L.R. Toscana 33/2015
Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. Modifiche alla l.r. 41/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina toscana sulle strutture per minori consentendo, solo in presenza di flussi straordinari e di eccezionale intensità relativi a minori stranieri non accompagnati, un aumento temporaneo fino al 25% della capacità ricettiva massima di alcune strutture, esclusivamente per tale accoglienza. La misura opera su disposizione della Giunta regionale, sulla base di intese tra livelli di governo o atti di protezione civile.
Accoglienza straordinaria di minori stranieri non accompagnati nelle strutture per minori
Accoglienza straordinaria di minori stranieri non accompagnati
La legge regionale Toscana 24 marzo 2015, n. 33 interviene sulla disciplina delle strutture per minori contenuta nella l.r. 41/2005, introducendo una possibilità eccezionale di incremento della capacità ricettiva. La finalità è fronteggiare situazioni emergenziali legate all’arrivo di minori stranieri non accompagnati.
Presupposti per l’aumento della capienza
L’incremento è ammesso solo quando ricorrano esigenze derivanti da flussi straordinari e di eccezionale intensità riguardanti minori stranieri non accompagnati. Tali esigenze devono essere definite da:
- intese tra i livelli di governo nazionale, regionale e locale; oppure
- atti di protezione civile.
Misura autorizzabile dalla Giunta regionale
In presenza dei presupposti indicati, la Giunta regionale può disporre in via temporanea l’aumento fino al 25 per cento della capacità ricettiva massima. La facoltà è attribuita esclusivamente per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e non per altre finalità di ospitalità.
Strutture interessate
L’eccezione riguarda:
- le strutture per minori di cui all’articolo 21, comma 1, lettere da e) ad h), della l.r. 41/2005;
- le strutture già contemplate dalla risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 89, relativa ai requisiti di idoneità delle comunità per minori.
Portata applicativa
La disciplina ha ambito territoriale regionale e opera solo in Toscana. Si tratta di una misura straordinaria e temporanea, pensata per rispondere a emergenze specifiche; non introduce un generale aumento stabile della capienza delle strutture per minori.
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