Regolamento (UE) 2019/411
Regolamento delegato (UE) 2019/411 della Commissione, del 29 novembre 2018, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici relativi allo sviluppo, alla gestione e al mantenimento del registro elettronico centrale nel settore dei servizi di pagamento e all'accesso alle informazioni ivi contenute (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come deve funzionare il registro elettronico centrale dell’ABE nel settore dei servizi di pagamento, disciplinando accessi, trasmissione dei dati, convalida, sicurezza e consultazione pubblica. Introduce regole tecniche per garantire uniformità, integrità, disponibilità e aggiornamento delle informazioni sulle entità abilitate o registrate nei diversi Stati membri. Prevede inoltre modalità distinte di trasmissione manuale o automatica da parte delle autorità competenti e specifici requisiti di ricerca e download per gli utenti pubblici.
Definisce i requisiti tecnici per lo sviluppo, la gestione, il mantenimento e l’accesso al registro elettronico centrale dell’ABE nel settore dei servizi di pagamento.
Ambito di applicazione
Si applica all’Autorità bancaria europea (ABE) e alle autorità competenti degli Stati membri che notificano, trasmettono, aggiornano e convalidano le informazioni da inserire nel registro elettronico centrale previsto dalla direttiva (UE) 2015/2366. Riguarda, in particolare, le informazioni relative a istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, prestatori di servizi di informazione sui conti, soggetti esenti o derogati, agenti e taluni prestatori di servizi di cui all’articolo 3, lettera k), punti i) e ii), e lettera l), della direttiva (UE) 2015/2366. Disciplina anche l’accesso degli utenti interni delle autorità competenti e degli utenti pubblici tramite il sito web ABE. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Registro elettronico centrale dei servizi di pagamento
Il regolamento delegato (UE) 2019/411 integra la direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) con norme tecniche di regolamentazione relative al registro elettronico centrale gestito dall’ABE. L’obiettivo è assicurare che le informazioni notificate dalle autorità competenti sugli operatori del settore dei pagamenti siano inserite, aggiornate e rese consultabili in modo uniforme, sicuro e affidabile in tutta l’Unione.
Contesto e finalità
Dal considerando emerge l’esigenza di garantire che il registro contenga dati coerenti e standardizzati, presentati nello stesso formato per gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri soggetti rilevanti stabiliti nell’Unione. Il regolamento mira anche ad assicurare autenticità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni, nonché una consultazione efficiente da parte degli utenti dei servizi di pagamento e delle altre parti interessate.
Ambito soggettivo e ruoli
Il testo disciplina il ruolo dell’ABE quale gestore del registro elettronico centrale e quello delle autorità competenti nazionali, che restano responsabili della correttezza delle informazioni di propria competenza. Sono previsti due livelli di utenza:
- gli "utenti interni", ossia i membri del personale delle autorità competenti incaricati di inserire e modificare manualmente i dati;
- gli "utenti pubblici", cioè utenti dei servizi di pagamento e altre parti interessate che accedono al registro tramite il sito web dell’ABE.
Ogni autorità competente deve designare almeno due utenti interni e comunicarne l’identità all’ABE.
Accesso e sicurezza dell’applicazione
L’accesso degli utenti interni è subordinato a un’autenticazione a due fattori. L’ABE fornisce credenziali iniziali e garantisce che ciascun utente interno sia identificabile; inoltre il sistema deve impedire inserimenti o modifiche da parte di soggetti non autorizzati. Gli utenti pubblici, invece, non necessitano di credenziali e possono soltanto leggere, cercare e scaricare le informazioni, senza modificarle.
Le disposizioni tecniche impongono anche misure di sicurezza avanzate:
- backup e copie di sicurezza per il ripristino in caso di disastro;
- possibilità di arresto immediato del sistema in caso di problemi di sicurezza;
- capacità di ripristino senza indebito ritardo dopo un crash;
- elaborazione dei file più recenti dopo un’interruzione del servizio;
- uso di norme internazionali di sicurezza informatica.
Trasmissione delle informazioni dalle autorità competenti
Le autorità competenti possono inviare i dati manualmente tramite interfaccia web oppure automaticamente tramite interfaccia applicativa. Devono indicare all’ABE la modalità prescelta; chi usa l’invio automatico può passare al manuale solo previa notifica. È inoltre previsto l’obbligo di fornire all’ABE il collegamento ipertestuale al proprio registro pubblico nazionale, che l’ABE pubblica nel registro centrale.
Per la trasmissione manuale, le informazioni devono essere inserite nel formato definito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/410. Le informazioni sono pubblicate solo dopo convalida; se non superano il controllo, vengono respinte e devono essere reinserite o corrette.
