L.R. Toscana 34/2015
Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana riforma la disciplina del Collegio di garanzia statutaria: ne fissa composizione a 7 membri, requisiti e modalità di nomina, durata quinquennale e nuove incompatibilità/obblighi di astensione. Le modifiche sono efficaci dalla data di entrata in vigore della modifica statutaria richiamata e prevedono una transizione per il Collegio in carica.
Composizione, nomina e incompatibilità del Collegio di garanzia statutaria toscano
Composizione, nomina e funzionamento del Collegio di garanzia statutaria
La legge regionale Toscana interviene sulla disciplina del Collegio di garanzia statutaria, ridefinendone composizione, requisiti dei componenti, durata dell’incarico, incompatibilità e regime transitorio. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento regionale toscano e produce effetti collegati alla modifica statutaria richiamata.
Composizione e procedura di nomina
Il Collegio è composto da sette componenti nominati dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato: ciascun consigliere può esprimere al massimo quattro preferenze per gli eligendi. La votazione deve avvenire entro sei mesi dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale eletto, attingendo da un elenco di candidati formato secondo le regole sulle nomine regionali.
Requisiti per l’inserimento nell’elenco dei candidati
Possono accedere all’elenco i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
- professori universitari ordinari di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel diritto pubblico;
- magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria o amministrativa, oppure ex componenti della Corte costituzionale;
- avvocati, compresi quelli di avvocature di enti pubblici, con almeno quindici anni di esercizio effettivo e specifica esperienza in ambito costituzionale o amministrativo;
- ex dirigenti dell’amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni, con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e laurea in giurisprudenza.
La presentazione delle candidature per la formazione dell’elenco avviene secondo la legge regionale sulle nomine e designazioni. Per tali componenti non si applicano le norme sugli obblighi di osservanza delle direttive previste per i soggetti nominati dalla Regione.
Durata dell’incarico
Ciascun componente resta in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. La durata precedentemente prevista è stata sostituita con quella quinquennale.
Incompatibilità e obbligo di astensione
La legge introduce una specifica incompatibilità tra la carica di componente del Collegio e:
- cariche in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria;
- candidatura a elezioni politiche o amministrative;
- candidatura a organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo.
Indipendentemente dalle altre cause di incompatibilità o ineleggibilità, il componente che si trovi in conflitto di interesse personale rispetto alla materia sottoposta al Collegio deve astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto. Se il componente non si astiene, il Presidente del Collegio deve invitarlo all’astensione; se il conflitto riguarda il Presidente, la questione può essere sollevata da qualunque componente prima dell’apertura del procedimento.
Regime transitorio ed efficacia delle modifiche
Le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 34 del 2015 sono efficaci dalla data di entrata in vigore della modifica dell’articolo 57 dello Statuto approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione del 16 dicembre 2014 e seconda deliberazione del 24 febbraio 2015.
Il Collegio in carica a quella data decade con l’elezione del nuovo Collegio effettuata secondo la nuova disciplina e, in ogni caso, trascorsi sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura.
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