitalità, artigianato, lavorazione di prodotti agricoli, produzione di energia rinnovabile, trasformazione del legno, acquacoltura, lavori agricoli e non agricoli per conto terzi, silvicoltura e altre attività analoghe. È rilevata anche l'importanza economica di tali attività, espressa come percentuale della produzione finale dell'azienda. Una seconda sezione riguarda le altre attività remunerative non direttamente collegate all'azienda agricola, comprendendo il lavoro non agricolo svolto dentro o fuori l'azienda, con attenzione al conduttore unico e ai familiari nelle aziende individuali.
Modulo 2: sviluppo rurale
Il modulo sullo sviluppo rurale rileva se l'azienda abbia beneficiato, negli ultimi 3 anni, di misure del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base di una decisione positiva di assegnazione, indipendentemente dall'effettiva erogazione del pagamento. Le categorie comprendono consulenza e assistenza alla gestione, regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, investimenti in beni materiali, ripristino del potenziale produttivo dopo calamità, avviamento per giovani agricoltori e piccole aziende, pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia, investimenti forestali, misure agro-climatico-ambientali, servizi silvo-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva quadro sulle acque, indennità per zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e gestione del rischio.
Modulo 3: stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici
Il terzo modulo riguarda le strutture di stabulazione e la gestione degli effluenti per bovini, suini e pollame. Il concetto di "posti" è definito come il numero di animali abitualmente presenti nei ricoveri durante l'anno di riferimento, con adeguamenti in caso di condizioni anomale al giorno di riferimento. Si rilevano i vari tipi di ricovero, distinguendo tra stabulazione fissa, libera, altri tipi di ricovero, tenuta all'aperto, accesso a recinti e durata del pascolo.
La parte sugli effluenti comprende la SAU concimata con fertilizzanti minerali e con effluenti zootecnici, la quantità netta di liquami e di effluenti solidi esportati o importati, l'uso di fertilizzanti organici e da rifiuti diversi dagli effluenti, le tecniche di distribuzione degli effluenti e i tempi di incorporazione. Sono previste percentuali per spandimento a tutto campo, in bande o per iniezione, nonché per le modalità di stoccaggio degli effluenti e la relativa capacità in mesi o in percentuale delle diverse strutture.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, il punto centrale è che si tratta di un atto tecnico di esecuzione, fondamentale per l'uniformità dei dati statistici agricoli, ma privo di effetti sostanziali diretti sulla conduzione delle aziende agricole oltre agli obblighi informativi imposti agli Stati membri.
Disposizioni principali
Descrizione delle variabili di base
L'articolo 1, paragrafo 1, rinvia all'allegato I per la descrizione delle variabili dei dati strutturali di base di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091. L'allegato I disciplina, tra l'altro, identificazione e localizzazione dell'azienda, status giuridico del conduttore, formazione del capo azienda, sistema di conduzione della SAU, superfici aziendali, colture, biologico, irrigazione e consistenza del bestiame.
Elenco delle variabili per i moduli tematici
L'articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che l'elenco delle variabili per le tematiche e tematiche dettagliate dei moduli è quello dell'allegato II. Sono previsti tre moduli: manodopera e altre attività remunerative, sviluppo rurale, stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici.
Descrizione delle variabili dei moduli
L'articolo 1, paragrafo 3, rinvia all'allegato III per le descrizioni operative delle variabili dei moduli di cui all'allegato II, con precisazioni su contenuto, unità di misura, categorie e criteri di classificazione.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Vincoli di armonizzazione e contenimento dell'onere
Nei considerando si richiama il quadro del regolamento (UE) 2018/1091, il limite massimo di 300 variabili complessive per informazioni di base e moduli, nonché il principio di evitare costi aggiuntivi significativi e oneri sproporzionati per aziende agricole e Stati membri.
Come è indicizzato
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