Per la trasmissione automatica, le autorità competenti inviano un file batch standardizzato contenente tutte le informazioni del rispettivo registro nazionale. Nei giorni in cui il contenuto del registro nazionale cambia, il file va trasmesso almeno una volta al giorno. Le modifiche relative al rilascio o alla revoca di autorizzazione o registrazione devono essere registrate il giorno stesso; se la trasmissione automatica non è possibile, devono essere inserite manualmente. Le informazioni automaticamente trasmesse vengono pubblicate appena possibile e comunque entro la fine del giorno di elaborazione e convalida. Ogni nuovo file batch sostituisce le informazioni precedentemente inviate dalla stessa autorità.
Convalida, completezza e prevenzione delle ridondanze
Il registro elettronico centrale convalida i dati per garantirne la completezza ed evitare duplicazioni. La convalida riguarda diversi campi, tra cui:
- numero identificativo nazionale;
- tipo di persona fisica o giuridica;
- data di autorizzazione o registrazione;
- dati degli agenti;
- dati dei prestatori di servizi che operano in base a specifiche esenzioni o deroghe.
Per gli agenti, il sistema deve consentire anche inserimenti multipli se lo stesso agente presta servizi per conto di più soggetti, trattando ciascun inserimento come registrazione distinta. Se la persona per conto della quale l’agente opera passa allo stato di "revocata", l’applicazione non convalida più i dati relativi agli agenti collegati e la loro posizione passa da "attivo" a "inattivo".
In caso di mancata convalida, l’ABE comunica alle autorità competenti i motivi del respingimento. Le autorità competenti devono altresì comunicare all’ABE i tipi e i formati dei numeri identificativi nazionali utilizzati nei rispettivi registri per consentirne la corretta validazione.
Responsabilità delle autorità competenti e limiti operativi
Le autorità competenti restano responsabili della correttezza dei dati relativi ai soggetti da esse autorizzati o registrati, nonché agli agenti e ad alcuni prestatori di servizi iscritti nei registri nazionali. L’applicazione deve consentire a ciascuna autorità di intervenire solo sulle informazioni di propria competenza, escludendo qualsiasi possibilità di modifica dei dati di competenza di altre autorità.
È inoltre escluso che un’autorità inserisca informazioni su soggetti stabiliti in un altro Stato membro ospitante, per i quali non sia competente.
Disponibilità, supporto e audit trail
L’ABE deve vigilare sul funzionamento dell’applicazione, analizzarne le prestazioni e apportare le modifiche necessarie per garantire la conformità al regolamento. Deve anche monitorare la regolare trasmissione e l’aggiornamento dei dati da parte delle autorità competenti, riesaminare periodicamente i requisiti non funzionali e fornire supporto operativo attraverso una funzione interna di gestione delle domande, un ambiente di prova e un canale dedicato per gli incidenti.
Il registro deve inoltre mantenere una traccia di audit completa:
- registrazione di tutte le informazioni trasmesse;
- registrazione di tutte le azioni manuali o automatiche;
- indicazione del momento in cui le azioni sono state effettuate;
- possibilità per l’ABE di accedere ai dati registrati ed estrarre relazioni di monitoraggio.
Ricerca, visualizzazione e download per il pubblico
Il regolamento disciplina in modo dettagliato la consultazione da parte degli utenti pubblici. La ricerca può essere effettuata sulla base di vari criteri, tra cui tipo di soggetto, nome, numero identificativo, autorità competente, paese e città di stabilimento, servizi prestati, Stato membro ospitante, posizione autorizzativa o di registrazione e relative date.
Sono consentite combinazioni di criteri e ricerche con caratteri jolly. Il sistema deve anche offrire menu a tendina per alcuni criteri e menu a scelta multipla per altri. I risultati mostrano i dati essenziali del soggetto; selezionando una persona, vengono visualizzate le informazioni complete, compresa l’ultima data e ora di inserimento registrate dall’ABE. Gli agenti devono apparire sia come registrazione autonoma sia all’interno della registrazione del soggetto per conto del quale operano.
Il contenuto del registro deve essere scaricabile manualmente e automaticamente tramite un file standardizzato, aggiornato almeno due volte al giorno a intervalli predeterminati pubblicati dall’ABE.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Utenti interni e gestione del registro
Ogni autorità competente designa almeno due membri del proprio personale come "utenti interni" responsabili dell’inserimento e della modifica manuale delle informazioni. Le autorità competenti comunicano all’ABE l’identità di tali soggetti. L’ABE gestisce l’elenco degli utenti interni, fornisce gli elementi di autenticazione e presta assistenza tecnica.
Accesso degli utenti interni e degli utenti pubblici
L’accesso degli utenti interni richiede un’autenticazione a due fattori; l’ABE fornisce credenziali di default che devono essere modificate al primo accesso. Gli utenti pubblici, cioè utenti dei servizi di pagamento e altre parti interessate, possono accedere senza credenziali e soltanto per leggere, cercare e scaricare le informazioni, senza alcuna facoltà di modifica.
