Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/440

Regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione

Normativa europea32019R0440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ripartisce tra gli Stati membri le possibilità di pesca derivanti dal nuovo accordo di partenariato UE-Marocco e dal relativo protocollo di attuazione. La ripartizione è effettuata per categorie di pesca, tipologia e stazza delle navi, con contingenti numerici o tonnellaggi assegnati ai singoli Stati membri. Il testo precisa inoltre che il regolamento si applica dalla data di applicazione del protocollo e richiama il regime generale della gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Marocco.

Ambito di applicazione

Si applica alle possibilità di pesca concesse all’Unione in base al protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco e allo scambio di lettere collegato. Riguarda gli Stati membri cui sono attribuite licenze, contingenti o tonnellaggi per specifiche categorie di pesca e tipologie di nave; opera per l’intero periodo di applicazione del protocollo, che ha durata di quattro anni dalla data di applicazione di cui all’articolo 16 del protocollo. Il regolamento si applica fatti salvi l’accordo di pesca, il protocollo e lo scambio di lettere, e senza pregiudizio del regolamento (UE) 2017/2403.

Ripartizione delle possibilità di pesca UE-Marocco

Il regolamento attua sul piano interno dell’Unione la distribuzione delle possibilità di pesca previste dal nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco e dal relativo protocollo di attuazione. Il considerando rileva che il protocollo copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione di cui all’articolo 16 e che, pertanto, le possibilità di pesca vanno ripartite tra gli Stati membri per l’intero periodo di validità.

Ambito e base normativa

Il provvedimento si fonda sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE ed è adottato dal Consiglio su proposta della Commissione. Esso interviene dopo la firma dell’accordo di pesca, del protocollo e dello scambio di lettere, avvenuta il 14 gennaio 2019 in forza della decisione (UE) 2018/2068 del Consiglio. Il regolamento precisa che il regime previsto si applica fatti salvi l’accordo di pesca, il protocollo di attuazione e lo scambio di lettere, nonché senza pregiudizio del regolamento (UE) 2017/2403 sulla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

Ripartizione delle possibilità di pesca per categoria

L’articolo 1 contiene la disciplina sostanziale e distribuisce licenze e contingenti per categorie di pesca e tipologie di nave.

Per la pesca artigianale a nord, specie pelagiche, sono attribuite alla Spagna 22 licenze per pescherecci con sciabiche inferiori a 150 GT. Per la pesca artigianale a nord con pescherecci con palangari di fondo:

  • sotto 40 GT: 25 licenze alla Spagna e 7 al Portogallo;
  • tra 40 GT e 150 GT: 3 licenze al Portogallo.

Per la pesca artigianale a sud, con pescherecci con lenze e canne inferiori a 150 GT, è previsto un totale massimo di 800 GT, con 10 unità attribuite alla Spagna.

Per la pesca demersale:

  • pescherecci con palangari di fondo fino a 150 GT: 7 licenze alla Spagna e 4 al Portogallo;
  • pescherecci da traino fino a 750 GT: totale massimo di 3 000 GT, con 5 licenze alla Spagna e 0 all’Italia.

Per la pesca del tonno con pescherecci con lenze e canne, sono attribuite 23 licenze alla Spagna e 4 alla Francia.

Pesca pelagica industriale

La pesca pelagica industriale è disciplinata con contingenti annuali complessivi differenziati nel tempo:

  • 85 000 tonnellate nel primo anno;
  • 90 000 tonnellate nel secondo anno;
  • 100 000 tonnellate nel terzo e nel quarto anno.

Il regolamento indica anche la ripartizione delle navi autorizzate a pescare:

  • 10 navi tra 3 000 GT e meno di 7 765 GT;
  • 4 navi tra 150 GT e meno di 3 000 GT;
  • 4 navi sotto 150 GT.

I contingenti sono poi ripartiti tra Germania, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Spagna, Portogallo e Francia, con importi specifici per ciascun anno. Nel primo anno, ad esempio, i quantitativi assegnati sono: Germania 6 871,2 t; Lituania 21 986,3 t; Lettonia 12 367,5 t; Paesi Bassi 26 102,4 t; Irlanda 3 099,3 t; Polonia 4 807,8 t; Regno Unito 4 807,8 t; Spagna 496,2 t; Portogallo 1 652,2 t; Francia 2 809,3 t. Importi analoghi sono previsti per il secondo anno e per il terzo/quarto anno, con incremento del totale a 90 000 t e 100 000 t rispettivamente.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita alla data di applicazione del protocollo di attuazione dell’accordo di pesca. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ripartizione delle possibilità di pesca

L’articolo 1 stabilisce la distribuzione, tra gli Stati membri, delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo con il Marocco. La ripartizione è distinta per categorie: pesca artigianale a nord, pesca artigianale a sud, pesca demersale, pesca del tonno e pesca pelagica industriale. Per ciascuna categoria sono indicati il tipo di nave, lo Stato membro beneficiario e il numero di licenze o il contingente assegnato.

Quote e licenze per la pesca artigianale e demersale

Per la pesca artigianale a nord, specie pelagiche, sono attribuite 22 licenze alla Spagna per pescherecci con sciabiche inferiori a 150 GT. Per la pesca artigianale a nord, pescherecci con palangari di fondo inferiori a 40 GT, sono attribuite 25 licenze alla Spagna e 7 al Portogallo; per pescherecci con palangari di fondo tra 40 GT e 150 GT, 3 licenze al Portogallo. Per la pesca artigianale a sud, con pescherecci con lenze e canne inferiori a 150 GT, è previsto un totale massimo di 800 GT, di cui 10 per la Spagna. Per la pesca demersale, con palangari di fondo fino a 150 GT, sono assegnate 7 licenze alla Spagna e 4 al Portogallo; per i pescherecci da traino fino a 750 GT, è previsto un totale massimo di 3 000 GT, con 5 licenze alla Spagna e 0 all’Italia.

Quote per la pesca del tonno

Per la pesca del tonno con pescherecci con lenze e canne sono attribuite 23 licenze alla Spagna e 4 alla Francia.

Pesca pelagica industriale

Per la pesca pelagica industriale sono fissati contingenti complessivi pari a 85 000 tonnellate nel primo anno, 90 000 tonnellate nel secondo anno e 100 000 tonnellate nel terzo e nel quarto anno del protocollo. È inoltre prevista la ripartizione delle navi autorizzate a pescare: 10 navi da 3 000 GT a meno di 7 765 GT, 4 navi da 150 GT a meno di 3 000 GT e 4 navi sotto 150 GT. I contingenti annuali sono poi ripartiti tra Germania, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Spagna, Portogallo e Francia, con importi specifici indicati per ciascun anno.

Rapporto con il regolamento (UE) 2017/2403

L’articolo 1, paragrafo 2, precisa che il regolamento (UE) 2017/2403 si applica fatti salvi l’accordo di pesca, il suo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che lo accompagna.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dalla data di applicazione del protocollo di attuazione dell’accordo di pesca. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaaccordi internazionalipolitica comune della pescagestione delle risorse ittiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.