Trasmissione manuale e automatica delle informazioni
Le autorità competenti possono trasmettere le informazioni all’ABE manualmente tramite interfaccia web o automaticamente tramite interfaccia applicativa. Devono informare l’ABE della modalità prescelta; chi utilizza la trasmissione automatica può ricorrere a quella manuale solo previa notifica. Le autorità competenti trasmettono anche il collegamento ipertestuale al rispettivo registro pubblico nazionale, che l’ABE pubblica nel registro centrale.
Inserimento manuale, file batch e tempi di aggiornamento
Per la trasmissione manuale, le informazioni sono inserite nel formato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/410 e pubblicate solo dopo convalida. Le informazioni non convalidate sono respinte. Per la trasmissione automatica, le informazioni sono inviate in un file batch standardizzato; nei giorni di modifica del registro nazionale, il file va trasmesso almeno una volta al giorno. Le modifiche relative a rilascio o revoca di autorizzazione o registrazione devono essere inserite il giorno stesso, anche manualmente se la trasmissione automatica non è possibile. Le informazioni trasmesse automaticamente sono pubblicate appena possibile e comunque entro la fine del giorno di elaborazione e convalida; ogni nuovo invio sostituisce i dati precedenti della stessa autorità.
Convalida dei dati e prevenzione delle ridondanze
L’applicazione del registro convalida le informazioni per garantire completezza ed evitare ridondanze. La convalida riguarda, tra l’altro, numero identificativo nazionale, tipo di persona, data di autorizzazione o registrazione, dati degli agenti e dei prestatori di servizi esenti o derogati. Se una persona passa da autorizzata/registrata a revocata, i dati degli agenti collegati non sono convalidati e la loro posizione diventa "inattivo". In caso di esito negativo, l’ABE comunica tutti i motivi del respingimento. Le autorità competenti devono inoltre comunicare tipi e formati dei numeri identificativi nazionali usati nei propri registri.
Responsabilità delle autorità competenti
Le autorità competenti sono responsabili della correttezza delle informazioni inserite o trasmesse relative ai soggetti da esse autorizzati o registrati, nonché ai relativi agenti e ad alcuni prestatori di servizi. Ogni autorità può modificare solo le informazioni di propria competenza e non quelle di altre autorità. Non può inoltre inserire dati relativi a soggetti stabiliti in un altro Stato membro ospitante.
Requisiti di sicurezza e continuità operativa
Il registro deve prevedere backup e copie di sicurezza per il ripristino in caso di disastro. In caso di problemi di sicurezza l’ABE deve poter arrestare immediatamente l’applicazione e bloccare l’accesso al server. L’applicazione deve riprendersi senza indebito ritardo in caso di crash e, se non riesce a elaborare i file batch, deve elaborare i file più recenti una volta ripristinato il funzionamento. L’ABE informa le autorità competenti di ogni malfunzionamento o indisponibilità e sviluppa il registro secondo norme internazionali di sicurezza informatica.
Disponibilità, performance e supporto
Il sistema deve accogliere i dati iniziali già esistenti nei registri nazionali e gestire aumenti di volume senza incidere sulla disponibilità. L’ABE deve garantire il rapido ripristino del servizio, informare gli utenti pubblici dell’indisponibilità e delle ragioni sul proprio sito web, monitorare il funzionamento dell’applicazione, supportare le autorità competenti tramite una funzione di domanda e risposta, predisporre un ambiente di prova e un canale dedicato per gli incidenti.
Traccia di audit e monitoraggio
Il registro deve registrare tutte le informazioni trasmesse e tutte le azioni manuali o automatiche, indicando anche il momento in cui sono state effettuate. L’ABE può accedere ai dati registrati ed estrarre relazioni per monitorare e interpretare le informazioni trasmesse.
Ricerca, visualizzazione e scaricamento delle informazioni
Il registro consente ricerche tramite numerosi criteri, tra cui tipo di soggetto, nome, numero identificativo nazionale, autorità competente, paese, città, servizi forniti, Stato membro ospitante, posizione autorizzativa o di registrazione e relative date. Sono ammesse ricerche con combinazioni di criteri e con caratteri jolly. I risultati mostrano i dati essenziali del soggetto e, selezionando un nominativo, sono visualizzate le informazioni complete con l’ultima data e ora inserite dall’ABE. Gli agenti devono comparire sia come registrazione distinta sia come parte della registrazione del soggetto per conto del quale operano. Il contenuto del registro è scaricabile manualmente e automaticamente tramite un file standardizzato, aggiornato almeno due volte al giorno.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 nov 2018Regolamento (UE) 2019/410
- Regolamento · 29 nov 2018Regolamento (UE) 2019/440
- Regolamento · 29 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1874
- Regolamento · 29 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1879
- Regolamento · 28 nov 2018Regolamento (UE) 2019/227
- Regolamento · 28 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1860
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →